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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto

§ 3) . Orientamenti della giurisprudenza

Vorrei ora passare ad enunciare rapidamente alcuni orientamenti desumibili dalle pronunce adottate nell'anno. Il discorso sarà inevitabilmente sommario, appena indicativo, atteso che la giurisprudenza, anche quella costituzionale, può essere valutata solo a distanza di tempo, talora di molto tempo. I suoi tratti, anche quelli salienti, si profilano, infatti, con lentezza e sono il frutto molto spesso di un lungo processo, al quale partecipano diversi autori, spesso senza saperlo, o senza volerlo, e nel quale sono coinvolte molte attività, di studio, di riflessione, di opzione, anche inconsapevoli, non sempre desumibili dagli atti.

Venendo alle singole pronunce, la Corte riafferma, in linea generale, il principio secondo cui il giudizio incidentale costituisce lo strumento tipico per la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme di legge di cui i giudici siano chiamati a fare applicazione (sentenza n. 419, ordinanze nn. 144, 211). Risulta, pertanto, improprio il ricorso ad altri rimedi, quali il conflitto di attribuzione tra poteri, per ottenere indirettamente lo stesso risultato (ordinanza n. 144), tanto più quando la disciplina legislativa di cui si discute è destinata a trovare applicazione in sede di giudizio (ordinanza n. 211). Inoltre, in sede di conflitto tra poteri, non può essere chiesto alla Corte di colmare una lacuna di legge, con la predisposizione ex novo di un complesso di regole (sentenza n. 309). È previsto che nel giudizio incidentale siano sindacabili i soli atti legislativi, o comunque caratterizzati dalla “forza di legge”: il controllo di costituzionalità si arresta perciò quando le questioni si riferiscano ad atti privi di quella forza, come nel caso di atti di valore regolamentare, ministeriali o governativi (ordinanze n. 328, n. 139) ovvero a norme che hanno assunto rango regolamentare per effetto di delegificazione (ordinanza n. 554, sentenza n. 427).

Dinanzi a quelle ordinanze di rimessione che, pur formalmente dirette ad una declaratoria di illegittimità, aspiravano in realtà ad un vero e proprio intervento sostitutivo rispetto alle scelte compiute dal legislatore, la Corte ha ribadito di non poter compiere valutazioni esorbitanti (sentenza n. 226). In ogni caso, non può esserle richiesto un imponente intervento riformatore (ordinanze nn. 200 e 397), e tantomeno scelte riservate alla competenza di organi tecnico-scientifici (sentenza n. 188). In particolare, poi, il limite della giurisdizione esclude interventi volti a modificare in peggio la posizione del destinatario della legge penale sostanziale (sentenza n. 183, ordinanza n. 317).

La particolare riserva in materia di reati e pene (art. 25, secondo comma Cost.), cui consegue l’inammissibilità di declaratorie di illegittimità con valenze additive, impedisce, d’altra parte, che il ripristino dell’eguaglianza violata, ove accertata, possa avvenire attraverso l'estensione della portata della norma censurata allo scopo di ricomprendervi i casi discriminati (sentenza n. 508).

A proposito del principio di ragionevolezza, più volte invocato, per la denuncia di altrettante disposizioni, e in passato ricondotto all’interno della previsione dell’art. 3 Cost.sull'assunto che una disposizione irragionevole risultasse necessariamente discriminatoria, con la conseguente necessità dell'individuazione del c.d. tertium comparationis, la Corte ne ha affermato la violazione anche soltanto quando una norma presentiintrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416).

Questo orientamento ha trovato conferma anche in decisioni di rigetto, con le quali ad esempio sono stati reputati non irragionevoli: il criterio normativo di computo del termine per la riabilitazione del fallito (sentenza n. 549); la norma che, apprestando una particolare tutela ai lavoratori esposti al rischio di contaminazione da amianto, la subordinava alla sussistenza di un requisito temporale di durata (sentenza n. 5); la norma che non estendeva ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l’indulto concesso ai componenti di «formazioni armate», vale a dire di formazioni partigiane o del campo opposto (sentenza n. 298).

Al criterio della ragionevolezza la Corte affianca sempre quello del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e delle compatibilità finanziarie o di sistema. Restando salvo, così, ad esempio, in ogni caso, quel «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come àmbito inviolabile della dignità umana», si è stabilito che il bilanciamento deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone (sentenza n. 509).

