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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 10) . Ordine giudiziario

In tema di ordine giudiziario, la sentenza n. 497 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Nella motivazione è richiamato l’interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell’ordine giudiziario, nonché il diritto di difesa della persona incolpata. L’uno e l’altro fanno sì che, al massimo di incisività delle garanzie accordate al magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, deve corrispondere una altrettanto incisiva tutela del prestigio dell’ordine giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie. Questa tutela, a sua volta, deve essere apprestata salvaguardando l’indipendenza del singolo magistrato, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato, qualificandone la posizione nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

E’ stato, al contrario, ritenuto infondato il dubbio di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 1, secondo comma, della legge n. 180 del 1981 e agli articoli 7-bis e 97 dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui – secondo la prospettazione del giudice a quo – consentirebbe, per i tribunali militari, la composizione di collegi giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza osservare criteri precostituiti e senza la necessità di una motivazione dei provvedimenti, che permetta di verificare i criteri seguiti per la sostituzione e senza che ne derivi un vizio attinente alla capacità del giudice (sentenza n. 392). La Corte ha rilevato, al riguardo, che anche nell’ordinamento militare le applicazioni e le supplenze possono essere disposte seguendo criteri prefissati e con provvedimenti che consentano di verificare l’osservanza di regole obiettive e predeterminate stabilite dal Consiglio della magistratura militare e, pertanto, ha escluso la lesione dei principî di eguaglianza e di precostituzione del giudice.



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