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§ 3) . Orientamenti della giurisprudenza
Vorrei ora passare ad enunciare
rapidamente alcuni orientamenti desumibili dalle pronunce adottate nell'anno.
Il discorso sarà inevitabilmente sommario, appena indicativo, atteso che la
giurisprudenza, anche quella costituzionale, può essere valutata solo a
distanza di tempo, talora di molto tempo. I suoi tratti, anche quelli salienti,
si profilano, infatti, con lentezza e sono il frutto molto spesso di un lungo
processo, al quale partecipano diversi autori, spesso senza saperlo, o senza
volerlo, e nel quale sono coinvolte molte attività, di studio, di riflessione,
di opzione, anche inconsapevoli, non sempre desumibili dagli atti.
Venendo alle singole pronunce, la
Corte riafferma, in linea generale, il principio secondo cui il giudizio incidentale
costituisce lo strumento tipico per la declaratoria di illegittimità
costituzionale di norme di legge di cui i giudici siano chiamati a fare
applicazione (sentenza n. 419, ordinanze
nn. 144, 211). Risulta, pertanto, improprio il ricorso ad altri rimedi,
quali il conflitto di attribuzione tra poteri, per ottenere indirettamente lo
stesso risultato (ordinanza n. 144),
tanto più quando la disciplina legislativa di cui si discute è destinata a
trovare applicazione in sede di giudizio (ordinanza
n. 211). Inoltre, in sede di conflitto tra poteri, non può essere chiesto
alla Corte di colmare una lacuna di legge, con la predisposizione ex novo di un complesso di regole (sentenza n. 309). È previsto che nel
giudizio incidentale siano sindacabili i soli atti legislativi, o comunque
caratterizzati dalla “forza di legge”: il controllo di costituzionalità si
arresta perciò quando le questioni si riferiscano ad atti privi di quella
forza, come nel caso di atti di valore regolamentare, ministeriali o governativi
(ordinanze n. 328, n. 139) ovvero a
norme che hanno assunto rango regolamentare per effetto di delegificazione (ordinanza n. 554, sentenza n. 427).
Dinanzi a quelle ordinanze di
rimessione che, pur formalmente dirette ad una declaratoria di illegittimità,
aspiravano in realtà ad un vero e proprio intervento sostitutivo rispetto alle
scelte compiute dal legislatore, la Corte ha ribadito di non poter compiere
valutazioni esorbitanti (sentenza n.
226). In ogni caso, non può esserle richiesto un imponente intervento
riformatore (ordinanze nn. 200 e 397),
e tantomeno scelte riservate alla competenza di organi tecnico-scientifici (sentenza n. 188). In particolare, poi,
il limite della giurisdizione esclude interventi volti a modificare in peggio
la posizione del destinatario della legge penale sostanziale (sentenza n. 183, ordinanza n. 317).
La particolare riserva in materia
di reati e pene (art. 25, secondo comma Cost.), cui consegue l’inammissibilità
di declaratorie di illegittimità con valenze additive, impedisce, d’altra
parte, che il ripristino dell’eguaglianza violata, ove accertata, possa
avvenire attraverso l'estensione della portata della norma censurata allo scopo
di ricomprendervi i casi discriminati (sentenza
n. 508).
A proposito del principio di
ragionevolezza, più volte invocato, per la denuncia di altrettante
disposizioni, e in passato ricondotto all’interno della previsione dell’art. 3
Cost.sull'assunto che una disposizione
irragionevole risultasse necessariamente discriminatoria, con la conseguente
necessità dell'individuazione del c.d. tertium
comparationis, la Corte ne ha affermato la violazione anche soltanto quando
una norma presentiintrinseca
incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo
preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416).
Questo orientamento ha trovato
conferma anche in decisioni di rigetto, con le quali ad esempio sono stati
reputati non irragionevoli: il criterio normativo di computo del termine per la
riabilitazione del fallito (sentenza
n. 549); la norma che, apprestando
una particolare tutela ai lavoratori esposti al rischio di contaminazione da
amianto, la subordinava alla sussistenza di un requisito temporale di durata (sentenza n. 5); la norma che non estendeva ai militari delle Forze armate
dello Stato e di quelle nemiche l’indulto concesso ai componenti di «formazioni
armate», vale a dire di formazioni partigiane o del campo opposto (sentenza n. 298).
Al criterio della ragionevolezza
la Corte affianca sempre quello del bilanciamento degli interessi
costituzionalmente protetti e delle compatibilità finanziarie o di sistema.
Restando salvo, così, ad esempio, in ogni caso, quel «nucleo irriducibile del
diritto alla salute protetto dalla Costituzione come àmbito inviolabile della
dignità umana», si è stabilito che il bilanciamento deve tenere conto dei
limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse
organizzative e finanziarie di cui dispone (sentenza n. 509).