Un punto fermo ha riguardato, nellesentenze di rigetto, la riaffermazione del «principio della supremazia della Costituzione», che impone all’interprete di optare, tra piú soluzioni interpretative astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione conforme a Costituzione (sentenza n. 113; si vedano anche le sentenze nn. 1, 115, 190, 408, 440, 460, 526): con ciò giustificando il frequente ricorso alle sentenze c.d. interpretative di rigetto, che propongono letture non incompatibili con la Costituzione.

Un ulteriore principio, cui la Corte fa oggi riferimento, è quello dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria vincolante per l'ordinamento interno (sentenza n. 190).

Chiamata a vagliare l’ammissibilità di numerose richieste referendarie, la Corte ha, per la prima volta, preso espressa posizione sul problema del c.d. "intervento" nel giudizio di ammissibilità del referendum, precisando che la natura del giudizio, senza parti e senza interventi, non ostacola la possibilità di illustrare oralmente le posizioni dei soggetti interessati al giudizio diversi dal comitato promotore e dalla Presidenza del Consiglio (sentenze nn. 31, 43, 45, 46, 47, 49).

Quanto al merito dei singoli giudizi, è stato confermato il tradizionale criterio di ammissibilità, il quale esige che le norme oggetto del quesito referendario costituiscano un corpo normativo omogeneo, all’interno della legge che le contiene (sentenze nn. 32, in tema di rimborsi per le spese elettorali; 44, in tema di conferimento di incarichi extragiudiziari a magistrati; 46, in tema di tutela c.d. reale del lavoratore nel caso di licenziamento; 47, in tema di trattenute associative e sindacali effettuate per mezzo di enti previdenziali; 34, in tema di elezioni dei rappresentanti dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura).

Si colloca in questo gruppo anche la sentenza n. 33, che ha dichiarato l’ammissibilità del referendum abrogativo di parte dell’attuale legge elettorale, sia perché i vari quesiti presentavano una matrice unitaria ed un carattere omogeneo, sia perché l’esito abrogativo non avrebbe reso inoperante la normativa in materia elettorale. Per gli stessi motivi (omogeneità, autoapplicatività e natura non propositiva del quesito) la Corte ha dichiarato ammissibile (con la sentenza n. 37) anche il referendum c.d. sulla "separazione delle carriere" dei magistrati.

Ugualmente nutrito è il numero delle sentenze che, ribadendo consolidati principi, hanno ritenuto inammissibili i quesiti referendari come proposti. È possibile riunire queste pronunce in quattro gruppi omogenei.

Con un primo gruppo la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di referendum giudicando illegittima la c.d. “tecnica del ritaglio”: quella, cioè, consistente nel sottoporre a quesito referendario parole, sintagmi o brevi proposizioni privi di contenuto normativo, al solo fine di sostituire la disciplina investita dalla domanda referendaria con un’altra disciplina, assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo (in tal senso la sentenza n. 38, in tema di responsabilità civile dei magistrati; la sentenza n. 40, in tema di disciplina dei termini processuali; la sentenza n. 50, in tema di durata della custodia cautelare).

Un secondo gruppo fonda la ragione del decidere sulla intrinseca irrazionalità od incongruenza del referendum, derivanti, in particolare, dal contenuto non abrogativo del quesito, ove con esso si lascino in vita norme contrarie agli obiettivi avuti di mira dal comitato promotore (sentenza n. 35, in tema di smilitarizzazione della guardia di finanza; sentenza n. 43, in tema di assistenza sanitaria pubblica; sentenza n. 48, in tema di trattamento pensionistico). Contraddittoria è stata giudicata anche la richiesta di abrogazione di una serie di norme in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sentenza n. 36). Una ulteriore condizione ostativa all’ammissibilità è stata ravvisata nella natura eterogenea delle disposizioni oggetto di un unico quesito referendario (sentenza n. 39, in tema di mediazione nel mercato del lavoro).

In un terzo gruppo di sentenze sono state ritenute inammissibili le proposte di referendum miranti ad incidere su discipline che costituiscono diretta attuazione di principi costituzionali, come in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale (sentenza n. 42), ovvero di disciplina del lavoro a domicilio (sentenza n. 49).

