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G. Ordinamento della Repubblica
§ 1) . Organi costituzionali: le prerogative del Parlamento e le attribuzioni esclusive del Governo
Nei conflitti tra poteri dello
Stato e, in specie, in quelli tra l’Autorità giudiziaria e le Assemblee
parlamentari, la giurisprudenza costituzionale del 2000 introduce un nuovo
indirizzo in tema di interpretazione della norma costituzionale (art. 68, primo
comma) relativa alla garanzia dell’insindacabilità delle opinioni espresse
nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se è vero che non mancavano le
premesse al mutamento di indirizzo già nella giurisprudenza degli anni
immediatamente precedenti, le sentenze
nn. 10 e 11 costituiscono, comunque,
le decisioni del revirement e il
riferimento obbligato per le altre sentenze che, analogamente alle prime sopra
citate, hanno successivamente accolto i ricorsi
proposti da diverse autorità giudiziarie (sentenze nn. 56, 58, 82 e 420) o, al contrario, li hanno respinti
in base alla identica premessa di principio (sentenze nn. 320 e 321).
Nei primi commenti a tale nuovo
indirizzo giurisprudenziale si è voluto intravedere il carattere della
«coralità» delle pronunce pur nella diversità dei redattori e delle
argomentazioni.
Alle prime sentenze si devono,
infatti, le necessarie precisazioni in ordine, in particolare:
a) alla doverosa distinzione di
competenza del giudice ordinario e della Corte costituzionale, la quale non può
accertare la sussistenza delle responsabilità dedotte in giudizio (sentenza
n. 11);
b) alla natura del giudizio reso
dalla Corte costituzionale in relazione a conflitti tra poteri, poiché il
giudizio in questione non si atteggia a giudizio sindacatorio (assimilabile a
quello del giudice amministrativo chiamato a valutare un atto cui si imputi il
vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell’assemblea
politica (sentenza n. 10): in
ogni caso, precisa la Corte, al fine di accertare se, in concreto,
l’espressione dell’opinione del parlamentare possa ricondursi all’esercizio
delle funzioni, il controllo del giudice costituzionale investe direttamente il
merito della controversia costituzionale sulla portata e l’applicazione
dell’art. 68, primo comma (sentenza n. 11);
c) alla ricorrenza e al
significato del «nesso funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare e
la funzione parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale: le dichiarazioni
del parlamentare, infatti, possono essere coperte dall’immunità solo in quanto
risultino sostanzialmente riproduttive di (o corrispondenti a) un’opinione
espressa in sede parlamentare (sentenze nn. 10, 11 e 320), non bastando la semplice «comunanza di argomenti» o la
riconducibilità delle dichiarazioni ad un medesimo «contesto» per sostenere la
ricorrenza del nesso funzionale.
In altro conflitto tra poteri -
intervenuto tra potere esecutivo e autorità giudiziaria - definito con un
duplice accoglimento dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei
ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari e del pubblico
ministero presso il Tribunale di Bologna, venivano in questione le attribuzioni
governative, propriamente quelle del Presidente del Consiglio dei ministri
relative alla tutela del segreto di Stato. La sentenza n. 487, emessa al riguardo, è lo sviluppo ulteriore di una
vicenda conflittuale che aveva dato già luogo a due sentenze di accoglimento
dei ricorsi, sempre del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti
delle autorità giudiziarie dello stesso Tribunale di Bologna (sentenze n. 110 e
410 del 1998). La Corte, quindi, ha ribadito quanto già affermato in quei due
precedenti, ovvero l’inutilizzabilità, in sede giudiziaria, di atti e documenti
coperti dal segreto di Stato, ritualmente opposto e confermato dal Presidente
del Consiglio.
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