Un punto fermo ha riguardato,
nellesentenze di rigetto, la
riaffermazione del «principio della supremazia della Costituzione», che impone
all’interprete di optare, tra piú soluzioni interpretative astrattamente possibili,
per quella che renda la disposizione conforme a Costituzione (sentenza n. 113; si vedano anche le sentenze nn. 1, 115, 190, 408, 440, 460,
526): con ciò giustificando il frequente ricorso alle sentenze c.d.
interpretative di rigetto, che propongono letture non incompatibili con la
Costituzione.
Un ulteriore principio, cui la
Corte fa oggi riferimento, è quello dell'interpretazione non contrastante con
la normativa comunitaria vincolante per l'ordinamento interno (sentenza n. 190).
Chiamata a vagliare
l’ammissibilità di numerose richieste referendarie, la Corte ha, per la prima
volta, preso espressa posizione sul problema del c.d. "intervento"
nel giudizio di ammissibilità del referendum, precisando che la natura
del giudizio, senza parti e senza interventi, non ostacola la possibilità di
illustrare oralmente le posizioni dei soggetti interessati al giudizio diversi
dal comitato promotore e dalla Presidenza del Consiglio (sentenze nn. 31,
43, 45, 46, 47, 49).
Quanto al merito dei singoli
giudizi, è stato confermato il tradizionale criterio di ammissibilità, il quale
esige che le norme oggetto del quesito referendario costituiscano un corpo
normativo omogeneo, all’interno della legge che le contiene (sentenze nn.
32, in tema di rimborsi per le spese elettorali; 44, in tema di
conferimento di incarichi extragiudiziari a magistrati; 46, in tema di
tutela c.d. reale del lavoratore nel caso di licenziamento; 47, in tema
di trattenute associative e sindacali effettuate per mezzo di enti
previdenziali; 34, in tema di elezioni dei rappresentanti dei magistrati
in seno al Consiglio superiore della magistratura).
Si
colloca in questo gruppo anche la sentenza n. 33, che ha dichiarato
l’ammissibilità del referendum abrogativo di parte dell’attuale legge
elettorale, sia perché i vari quesiti presentavano una matrice unitaria ed un
carattere omogeneo, sia perché l’esito abrogativo non avrebbe reso inoperante
la normativa in materia elettorale. Per gli stessi motivi (omogeneità,
autoapplicatività e natura non propositiva del quesito) la Corte ha dichiarato ammissibile
(con la sentenza n. 37) anche il referendum c.d. sulla
"separazione delle carriere" dei magistrati.
Ugualmente nutrito è il numero
delle sentenze che, ribadendo consolidati principi, hanno ritenuto
inammissibili i quesiti referendari come proposti. È possibile riunire queste
pronunce in quattro gruppi omogenei.
Con un primo gruppo la Corte ha
ritenuto inammissibile la richiesta di referendum
giudicando illegittima la c.d. “tecnica del ritaglio”: quella, cioè,
consistente nel sottoporre a quesito referendario parole, sintagmi o brevi
proposizioni privi di contenuto normativo, al solo fine di sostituire la disciplina investita dalla domanda
referendaria con un’altra disciplina, assolutamente diversa ed estranea al
contesto normativo (in tal senso la sentenza
n. 38, in tema di responsabilità civile dei magistrati; la sentenza n. 40, in tema di disciplina dei termini processuali; la sentenza n. 50, in tema di durata della custodia cautelare).
Un secondo gruppo fonda la
ragione del decidere sulla intrinseca irrazionalità od incongruenza del referendum, derivanti, in particolare,
dal contenuto non abrogativo del quesito, ove con esso si lascino in vita norme
contrarie agli obiettivi avuti di mira dal comitato promotore (sentenza n. 35, in tema di smilitarizzazione
della guardia di finanza; sentenza n.
43, in tema di assistenza
sanitaria pubblica; sentenza n. 48, in tema di trattamento
pensionistico). Contraddittoria è stata
giudicata anche la richiesta di abrogazione di una serie di norme in tema di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sentenza n. 36). Una ulteriore
condizione ostativa all’ammissibilità è stata ravvisata nella natura eterogenea
delle disposizioni oggetto di un unico quesito referendario (sentenza n. 39, in tema di mediazione
nel mercato del lavoro).
In un terzo gruppo di sentenze
sono state ritenute inammissibili le proposte di referendum miranti ad incidere su discipline che costituiscono
diretta attuazione di principi costituzionali, come in materia di Istituti di patronato
e di assistenza sociale (sentenza n. 42),
ovvero di disciplina del lavoro a domicilio (sentenza n. 49).
