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§ 10) . Ordine giudiziario
In tema di ordine giudiziario, la
sentenza n. 497 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella
parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare
possa farsi assistere da un avvocato. Nella motivazione è richiamato
l’interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni
giurisdizionali e al prestigio dell’ordine giudiziario, nonché il diritto di
difesa della persona incolpata. L’uno e l’altro fanno sì che, al massimo di
incisività delle garanzie accordate al magistrato sottoposto a procedimento
disciplinare, deve corrispondere una altrettanto incisiva tutela del prestigio
dell’ordine giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle funzioni
giudiziarie. Questa tutela, a sua volta, deve essere apprestata salvaguardando
l’indipendenza del singolo magistrato, la quale, se appartiene alla
magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato,
qualificandone la posizione nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro
potere dello Stato e dello stesso Consiglio superiore della magistratura.
E’ stato, al contrario, ritenuto
infondato il dubbio di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 33,
comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 1, secondo
comma, della legge n. 180 del 1981 e agli articoli 7-bis e 97 dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui – secondo
la prospettazione del giudice a quo –
consentirebbe, per i tribunali militari, la composizione di collegi giudicanti
con magistrati di altri uffici giudiziari, senza osservare criteri
precostituiti e senza la necessità di una motivazione dei provvedimenti, che
permetta di verificare i criteri seguiti per la sostituzione e senza che ne
derivi un vizio attinente alla capacità del giudice (sentenza n. 392). La
Corte ha rilevato, al riguardo, che anche nell’ordinamento militare le
applicazioni e le supplenze possono essere disposte seguendo criteri prefissati
e con provvedimenti che consentano di verificare l’osservanza di regole
obiettive e predeterminate stabilite dal Consiglio della magistratura militare
e, pertanto, ha escluso la lesione dei principî di eguaglianza e di
precostituzione del giudice.
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