Un ultimo gruppo di pronunce si è infine fondato sul rilievo delle conseguenze sul piano internazionale di un’eventuale abrogazione con possibile inadempimento di obblighi assunti dallo Stato (così la sentenza n. 41). Già da tempo formulato dalla Corte, questo principio è stato ora esteso a due fattispecie particolari: l’Acquis di Schengen e le direttive comunitarie non recepite (sentenza n. 31, in tema di immigrazione; sentenza n. 45, in tema di lavoro part-time).

Anche se solo indirettamente concernente i referendum abrogativi, va citata inoltre la sentenza n. 502, con la quale si è risolto un conflitto tra poteri proposto dai promotori e presentatori dei referendum abrogativi del 21 maggio 2000 nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla deliberazione di quest’ultima riguardante i vincoli all’informazione televisiva nella campagna referendaria dello stesso anno. La Corte ha respinto la richiesta dei promotori, ritenendo, da un lato, non fondata l’interpretazione circa l’obbligo costituzionalmente rilevante della c.d. «comunicazione istituzionale» sul significato e sulla portata dei quesiti; e dall’altro conforme alla legge n. 28 del 2000 la deliberazione impugnata, proprio per avere questa ragionevolmente limitato la comunicazione sul merito dei quesiti, al fine di ridurre il rischio, per le amministrazioni pubbliche, di fornire agli elettori informazioni non neutrali o rappresentazioni suggestive.

Passando alle decisioni di merito, la riaffermazione della tipicità e inderogabilità delle regole stabilite dall’art. 138 della Costituzione in materia di revisione costituzionale - regole legate, a loro volta, al concetto di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) - ha portato la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Veneto che prevedeva l’intervento consultivo, tramite referendum, della popolazione della stessa Regione in merito ad una iniziativa di legge costituzionale concernente forme e condizioni particolari da concedere alla Regione medesima (sentenza n. 496): non è consentito ad una frazione autonoma dell’interapopolazione insediata in una limitata porzione del territorio nazionale di pronunciarsi preventivamente su una proposta di revisione costituzionale, giacché le regole procedimentali e organizzative della revisione non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che intendano qualificarsi come manifestazioni di autonomia.

Diverse questioni hanno poi avuto ad oggetto il testo unico sulla disciplina dell’immigrazione. Va segnalata, tra le altre, la sentenza n. 161, nella quale la Corte si è pronunciata sulla congruità dei termini previsti dalla legge per impugnare il decreto di espulsione e concludere il relativo giudizio e la sentenza n. 376 con la quale, richiamandosi ad un precedente, la Corte ha stabilito che il divieto di espulsione dello straniero deve sussistere non soltanto nei confronti della donna in stato di gravidanza, ma anche nei confronti del coniuge convivente di questa, allo scopo di assicurare una speciale tutela della famiglia e dei minori.

Con la sentenza n. 508, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 402 del codice penale, che puniva il vilipendio alla religione dello Stato, la Corte ha ribadito che i principî fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, sono i riflessi del principio supremo di laicità dello Stato e ne caratterizzano la forma in senso pluralistico, senza che assuma rilevanza il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione.

La libertà personale, in quanto diritto fondamentale della persona, non può mai tollerare di essere completamente compressa, sicché va tutelato anche quel “residuo” di libertà che permane pur nello stato di detenzione, il quale comporta, per definizione, una limitazione di libertà. Di conseguenza, il potere di perquisire i detenuti, di cui sono titolari gli agenti della polizia penitenziaria, non può essere esercitato arbitrariamente, ma solo nei casi previsti dalle norme che definiscono il regime carcerario e sempre con provvedimento motivato e suscettibile di reclamo (sentenza n. 526).

Se si ha, poi, riguardo al “valore cardine della libertà della manifestazione del pensiero”, anche lo strumento punitivo può essere valutato come mezzo di tutela di un bene altrettanto fondamentale come la dignità umana: a presidio del quale - sottolinea la Corte – è stata scritta la norma che colpisce con sanzione penale la pubblicazione di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti (sentenza n. 293)

La violazione del diritto di azione è stata alla base di una decisione di accoglimento avente ad oggetto la legge con la quale, nel 1988, è stato “riscritto” il sistema delle locazioni ad uso abitativo (sentenza n. 482).