Un ultimo gruppo di pronunce si è
infine fondato sul rilievo delle conseguenze sul piano internazionale di
un’eventuale abrogazione con possibile inadempimento di obblighi assunti dallo
Stato (così la sentenza n. 41). Già da tempo formulato dalla
Corte, questo principio è stato ora esteso a due fattispecie particolari: l’Acquis di Schengen e le direttive
comunitarie non recepite (sentenza n. 31,
in tema di immigrazione; sentenza n. 45, in tema di lavoro part-time).
Anche se solo indirettamente concernente i referendum abrogativi, va citata inoltre la sentenza n. 502, con la quale si è risolto un conflitto tra poteri
proposto dai promotori e presentatori dei referendum
abrogativi del 21 maggio 2000 nei confronti della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione
alla deliberazione di quest’ultima riguardante i vincoli all’informazione televisiva
nella campagna referendaria dello stesso anno. La Corte ha respinto la
richiesta dei promotori, ritenendo, da un lato, non fondata l’interpretazione
circa l’obbligo costituzionalmente rilevante della c.d. «comunicazione
istituzionale» sul significato e sulla portata dei quesiti; e dall’altro
conforme alla legge n. 28 del 2000 la deliberazione impugnata, proprio per
avere questa ragionevolmente limitato la comunicazione sul merito dei quesiti,
al fine di ridurre il rischio, per le amministrazioni pubbliche, di fornire
agli elettori informazioni non neutrali o rappresentazioni suggestive.
Passando alle decisioni di
merito, la riaffermazione della tipicità e inderogabilità delle regole
stabilite dall’art. 138 della Costituzione in materia di revisione
costituzionale - regole legate, a loro volta, al concetto di unità e
indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) - ha portato la Corte a
dichiarare l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Veneto che
prevedeva l’intervento consultivo, tramite referendum,
della popolazione della stessa Regione in merito ad una iniziativa di legge
costituzionale concernente forme e condizioni particolari da concedere alla
Regione medesima (sentenza n. 496): non è consentito ad una frazione
autonoma dell’interapopolazione
insediata in una limitata porzione del territorio nazionale di pronunciarsi
preventivamente su una proposta di revisione costituzionale, giacché le regole
procedimentali e organizzative della revisione non lasciano alcuno spazio a
consultazioni popolari regionali che intendano qualificarsi come manifestazioni
di autonomia.
Diverse questioni hanno poi avuto ad oggetto il testo unico sulla
disciplina dell’immigrazione. Va segnalata, tra le altre, la sentenza n. 161, nella quale la Corte si è pronunciata sulla congruità dei
termini previsti dalla legge per impugnare il decreto di espulsione e
concludere il relativo giudizio e la sentenza
n. 376 con la quale, richiamandosi ad un precedente, la Corte ha
stabilito che il divieto di espulsione dello straniero deve sussistere non
soltanto nei confronti della donna in stato di gravidanza, ma anche nei
confronti del coniuge convivente di questa, allo scopo di
assicurare una speciale tutela della famiglia e dei minori.
Con la sentenza n. 508, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’articolo 402 del codice penale, che puniva il vilipendio
alla religione dello Stato, la Corte ha ribadito che i principî fondamentali di
uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di religione e di uguale
libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, sono i riflessi
del principio supremo di laicità dello Stato e ne caratterizzano la forma in
senso pluralistico, senza che assuma rilevanza il dato quantitativo
dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione.
La libertà personale, in quanto diritto fondamentale della persona, non
può mai tollerare di essere completamente compressa, sicché va tutelato anche
quel “residuo” di libertà che permane pur nello stato di detenzione, il quale
comporta, per definizione, una limitazione di libertà. Di conseguenza, il
potere di perquisire i detenuti, di cui sono titolari gli agenti della polizia
penitenziaria, non può essere esercitato arbitrariamente, ma solo nei casi
previsti dalle norme che definiscono il regime carcerario e sempre con
provvedimento motivato e suscettibile di reclamo (sentenza n. 526).
Se si ha, poi, riguardo al
“valore cardine della libertà della manifestazione del pensiero”, anche lo
strumento punitivo può essere valutato come mezzo di tutela di un bene
altrettanto fondamentale come la dignità umana: a presidio del quale -
sottolinea la Corte – è stata scritta la norma che colpisce con sanzione penale
la pubblicazione di scritti o immagini con particolari impressionanti o
raccapriccianti (sentenza n. 293)
La violazione del diritto di azione è stata alla base di una decisione di
accoglimento avente ad oggetto la legge con la quale, nel 1988, è stato
“riscritto” il sistema delle locazioni ad uso abitativo (sentenza n. 482).
In altri casi, il richiamo al
diritto di azione ed a quello di difesa ha indotto la Corte a suggerire una
lettura conforme a Costituzione. Così, la sentenza
n. 227 ha ritenuto esente dal
denunciato vizio di legittimità la disposizione del testo unico
sull’immigrazione che prevede - per la presentazione del ricorso al pretore -
un termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di
espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, anche quando il decreto
non sia stato tradotto nella lingua madre dell’interessato.
