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§ 2) . Principio di eguaglianza
E’ noto che la violazione del
principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, costituisce
una allegazione ricorrente nella gran parte dei giudizi di legittimità
costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale. Di
conseguenza, non mancano sentenze di accoglimento nelle quali, in modo
esplicito od implicito, il principio di eguaglianza viene a posto a fondamento
della decisione. In questa sede non è possibile citare tutte le sentenze in cui
la declaratoria di illegittimità costituzionale sia stata motivata col
richiamo, esclusivo o concorrente con altri parametri, al citato art. 3 della
Costituzione.
Nondimeno, per il loro rilievo
pratico, non si può fare a meno di ricordare due decisioni pronunciate nel
corso dell’anno 2000: le sentenze nn.
319 e 431.
Con la prima la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 della legge
fallimentare, nella parte in cui (secondo il diritto vivente) non prevedevano
che il termine di un anno dalla cessazione dell’attività d’impresa - già
stabilito come limite temporale per la dichiarazione di fallimento
dell’imprenditore individuale - si estendesse anche alla dichiarazione di
fallimento della società e dei soci a responsabilità illimitata di società
fallita, rispettivamente con decorrenza dalla cancellazione della società dal
registro delle imprese e dal momento in cui i soci avessero perso, per
qualsiasi causa, la responsabilità illimitata: ciò in ossequio al generale
principio di certezza delle situazioni giuridiche e delle conseguenze che dalla
declaratoria di fallimento discendono sia per chi ne è colpito che per i terzi
che con lui siano entrati in rapporto.
Con la sentenza n. 431 la Corte
ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 56, secondo comma, della legge fallimentare ( r. d. 16 marzo
1942, n. 267), censurato - nella parte in cui non prevede che la compensazione
non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi
nell’anno anteriore al fallimento, anche se il credito è scaduto - perché vi
sarebbe disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di acquisto, ferme le
altre condizioni, di un credito non ancora scaduto. Mentre in quest’ultimo caso
la compensazione è esclusa, nel primo è invece ammessa, nonostante che ricorrano
le identiche esigenze di non violare il principio del concorso sostanziale dei
creditori e di evitare la creazione di un mercato dei crediti verso
l’imprenditore insolvente. La Corte ha osservato che la differenza di
trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora
scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi
l’effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato
anteriormente alla dichiarazione del fallimento, onde le censure alla normativa
si muovono tutte nell’ambito delle mere valutazioni di opportunità e di
efficacia pratica e sono estranee allo scrutinio di legittimità costituzionale.
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