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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


G. Ordinamento della Repubblica

§ 1) . Organi costituzionali: le prerogative del Parlamento e le attribuzioni esclusive del Governo

Nei conflitti tra poteri dello Stato e, in specie, in quelli tra l’Autorità giudiziaria e le Assemblee parlamentari, la giurisprudenza costituzionale del 2000 introduce un nuovo indirizzo in tema di interpretazione della norma costituzionale (art. 68, primo comma) relativa alla garanzia dell’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Se è vero che non mancavano le premesse al mutamento di indirizzo già nella giurisprudenza degli anni immediatamente precedenti, le sentenze nn. 10 e 11 costituiscono, comunque, le decisioni del revirement e il riferimento obbligato per le altre sentenze che, analogamente alle prime sopra citate, hanno successivamente accolto i ricorsi  proposti da diverse autorità giudiziarie (sentenze nn. 56, 58, 82 e 420) o, al contrario, li hanno respinti in base alla identica premessa di principio (sentenze nn. 320 e 321).

Nei primi commenti a tale nuovo indirizzo giurisprudenziale si è voluto intravedere il carattere della «coralità» delle pronunce pur nella diversità dei redattori e delle argomentazioni.

Alle prime sentenze si devono, infatti, le necessarie precisazioni in ordine, in particolare:

a) alla doverosa distinzione di competenza del giudice ordinario e della Corte costituzionale, la quale non può accertare la sussistenza delle responsabilità dedotte in giudizio (sentenza n. 11);

b) alla natura del giudizio reso dalla Corte costituzionale in relazione a conflitti tra poteri, poiché il giudizio in questione non si atteggia a giudizio sindacatorio (assimilabile a quello del giudice amministrativo chiamato a valutare un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell’assemblea politica (sentenza n. 10): in ogni caso, precisa la Corte, al fine di accertare se, in concreto, l’espressione dell’opinione del parlamentare possa ricondursi all’esercizio delle funzioni, il controllo del giudice costituzionale investe direttamente il merito della controversia costituzionale sulla portata e l’applicazione dell’art. 68, primo comma (sentenza n. 11);

c) alla ricorrenza e al significato del «nesso funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare e la funzione parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale: le dichiarazioni del parlamentare, infatti, possono essere coperte dall’immunità solo in quanto risultino sostanzialmente riproduttive di (o corrispondenti a) un’opinione espressa in sede parlamentare (sentenze nn. 10, 11 e 320), non bastando la semplice «comunanza di argomenti» o la riconducibilità delle dichiarazioni ad un medesimo «contesto» per sostenere la ricorrenza del nesso funzionale.

In altro conflitto tra poteri - intervenuto tra potere esecutivo e autorità giudiziaria - definito con un duplice accoglimento dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari e del pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna, venivano in questione le attribuzioni governative, propriamente quelle del Presidente del Consiglio dei ministri relative alla tutela del segreto di Stato. La sentenza n. 487, emessa al riguardo, è lo sviluppo ulteriore di una vicenda conflittuale che aveva dato già luogo a due sentenze di accoglimento dei ricorsi, sempre del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti delle autorità giudiziarie dello stesso Tribunale di Bologna (sentenze n. 110 e 410 del 1998). La Corte, quindi, ha ribadito quanto già affermato in quei due precedenti, ovvero l’inutilizzabilità, in sede giudiziaria, di atti e documenti coperti dal segreto di Stato, ritualmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio.



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