Allo stesso modo basata sull’esigenza di tutelare il diritto di difesa,
oltre che sui principî di trasparenza e imparzialità della pubblica
amministrazione e di non discriminazione dei cittadini, è la sentenza n. 460, con la quale la
Corte ha dato una diversa lettura della norma che impone il segreto d’ufficio
sugli atti compiuti dalla CONSOB nell’esercizio del suo potere ispettivo e di
vigilanza, anche quando tali atti siano preordinati all’irrogazione di una
sanzione amministrativa.
In materia di diritto di famiglia, non sono mancate pronunce di
illegittimità costituzionale. Alla rimozione di impedimenti alla formazione
stessa di nuclei familiari è diretta la sentenza
n. 187, la quale, confermando un
consolidato orientamento, ha dichiarato illegittima la norma (abrogata, ma
applicabile ratione temporis al caso
di specie) che subordinava il diritto alla pensione di reversibilità in favore
del coniuge superstite alla circostanza che il matrimonio fosse avvenuto prima
del pensionamento; norme di questo tipo, si è osservato, ledono il diritto alla
libertà di contrarre matrimonio quomodolibet.
Parimenti, una grave interferenza nella sfera privata e familiare è stata
considerata la prescrizione che imponeva di essere senza prole per l’assunzione
a certi impieghi o incarichi pubblici (sentenza
n. 332).
Con la sentenza n. 250,
inoltre, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 803,
primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza
di un figlio naturale, la donazione possa essere revocata solo se il
riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.
Con riferimento al problema del
riconoscimento di altre categorie di eredi legittimi in assenza di testamento,
la sentenza n. 532 ha osservato, per
un verso, che la situazione esistente tra semplici consanguinei non è
assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla
situazione di soggetti legati da vincoli di vera e propria parentela; per altro
verso che la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi non
ha necessario fondamento nell’art. 30 Cost.
Con la sentenza n. 352 si è
osservato che non può ritenersi irragionevole od arbitraria l’adozione di
soluzioni diversificate di disciplina per la famiglia fondata sul matrimonio e
per la convivenza more uxorio, poiché
solo nel primo caso viene in rilievo la protezione della «istituzione
familiare», basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto
si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente.
Una maggiore tutela alle
lavoratrici madri è stata apprestata dalla Corte con le sentenze nn. 360 e 361: la prima emessa a proposito della
disciplina sulle lavoratrici a domicilio, le quali non potevano fruire, nel
caso di gravidanza, del diritto all’interdizione anticipata dall’attività
lavorativa, previo accertamento medico; la seconda concernente la norma che non
consentiva alle imprenditrici agricole in via principale, in caso di maternità,
di godere dell’indennità di maternità, erogata invece alle altre lavoratrici
autonome.
Degna di nota è, ancora, la sentenza
n. 500, con la quale la Corte è
intervenuta sul delicato tema delle adozioni. A proposito della diversità di
trattamento tra adozione di minorenni e quella di maggiorenni (adozione c.d.
“ordinaria”), vietata quando tra adottante ed adottando non sussista un divario
d’età pari almeno a 18 anni, anche nelle ipotesi in cui l’adottante sia il
coniuge del genitore dell’adottando, si è affermato che la differenza di
trattamento corrisponde al dato della non necessità dell’inserimento
dell’adottato maggiorenne nella comunità familiare e della sua non soggezione
alla potestà del genitore adottivo, il quale a sua volta non assume l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare l’adottato.
Infine, la sentenza n. 518, nel
ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
564 del codice penale in materia di incesto tra affini, ha precisato che la
giustificazione obiettiva della norma, corrispondente a un ethos le cui radici si perdono nel tempo, mira a evitare
perturbazioni della vita familiare nonché a consentire la formazione di
strutture più aperte di natura familiare. Essa è ascrivibile alla
discrezionalità legislativa così come la delimitazione dell’estensione dei tipi
di relazioni familiari ricadenti nell’area del divieto penalmente sanzionato,
fino a ricomprendervi gli affini in linea retta. Inoltre, la scelta di
perseguire solo i fatti che abbiano dato luogo a pubblico scandalo trova
spiegazione nel non irragionevole bilanciamento tra l’esigenza di repressione
dell’illecito e la protezione della tranquillità degli equilibri domestici da
ingerenze intrusive, quali le investigazioni della pubblica autorità volte ad
accertare il reato.
Nel solco di una giurisprudenza
abbastanza recente, la Corte è tornata a pronunciarsi in tema di trattamenti
sanitari e di danni irrimediabili alla salute che possono derivarne.