In altri casi, il richiamo al diritto di azione ed a quello di difesa ha indotto la Corte a suggerire una lettura conforme a Costituzione. Così, la sentenza n. 227 ha ritenuto esente dal denunciato vizio di legittimità la disposizione del testo unico sull’immigrazione che prevede - per la presentazione del ricorso al pretore - un termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, anche quando il decreto non sia stato tradotto nella lingua madre dell’interessato.

Allo stesso modo basata sull’esigenza di tutelare il diritto di difesa, oltre che sui principî di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e di non discriminazione dei cittadini, è la sentenza n. 460, con la quale la Corte ha dato una diversa lettura della norma che impone il segreto d’ufficio sugli atti compiuti dalla CONSOB nell’esercizio del suo potere ispettivo e di vigilanza, anche quando tali atti siano preordinati all’irrogazione di una sanzione amministrativa.

In materia di diritto di famiglia, non sono mancate pronunce di illegittimità costituzionale. Alla rimozione di impedimenti alla formazione stessa di nuclei familiari è diretta la sentenza n. 187, la quale, confermando un consolidato orientamento, ha dichiarato illegittima la norma (abrogata, ma applicabile ratione temporis al caso di specie) che subordinava il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite alla circostanza che il matrimonio fosse avvenuto prima del pensionamento; norme di questo tipo, si è osservato, ledono il diritto alla libertà di contrarre matrimonio quomodolibet.

Parimenti, una grave interferenza nella sfera privata e familiare è stata considerata la prescrizione che imponeva di essere senza prole per l’assunzione a certi impieghi o incarichi pubblici (sentenza n. 332).

Con la sentenza n. 250, inoltre, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 803, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.

Con riferimento al problema del riconoscimento di altre categorie di eredi legittimi in assenza di testamento, la sentenza n. 532 ha osservato, per un verso, che la situazione esistente tra semplici consanguinei non è assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione di soggetti legati da vincoli di vera e propria parentela; per altro verso che la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi non ha necessario fondamento nell’art. 30 Cost.

Con la sentenza n. 352 si è osservato che non può ritenersi irragionevole od arbitraria l’adozione di soluzioni diversificate di disciplina per la famiglia fondata sul matrimonio e per la convivenza more uxorio, poiché solo nel primo caso viene in rilievo la protezione della «istituzione familiare», basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente.

Una maggiore tutela alle lavoratrici madri è stata apprestata dalla Corte con le sentenze nn. 360 e 361: la prima emessa a proposito della disciplina sulle lavoratrici a domicilio, le quali non potevano fruire, nel caso di gravidanza, del diritto all’interdizione anticipata dall’attività lavorativa, previo accertamento medico; la seconda concernente la norma che non consentiva alle imprenditrici agricole in via principale, in caso di maternità, di godere dell’indennità di maternità, erogata invece alle altre lavoratrici autonome.

Degna di nota è, ancora, la sentenza n. 500, con la quale la Corte è intervenuta sul delicato tema delle adozioni. A proposito della diversità di trattamento tra adozione di minorenni e quella di maggiorenni (adozione c.d. “ordinaria”), vietata quando tra adottante ed adottando non sussista un divario d’età pari almeno a 18 anni, anche nelle ipotesi in cui l’adottante sia il coniuge del genitore dell’adottando, si è affermato che la differenza di trattamento corrisponde al dato della non necessità dell’inserimento dell’adottato maggiorenne nella comunità familiare e della sua non soggezione alla potestà del genitore adottivo, il quale a sua volta non assume l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.

Infine, la sentenza n. 518, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 564 del codice penale in materia di incesto tra affini, ha precisato che la giustificazione obiettiva della norma, corrispondente a un ethos le cui radici si perdono nel tempo, mira a evitare perturbazioni della vita familiare nonché a consentire la formazione di strutture più aperte di natura familiare. Essa è ascrivibile alla discrezionalità legislativa così come la delimitazione dell’estensione dei tipi di relazioni familiari ricadenti nell’area del divieto penalmente sanzionato, fino a ricomprendervi gli affini in linea retta. Inoltre, la scelta di perseguire solo i fatti che abbiano dato luogo a pubblico scandalo trova spiegazione nel non irragionevole bilanciamento tra l’esigenza di repressione dell’illecito e la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali le investigazioni della pubblica autorità volte ad accertare il reato.

