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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 2) . Principio di eguaglianza

E’ noto che la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, costituisce una allegazione ricorrente nella gran parte dei giudizi di legittimità costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale. Di conseguenza, non mancano sentenze di accoglimento nelle quali, in modo esplicito od implicito, il principio di eguaglianza viene a posto a fondamento della decisione. In questa sede non è possibile citare tutte le sentenze in cui la declaratoria di illegittimità costituzionale sia stata motivata col richiamo, esclusivo o concorrente con altri parametri, al citato art. 3 della Costituzione.

Nondimeno, per il loro rilievo pratico, non si può fare a meno di ricordare due decisioni pronunciate nel corso dell’anno 2000: le sentenze nn. 319 e 431.

Con la prima la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 della legge fallimentare, nella parte in cui (secondo il diritto vivente) non prevedevano che il termine di un anno dalla cessazione dell’attività d’impresa - già stabilito come limite temporale per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale - si estendesse anche alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci a responsabilità illimitata di società fallita, rispettivamente con decorrenza dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e dal momento in cui i soci avessero perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata: ciò in ossequio al generale principio di certezza delle situazioni giuridiche e delle conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono sia per chi ne è colpito che per i terzi che con lui siano entrati in rapporto.

Con la sentenza n. 431 la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 56, secondo comma, della legge fallimentare ( r. d. 16 marzo 1942, n. 267), censurato - nella parte in cui non prevede che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi nell’anno anteriore al fallimento, anche se il credito è scaduto - perché vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di acquisto, ferme le altre condizioni, di un credito non ancora scaduto. Mentre in quest’ultimo caso la compensazione è esclusa, nel primo è invece ammessa, nonostante che ricorrano le identiche esigenze di non violare il principio del concorso sostanziale dei creditori e di evitare la creazione di un mercato dei crediti verso l’imprenditore insolvente. La Corte ha osservato che la differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento, onde le censure alla normativa si muovono tutte nell’ambito delle mere valutazioni di opportunità e di efficacia pratica e sono estranee allo scrutinio di legittimità costituzionale.



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