Con riguardo al riconoscimento
del diritto all’indennizzo a carico dello Stato, i principi di non
discriminazione e di razionalità impongono di non trattare meno favorevolmente,
rispetto ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica, quanti
abbiano subíto danni alla salute perché sottoposti, a partire dall’anno 1983, a
vaccinazione antiepatite B, in risposta ad una campagna legalmente promossa
dall’autorità sanitaria e non ancora in forza di un obbligo legale,
sopravvenuto successivamente. Ancora ai fini del riconoscimento del diritto
all’indennizzo e della sua decorrenza in conseguenza di un danno irrimediabile
alla salute si è precisato che non può essere confrontata la disciplina
apprestata per il danno da vaccinazione obbligatoria con quella per il danno da
trasfusione, ancorché quest’ultimo trattamento, pur non essendo imposto per
legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita. Non rileva,
infatti, a tal fine, l’assimilazione tra “cogenza” dell’obbligo legale e
“necessità” della misura terapeutica (sentenze nn. 226 e 423).
Né trova giustificazione la
pretesa di includere nell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 la
liquidazione del danno biologico subíto a seguito di emotrasfusione; pretesa
che tende a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro
sistema di garanzia (sentenza n. 423).
Le finalità di protezione
dell’ambiente e della salute umana concorrono anche a determinare gli indirizzi
nella disciplina regionale della gestione dei rifiuti: con sentenza n. 281 è stato dichiarato costituzionalmente illegittima
una norma della legge della Regione Piemonte che imponeva il divieto di
smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza
extraregionale.
In materia lavoristica non si
sono registrati scostamenti rilevanti rispetto alla precedente consolidata
giurisprudenza. Due decisioni, tuttavia, meritano di essere segnalate.
Anzitutto la sentenza n. 459, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale,
per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, della norma che escludeva, per
i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato, il cumulo di
interessi e rivalutazione monetaria, pur attribuendo automaticamente al
lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della
rivalutazione, riconducendo, per il resto, la disciplina di tali crediti a
quella generale dell'art. 1224 del cod. civ. E poi la sentenza n. 441, che a sua volta, ha ribadito il
criterio del bilanciamento tra interessi generali e libertà di svolgere
qualsiasi attività lavorativa ed il principio della professionalità
specifica,che richiede nell’esercizio di attività intellettuali adeguati
livelli di preparazione e competenza.
In materia previdenziale, tra le
numerose decisioni si segnala la sentenza
n. 516, con la quale la Corte è intervenuta nuovamente sul tormentato
problema del cumulo di indennità di contingenza per i titolari di pensioni e
assegni vitalizi, dichiarando illegittima la mancata previsione di un limite
minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale non debba
operare il divieto, tale da garantire comunque al lavoratore pensionato ed alla
sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Con la sentenza n. 184, è stata poi ritenuta non incostituzionale la
mancata previsione, per l’indennità di mobilità, di un meccanismo di
rivalutazione identico a quello introdotto per la Cassa integrazione guadagni.
La sentenza n. 335, a sua volta, nel rigettare la questione proposta,
ha stabilito che il diritto ad una provvidenza di carattere definitivo, come la
pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita residua del
lavoratore, fa implicitamente venir meno le ragioni giustificatrici del
trattamento previdenziale provvisorio dell'indennità di mobilità.
La sentenza n. 393 considera realizzato dalla norma denunciata un
collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare,
ponendosi quale momento essenziale della complessiva riforma della materia in
attuazione degli scopi enunciati dall'art. 38, secondo comma, della
Costituzione.
Ancora, con la sentenza n. 310, concernente norme in materia di modalità di
pagamento di somme maturate in applicazione di sentenze di questa Corte e che
hanno disposto l’estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese
di lite, la Corte ha espresso un giudizio di sufficienza delle scelte che il
legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto di fare, in una situazione
palesemente eccezionale, per non ostacolare la concreta realizzazione dei
diritti controversi, nel rapporto fra entità delle pretese ed effettive
disponibilità finanziarie.
Riguardo al contenuto del diritto
di proprietà privata, con la sentenza
n. 238 si è affermato, che un
regime vincolistico della proprietà immobiliare non può giungere sino al punto
di escludere in toto il diritto a ristrutturare
l’immobile, in quanto la manutenzione e la ristrutturazione costituiscono uno
dei contenuti essenziali del diritto di proprietà; è stata, inoltre, reputata
irrazionale una disciplina vincolistica che preveda un regime differenziato tra
immobili legittimamente edificati ed immobili originariamente abusivi, ma
oggetto di successivo condono.
Le pronunce della Corte hanno
riguardato anche l’espropriazione per pubblica utilità e la determinazione
delle relative indennità.
In particolare, con la sentenza n. 262 e con l’ordinanza
n. 300, è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione la
previsione di un abbattimento del 40% dell’indennità dovuta nel caso in cui
l’espropriando non accetti l’offerta dell’ente espropriante ovvero non
addivenga a cessione volontaria nel corso della procedura.