Nel solco di una giurisprudenza abbastanza recente, la Corte è tornata a pronunciarsi in tema di trattamenti sanitari e di danni irrimediabili alla salute che possono derivarne.

Con riguardo al riconoscimento del diritto all’indennizzo a carico dello Stato, i principi di non discriminazione e di razionalità impongono di non trattare meno favorevolmente, rispetto ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica, quanti abbiano subíto danni alla salute perché sottoposti, a partire dall’anno 1983, a vaccinazione antiepatite B, in risposta ad una campagna legalmente promossa dall’autorità sanitaria e non ancora in forza di un obbligo legale, sopravvenuto successivamente. Ancora ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo e della sua decorrenza in conseguenza di un danno irrimediabile alla salute si è precisato che non può essere confrontata la disciplina apprestata per il danno da vaccinazione obbligatoria con quella per il danno da trasfusione, ancorché quest’ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita. Non rileva, infatti, a tal fine, l’assimilazione tra “cogenza” dell’obbligo legale e “necessità” della misura terapeutica (sentenze nn. 226 e 423).

Né trova giustificazione la pretesa di includere nell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 la liquidazione del danno biologico subíto a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia (sentenza n. 423).

Le finalità di protezione dell’ambiente e della salute umana concorrono anche a determinare gli indirizzi nella disciplina regionale della gestione dei rifiuti: con sentenza n. 281 è stato dichiarato costituzionalmente illegittima una norma della legge della Regione Piemonte che imponeva il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale.

In materia lavoristica non si sono registrati scostamenti rilevanti rispetto alla precedente consolidata giurisprudenza. Due decisioni, tuttavia, meritano di essere segnalate.

Anzitutto la sentenza n. 459, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, della norma che escludeva, per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato, il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, pur attribuendo automaticamente al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione, riconducendo, per il resto, la disciplina di tali crediti a quella generale dell'art. 1224 del cod. civ. E poi la sentenza n. 441, che a sua volta, ha ribadito il criterio del bilanciamento tra interessi generali e libertà di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed il principio della professionalità specifica,che richiede nell’esercizio di attività intellettuali adeguati livelli di preparazione e competenza.

In materia previdenziale, tra le numerose decisioni si segnala la sentenza n. 516, con la quale la Corte è intervenuta nuovamente sul tormentato problema del cumulo di indennità di contingenza per i titolari di pensioni e assegni vitalizi, dichiarando illegittima la mancata previsione di un limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale non debba operare il divieto, tale da garantire comunque al lavoratore pensionato ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Con la sentenza n. 184, è stata poi ritenuta non incostituzionale la mancata previsione, per l’indennità di mobilità, di un meccanismo di rivalutazione identico a quello introdotto per la Cassa integrazione guadagni.

La sentenza n. 335, a sua volta, nel rigettare la questione proposta, ha stabilito che il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno le ragioni giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio dell'indennità di mobilità.

La sentenza n. 393 considera realizzato dalla norma denunciata un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, ponendosi quale momento essenziale della complessiva riforma della materia in attuazione degli scopi enunciati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Ancora, con la sentenza n. 310, concernente norme in materia di modalità di pagamento di somme maturate in applicazione di sentenze di questa Corte e che hanno disposto l’estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite, la Corte ha espresso un giudizio di sufficienza delle scelte che il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto di fare, in una situazione palesemente eccezionale, per non ostacolare la concreta realizzazione dei diritti controversi, nel rapporto fra entità delle pretese ed effettive disponibilità finanziarie.

Riguardo al contenuto del diritto di proprietà privata, con la sentenza n. 238 si è affermato, che un regime vincolistico della proprietà immobiliare non può giungere sino al punto di escludere in toto il diritto a ristrutturare l’immobile, in quanto la manutenzione e la ristrutturazione costituiscono uno dei contenuti essenziali del diritto di proprietà; è stata, inoltre, reputata irrazionale una disciplina vincolistica che preveda un regime differenziato tra immobili legittimamente edificati ed immobili originariamente abusivi, ma oggetto di successivo condono.

Le pronunce della Corte hanno riguardato anche l’espropriazione per pubblica utilità e la determinazione delle relative indennità.

In particolare, con la sentenza n. 262 e con l’ordinanza n. 300, è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione la previsione di un abbattimento del 40% dell’indennità dovuta nel caso in cui l’espropriando non accetti l’offerta dell’ente espropriante ovvero non addivenga a cessione volontaria nel corso della procedura.