Dubitandosi, poi, della
conformità a Costituzione della norma che àncora il valore venale massimo del
fondo da espropriare a quello dichiarato dal proprietario, o dal suo dante
causa, ai fini dell’ICI nel precedente anno d’imposta, la Corte ha affermato
che la norma svolge l’importante funzione di disincentivare le evasioni
fiscali, con un meccanismo non irragionevole né arbitrario, fondato su un
principio “di plurima rilevanza” della dichiarazione fiscale, non ignoto al
nostro ordinamento e pienamente giustificato dai principi di lealtà,
correttezza e collaborazione cui debbono essere improntati i rapporti tra
cittadino e pubblica amministrazione (sentenza n. 351).
In tema di capacità contributiva,
la sentenza n. 362 ha adottato una
interpretazione che ha escluso le violazioni denunciate in materia di reddito
delle persone fisiche derivante da immobili concessi in locazione: il
riferimento al canone locativo quale base d’imposta costituisce una eccezione
rispetto al criterio cardine della determinazione della base imponibile con
riferimento alla rendita catastale e può operare fintanto che il contratto di
locazione continui ad essere efficace.
Un ampliamento della tutela del
contribuente è stato poi assicurato dalla sentenza
n. 416, in materia di agevolazioni
per l’acquisto della prima casa. Eliminato nel 1998 il divieto di cumulo dei
benefici fiscali, si era tuttavia escluso il rimborso a quanti avessero già
pagato l’imposta per intero, invece che con l’aliquota ridotta. La Corte ha
ritenuto questa disciplina fonte di un’ingiustificata disparità di trattamento
di situazioni sostanzialmente uguali.
In materia penale, la Corte è
stata chiamata a valutare la legittimità di numerose norme incriminatrici,
anche del codice penale militare di pace. In tutti i casi, è stata comunque
esclusa la illegittimità.
Nella sentenza n. 519 sono contenute alcune
determinazioni della nozione di “sedizione”, rilevanti ai fini
dell’applicazione, costituzionalmente adeguata, delle norme di cui agli artt.
182 e 183 del codice penale militare di pace. Risultano penalmente rilevanti
solo le manifestazioni e le grida sediziose, nonché l’attività sediziosa, che
denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e
dell’ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali
da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell’ordine e
della disciplina militare. Rimangono escluse, invece, le manifestazioni o le
grida che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica
e di dissenso, ricomprensibili nell’esercizio del diritto di manifestare
pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai
militari.
Con la sentenza n. 531, le
censure sollevate, sotto molteplici profili, in ordine all’entità della pena
stabilita dal codice penale militare di pace per il reato di vilipendio alla
bandiera, sono state ritenute non fondate perché riconducibili ad una critica
di significato essenzialmente politico-legislativo. Il bene protetto dalla
norma incriminatrice è la dignità del simbolo dello Stato come espressione
della dignità dello Stato medesimo nell’unità delle istituzioni che la
collettività nazionale si è data. L’incriminazione non si estende alle espressioni
di critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni offensive
che neghino valore e rispetto all’entità oggetto di protezione; e ben si
giustifica la differenza di trattamento riguardante i militari, per la maggiore
intensità che il dovere di fedeltà riveste nei loro riguardi.
Il controllo sulla conformità a Costituzione delle leggi di delega e
delle norme delegate, e sul rapporto di compatibilità tra le une e le altre, ha
portato ad alcune pronunce anche di illegittimità: la sentenza n. 276, relativa
alla norma istitutiva dell’obbligo, per tutte le controversie di lavoro,
del tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena d’improcedibilità della
domanda; la sentenza n. 292, concernente le norme del decreto legislativo con il quale, a conclusione
del processo di riforma avviato nel 1992, sono stati trasferiti alla
giurisdizione del giudice amministrativo interi ed importanti settori di
controversie: escludendo vizi di legittimità nella legge delegante, la Corte ne
ha, per contro, ravvisati nella legge delegata, a proposito di giurisdizione
esclusiva in materia di pubblici servizi.
Infine la sentenza n. 425,
definendo il criterio da porre a base del giudizio di conformità della norma
delegata rispetto alla delegante, secondo l’art. 76 Cost., ha ritenuto che la
delega conferita al Governo per l’emanazione di “disposizioni integrative e
correttive” del testo unico bancario non potesse legittimare l’esecutivo ad
emanare una norma il cui effetto era quello di sanare, con efficacia generale e
retroattiva, tutte le clausole anatocistiche contenute in contratti bancari
stipulati anteriormente all’entrata in vigore della deliberazione del CICR
prevista dalla norma medesima.
I medesimi principî sono stati
applicati anche dalla sentenza n. 503, con ulteriori precisazioni:
date due possibili interpretazioni della legge delega (in materia di enti
lirici) e posto che una di esse risultava incompatibile con il quadro normativo
esistente, la Corte ha dovuto adottare l’altra, che conduceva però alla illegittimità
della norma delegata, per aver attuato la delega in carenza dell’oggetto della
delega stessa.