Dubitandosi, poi, della conformità a Costituzione della norma che àncora il valore venale massimo del fondo da espropriare a quello dichiarato dal proprietario, o dal suo dante causa, ai fini dell’ICI nel precedente anno d’imposta, la Corte ha affermato che la norma svolge l’importante funzione di disincentivare le evasioni fiscali, con un meccanismo non irragionevole né arbitrario, fondato su un principio “di plurima rilevanza” della dichiarazione fiscale, non ignoto al nostro ordinamento e pienamente giustificato dai principi di lealtà, correttezza e collaborazione cui debbono essere improntati i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (sentenza n. 351).

In tema di capacità contributiva, la sentenza n. 362 ha adottato una interpretazione che ha escluso le violazioni denunciate in materia di reddito delle persone fisiche derivante da immobili concessi in locazione: il riferimento al canone locativo quale base d’imposta costituisce una eccezione rispetto al criterio cardine della determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita catastale e può operare fintanto che il contratto di locazione continui ad essere efficace.

Un ampliamento della tutela del contribuente è stato poi assicurato dalla sentenza n. 416, in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Eliminato nel 1998 il divieto di cumulo dei benefici fiscali, si era tuttavia escluso il rimborso a quanti avessero già pagato l’imposta per intero, invece che con l’aliquota ridotta. La Corte ha ritenuto questa disciplina fonte di un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali.

In materia penale, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di numerose norme incriminatrici, anche del codice penale militare di pace. In tutti i casi, è stata comunque esclusa la illegittimità.

Nella sentenza n. 519 sono contenute alcune determinazioni della nozione di “sedizione”, rilevanti ai fini dell’applicazione, costituzionalmente adeguata, delle norme di cui agli artt. 182 e 183 del codice penale militare di pace. Risultano penalmente rilevanti solo le manifestazioni e le grida sediziose, nonché l’attività sediziosa, che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell’ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell’ordine e della disciplina militare. Rimangono escluse, invece, le manifestazioni o le grida che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso, ricomprensibili nell’esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari.

Con la sentenza n. 531, le censure sollevate, sotto molteplici profili, in ordine all’entità della pena stabilita dal codice penale militare di pace per il reato di vilipendio alla bandiera, sono state ritenute non fondate perché riconducibili ad una critica di significato essenzialmente politico-legislativo. Il bene protetto dalla norma incriminatrice è la dignità del simbolo dello Stato come espressione della dignità dello Stato medesimo nell’unità delle istituzioni che la collettività nazionale si è data. L’incriminazione non si estende alle espressioni di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive che neghino valore e rispetto all’entità oggetto di protezione; e ben si giustifica la differenza di trattamento riguardante i militari, per la maggiore intensità che il dovere di fedeltà riveste nei loro riguardi.

Il controllo sulla conformità a Costituzione delle leggi di delega e delle norme delegate, e sul rapporto di compatibilità tra le une e le altre, ha portato ad alcune pronunce anche di illegittimità: la sentenza n. 276, relativa alla norma istitutiva dell’obbligo, per tutte le controversie di lavoro, del tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena d’improcedibilità della domanda; la sentenza n. 292, concernente le norme del decreto legislativo con il quale, a conclusione del processo di riforma avviato nel 1992, sono stati trasferiti alla giurisdizione del giudice amministrativo interi ed importanti settori di controversie: escludendo vizi di legittimità nella legge delegante, la Corte ne ha, per contro, ravvisati nella legge delegata, a proposito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi.

Infine la sentenza n. 425, definendo il criterio da porre a base del giudizio di conformità della norma delegata rispetto alla delegante, secondo l’art. 76 Cost., ha ritenuto che la delega conferita al Governo per l’emanazione di “disposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario non potesse legittimare l’esecutivo ad emanare una norma il cui effetto era quello di sanare, con efficacia generale e retroattiva, tutte le clausole anatocistiche contenute in contratti bancari stipulati anteriormente all’entrata in vigore della deliberazione del CICR prevista dalla norma medesima.

I medesimi principî sono stati applicati anche dalla sentenza n. 503, con ulteriori precisazioni: date due possibili interpretazioni della legge delega (in materia di enti lirici) e posto che una di esse risultava incompatibile con il quadro normativo esistente, la Corte ha dovuto adottare l’altra, che conduceva però alla illegittimità della norma delegata, per aver attuato la delega in carenza dell’oggetto della delega stessa.

Nei conflitti tra poteri dello Stato e, in ispecie, in quelli tra autorità giudiziaria e Assemblee parlamentari, si è introdotto un nuovo indirizzo in tema di interpretazione della norma costituzionale relativa alla garanzia dell’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se non mancavano le premesse al mutamento di indirizzo già nella giurisprudenza degli anni immediatamente precedenti, le sentenze nn. 10 e 11 hanno costituito, tuttavia, le decisioni del revirement e il riferimento obbligato per le successive sentenze nn. 56, 58, 82 e 420 e sentenze nn. 320 e 321.

Alle prime sentenze si devono le precisazioni in ordine, in particolare: a) alla doverosa distinzione di competenza del giudice ordinario e della Corte costituzionale, la quale non può accertare la sussistenza delle responsabilità dedotte in giudizio (sentenza n. 11); b) alla natura del giudizio reso dalla Corte costituzionale, non assimilabile a quello del giudice amministrativo chiamato a valutare un vizio di eccesso di potere né sindacatorio di una determinazione discrezionale dell’assemblea politica (sentenza n. 10). In ogni caso – precisa la Corte – al fine di accertare se, in concreto, l’espressione dell’opinione del parlamentare possa ricondursi all’esercizio delle funzioni, il controllo del giudice costituzionale investe direttamente il merito della controversiasulla portata e l’applicazione dell’art. 68, primo comma (sentenza n. 11); c) alla ricorrenza, da ultimo, e al significato del «nesso funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare e la funzione parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale. Le dichiarazioni del parlamentare, infatti, possono essere coperte dall’immunità solo in quanto risultino sostanzialmente riproduttive di (o corrispondenti a) un’opinione espressa in sede parlamentare (sentenze nn. 10, 11 e 320), non bastando la semplice «comunanza di argomenti» o la riconducibilità delle dichiarazioni ad un medesimo «contesto» per sostenere la ricorrenza del nesso funzionale.

In altro conflitto tra poteri, intervenuto tra potere esecutivo e autorità giudiziaria – in tema di attribuzioni governative in materia di tutela del segreto di Stato – è intervenuta la sentenza n. 487, con la quale la Corte ha ribadito l’inutilizzabilità, in sede giudiziaria, di atti e documenti coperti dal segreto di Stato, ritualmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio.

In materia di azione ed organizzazione amministrativa, con la sentenza n. 75 si è affermato che il potere della pubblica amministrazione di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di copertura costituzionale: lo strumento dell’autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principî di imparzialità, efficienza e legalità dell’azione amministrativa, riconducibili all’art. 97 della Costituzione.

Il richiamo al principio di buon andamento della pubblica amministrazione compare anche nella sentenza n. 375, con la quale è stata dichiarata illegittima la norma che consentiva sine die all’amministrazione della difesa di aprire procedimento disciplinare nei confronti di vicebrigadieri e militari di truppa dell’arma dei carabinieri condannati irrevocabilmente in sede penale.

In tema di rapporti tra Stato e regioni, individuazione delle rispettive sfere di competenza e dei limiti alla potestà legislativa regionale, si segnalano la sentenza n. 496, che fornisce una approfondita ricognizione del discrimine tra autonomia locale ed unità dello Stato come configurata dall’ordinamento costituzionale; e la sentenza n. 477, che ha ribadito i criteri utili per individuare, all’interno della normativa statale, il nucleo essenziale di norme al quale va riconosciuto il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" vincolanti, come tali, la potestà legislativa della Regione

In materia di organizzazione sanitaria, la sentenza n. 63 ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva al Ministro della sanità un potere sostanzialmente normativo, vincolante nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, in tema di disciplina dell’attività professionale “intra-muraria” e di sanzioni per gli amministratori che non si adeguano alle norme regionali sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie.

In materia tributaria, e con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, attraverso pochi, chiari e semplici principî, è stata ritenuta incompatibile con il principio di leale cooperazione la previsione di un decreto interministeriale che statuiva i criteri tecnici atti a ripartire il gettito aggiuntivo tra Stato e regione, assunto senza la partecipazione di quest’ultima (sentenza n. 98). A proposito di leale cooperazione si segnala ancora la sentenza n. 437.