Nei conflitti tra poteri dello
Stato e, in ispecie, in quelli tra autorità giudiziaria e Assemblee parlamentari, si è introdotto un
nuovo indirizzo in tema di interpretazione della norma costituzionale relativa
alla garanzia dell’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle
funzioni parlamentari. Se non mancavano le premesse al mutamento di indirizzo
già nella giurisprudenza degli anni immediatamente precedenti, le sentenze nn. 10 e 11 hanno costituito, tuttavia, le decisioni del revirement e il riferimento obbligato
per le successive sentenze nn. 56, 58,
82 e 420 e sentenze nn. 320 e 321.
Alle prime sentenze si devono le
precisazioni in ordine, in particolare: a) alla doverosa distinzione di
competenza del giudice ordinario e della Corte costituzionale, la quale non può
accertare la sussistenza delle responsabilità dedotte in giudizio (sentenza n. 11); b) alla natura del
giudizio reso dalla Corte costituzionale, non assimilabile a quello del giudice
amministrativo chiamato a valutare un vizio di eccesso di potere né
sindacatorio di una determinazione discrezionale dell’assemblea politica (sentenza n. 10). In ogni caso –
precisa la Corte – al fine di accertare se, in concreto, l’espressione
dell’opinione del parlamentare possa ricondursi all’esercizio delle funzioni,
il controllo del giudice costituzionale investe direttamente il merito della
controversiasulla portata e
l’applicazione dell’art. 68, primo comma (sentenza
n. 11); c) alla ricorrenza, da ultimo, e al significato del «nesso
funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare e la funzione
parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale. Le dichiarazioni del
parlamentare, infatti, possono essere coperte dall’immunità solo in quanto
risultino sostanzialmente riproduttive di (o corrispondenti a) un’opinione
espressa in sede parlamentare (sentenze
nn. 10, 11 e 320), non bastando
la semplice «comunanza di argomenti» o la riconducibilità delle dichiarazioni
ad un medesimo «contesto» per sostenere la ricorrenza del nesso funzionale.
In altro conflitto tra poteri,
intervenuto tra potere esecutivo e autorità giudiziaria – in tema di
attribuzioni governative in materia di tutela del segreto di Stato – è
intervenuta la sentenza n. 487, con
la quale la Corte ha ribadito l’inutilizzabilità, in sede giudiziaria, di atti
e documenti coperti dal segreto di Stato, ritualmente opposto e confermato dal
Presidente del Consiglio.
In materia di azione ed
organizzazione amministrativa, con la sentenza
n. 75 si è affermato che il potere della pubblica amministrazione di
annullare i propri provvedimenti non gode in sé di copertura costituzionale: lo
strumento dell’autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principî
di imparzialità, efficienza e legalità dell’azione amministrativa,
riconducibili all’art. 97 della Costituzione.
Il richiamo al principio di buon
andamento della pubblica amministrazione compare anche nella sentenza n. 375, con la quale è stata dichiarata illegittima la norma che
consentiva sine die all’amministrazione della difesa di aprire
procedimento disciplinare nei confronti di vicebrigadieri e militari di truppa
dell’arma dei carabinieri condannati irrevocabilmente in sede penale.
In tema di rapporti tra Stato e
regioni, individuazione delle rispettive sfere di competenza e dei limiti alla
potestà legislativa regionale, si segnalano la sentenza n. 496, che fornisce una approfondita ricognizione del
discrimine tra autonomia locale ed unità dello Stato come configurata
dall’ordinamento costituzionale; e la sentenza
n. 477, che ha ribadito i criteri utili per individuare, all’interno
della normativa statale, il nucleo essenziale di norme al quale va riconosciuto
il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale"
vincolanti, come tali, la potestà legislativa della Regione
In materia di organizzazione
sanitaria, la sentenza n. 63 ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva al Ministro
della sanità un potere sostanzialmente normativo, vincolante nei confronti
delle Regioni e delle Province autonome, in tema di disciplina dell’attività
professionale “intra-muraria” e di sanzioni per gli amministratori che non si
adeguano alle norme regionali sulla gestione economico-finanziaria e
patrimoniale delle aziende sanitarie.
In materia tributaria, e con
riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, attraverso pochi,
chiari e semplici principî, è stata ritenuta incompatibile con il principio di
leale cooperazione la previsione di un decreto interministeriale che statuiva i
criteri tecnici atti a ripartire il gettito aggiuntivo tra Stato e regione,
assunto senza la partecipazione di quest’ultima (sentenza n. 98). A
proposito di leale cooperazione si segnala ancora la sentenza n. 437.