È stata invece ritenuta legittima la norma che demanda alle Regioni la riscossione, l’accertamento, nonché il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, a condizione che tale norma abbia un’efficacia limitata, in attesa di un’autonoma disciplina regionale della materia (sentenza n. 507).

Con la stessa pronuncia si è affermato che l’esistenza di una competenza non esclusiva delle Regioni in materia di tutela e di gestione dell’ambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale, l’istituzione da parte dello Stato, nell’esercizio della sua generale potestà impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina, possano definirsi «ambientali».

E, ancora con la sentenza n. 507, si è infine ritenuto lesiva delle competenze regionali in materia urbanistica la norma statale che, ai fini della decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso relativo all’approvazione da parte della Regione di strumenti urbanistici, previsto da una serie di decreti-legge non convertiti, disponeva che tale termine, non maturato sotto il vigore di alcuno dei decreti-legge singolarmente considerato, “si intende[sse] raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge”.

Alla procedura di modificazione delle circoscrizioni dei Comuni è dedicata la sentenza n. 94, che ha dichiarato di competenza del legislatore regionale la definizione del relativo procedimento nonché dei criteri di individuazione delle “popolazioni interessate“ alla prevista consultazione, fermo restando che da questa non vanno esclusi gruppi di popolazione per i quali possa ragionevolmente ritenersi sussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta.

In materia di ordine giudiziario, si segnala la dichiarazione di illegittimità della norma che escludeva l’assistenza di una avvocato per il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare (sentenza n. 497).

La disciplina del procedimento penale è stata, come in passato, oggetto di varie censure di illegittimità costituzionale. Per la prima volta, tuttavia, la Corte è stata chiamata a tener conto del mutato quadro normativo costituzionale in relazione alla nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione.

In tema di formazione della prova in dibattimento, la sentenza n. 440 ha dichiarato non più compatibile con i contenuti della sopravvenuta disciplina costituzionale l’interpretazione estensiva riservata alle deroghe al principio del contraddittorio per «accertata impossibilità di natura oggettiva»

Chiamata a risolvere anche questioni più “tradizionali" la Corte ha, tra le altre, pronunciato la sentenza n. 359, di illegittimità della norma delegata che consentiva al giudice di disporre la custodia cautelare nei confronti del minorenne nel caso di pericolo di fuga.

In tema di ricusazione del giudice, la sentenza n. 283 ha dichiarato illegittimo l’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Del medesimo principio la Corte ha fatto applicazione nella sentenza interpretativa n. 113, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’articolo 36 del codice di procedura penale, denunciato nella parte in cui non prevede tra le cause di astensione l’avere il giudice precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. nei confronti di uno o più concorrenti nel reato, così compiendo valutazioni pregiudicanti per gli imputati non patteggianti.

In tema di notificazioni, la sentenza n. 504 ha dichiarato illegittimo l’articolo 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero, anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’articolo 161.

Tra le pronunce di accoglimento merita di essere ricordata la sentenza n. 186, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Inammissibile è stata invece ritenuta, con la sentenza n. 395, la questione di legittimità degli artt. 629 e 630 c.p.p, nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto, materiale e meramente percettivo, nella lettura di atti interni del giudizio, con un invito ad interpretazioni adeguatici.

Va infine ricordata la sentenza n. 271, che ha dichiarato non fondata, in riferimento all’articolo 103, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce al giudice ordinario la cognizione del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, sottraendola al giudice militare.

Le conclusioni efficaci stanno, in genere, nelle premesse. Da questa lunga rassegna si può soltanto, immediatamente, ricavare il dato della varietà e della vastità delle materie sulle quali la Corte è chiamata a rispondere.

Il processo davanti ad un qualsiasi giudice è, per sua natura, il luogo della contraddizione e del confronto. Quello davanti al giudice delle leggi è, in più, la sede della suprema garanzia delle procedure attraverso cui, in definitiva, i bisogni che si affermano nella società civile possono ottenere tutela nella legislazione, nella giurisdizione e anche nell’amministrazione. Ci augureremmo che ne scaturissero risultati in termini di civiltà. O, tautologicamente, di civiltà umana.



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