È stata invece ritenuta legittima
la norma che demanda alle Regioni la riscossione, l’accertamento, nonché il
recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, a condizione che
tale norma abbia un’efficacia limitata, in attesa di un’autonoma disciplina
regionale della materia (sentenza n. 507).
Con la stessa pronuncia si è
affermato che l’esistenza di una competenza non esclusiva delle Regioni in
materia di tutela e di gestione dell’ambiente non ostacola, dal punto di vista
costituzionale, l’istituzione da parte dello Stato, nell’esercizio della sua
generale potestà impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita
e per la loro disciplina, possano definirsi «ambientali».
E, ancora con la sentenza n. 507,
si è infine ritenuto lesiva delle competenze regionali in materia urbanistica
la norma statale che, ai fini della decorrenza del termine per la formazione
del silenzio-assenso relativo all’approvazione da parte della Regione di
strumenti urbanistici, previsto da una serie di decreti-legge non convertiti,
disponeva che tale termine, non maturato sotto il vigore di alcuno dei decreti-legge
singolarmente considerato, “si intende[sse] raggiunto nel periodo di vigenza
dei successivi decreti-legge”.
Alla procedura di modificazione
delle circoscrizioni dei Comuni è dedicata la sentenza n. 94, che ha dichiarato di competenza del legislatore regionale la
definizione del relativo procedimento nonché dei criteri di individuazione
delle “popolazioni interessate“ alla prevista consultazione, fermo restando che
da questa non vanno esclusi gruppi di popolazione per i quali possa ragionevolmente
ritenersi sussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale
proposta.
In materia di ordine giudiziario,
si segnala la dichiarazione di illegittimità della norma che escludeva
l’assistenza di una avvocato per il magistrato sottoposto a procedimento
disciplinare (sentenza n. 497).
La disciplina del procedimento
penale è stata, come in passato, oggetto di varie censure di illegittimità
costituzionale. Per la prima volta, tuttavia, la Corte è stata chiamata a tener
conto del mutato quadro normativo costituzionale in relazione alla nuova
formulazione dell’art. 111 della Costituzione.
In tema di formazione della prova
in dibattimento, la sentenza n. 440 ha dichiarato non più
compatibile con i contenuti della sopravvenuta disciplina costituzionale
l’interpretazione estensiva riservata alle deroghe al principio del
contraddittorio per «accertata impossibilità di natura oggettiva»
Chiamata a risolvere anche
questioni più “tradizionali" la Corte ha, tra le altre, pronunciato la sentenza n. 359, di illegittimità
della norma delegata che consentiva al giudice di disporre la custodia
cautelare nei confronti del minorenne nel caso di pericolo di fuga.
In tema di ricusazione del
giudice, la sentenza n. 283 ha dichiarato illegittimo l’art.
37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità
di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una
valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Del medesimo principio la Corte ha fatto applicazione nella sentenza interpretativa n. 113, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
dell’articolo 36 del codice di procedura penale, denunciato nella parte in cui
non prevede tra le cause di astensione l’avere il giudice precedentemente
pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 cod. proc. pen. nei confronti di uno o più concorrenti nel
reato, così compiendo valutazioni pregiudicanti per gli imputati non
patteggianti.
In tema di notificazioni, la sentenza n. 504 ha dichiarato illegittimo l’articolo 460, comma 4, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del
decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero,
anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio
dichiarato a norma dell’articolo 161.
Tra le pronunce di accoglimento
merita di essere ricordata la sentenza
n. 186, che ha dichiarato
illegittimo l’articolo 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso,
possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico
della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.
Inammissibile è stata invece
ritenuta, con la sentenza n. 395, la questione di legittimità degli
artt. 629 e 630 c.p.p, nella parte in cui non prevedono e non disciplinano la
revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto,
materiale e meramente percettivo, nella lettura di atti interni del giudizio,
con un invito ad interpretazioni adeguatici.
Va infine ricordata la sentenza n. 271, che ha dichiarato non fondata, in riferimento
all’articolo 103, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale della norma che attribuisce al giudice ordinario la cognizione
del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza,
sottraendola al giudice militare.
Le
conclusioni efficaci stanno, in genere, nelle premesse. Da questa lunga
rassegna si può soltanto, immediatamente, ricavare il dato della varietà e
della vastità delle materie sulle quali la Corte è chiamata a rispondere.
Il processo davanti ad un
qualsiasi giudice è, per sua natura, il luogo della contraddizione e del
confronto. Quello davanti al giudice delle leggi è, in più, la sede della
suprema garanzia delle procedure attraverso cui, in definitiva, i bisogni che
si affermano nella società civile possono ottenere tutela nella legislazione,
nella giurisdizione e anche nell’amministrazione. Ci augureremmo che ne
scaturissero risultati in termini di civiltà. O, tautologicamente, di civiltà
umana.
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