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§ 2) . Osservazioni generali
Oggi è il momento di guardare
all’attività compiuta nel decorso anno, riguardo alla quale sembra utile
fornire qualche dato numerico; pur consapevoli che, ben al di là degli indici
quantitativi, sarebbe interessante verificare anche l’efficacia sostanziale
delle pronunce, valutando i riflessi nel tempo sul piano delle attività
conseguenti, non solo – come è ovvio – dei legislatori, ma dei giudici e delle
amministrazioni nonché, più in generale, di destinatari anche indiretti. Il
sindacato sulle leggi implica, infatti, nella sua dimensione costitutivamente
“plastica” e non meramente “lineare”, una naturale e costante risonanza nei più
diversi territori dell’esperienza giuridica, obbligando a dilatare la
prospettiva delle valutazioni ben oltre lo schermo della legittimità soltanto
formale, ed impegnando indeclinabilmente, ciascuno nel proprio àmbito, a
precise responsabilità.
Nel corso del 2001 la Corte ha
tenuto 41 adunanze, distribuite in 20 udienze pubbliche e in 21 camere di
consiglio. Ha emesso, nel complesso, 447 pronunce (126 sentenze e 321
ordinanze), definendo, in totale, 866 giudizi.
Comparando i dati assoluti con
quelli dell’anno precedente, si può rapidamente osservare, riguardo alle
sopravvenienze, un incremento del numero dei giudizi instaurati (1088, vale a
dire circa un centinaio in più rispetto all’anno precedente), con la consueta
prevalenza dei procedimenti incidentali. E, disaggregando l’insieme, si può
registrare un aumento sia dei giudizi incidentali, sia di quelli in via
principale e, invece, una netta diminuzione dei giudizi per conflitti. Al 31
dicembre 2001 risultavano pendenti 1015 giudizi, un gran numero dei quali
peraltro già assegnato, sin quasi al totale esaurimento di quelli iscritti
prima del 2001: considerando la totalità del carico, risultano ancora da
assegnare soltanto 146 giudizi, di cui 106 incidentali, 27 principali e 13 per
conflitti fra poteri.
La sopravvenienza annuale dei
giudizi promossi in via incidentale è stata trattata, anche attraverso
provvedimenti ordinatori, e in buona parte decisa; per i giudizi in via
principale e i conflitti intersoggettivi iscritti a ruolo al momento
dell’entrata in vigore della menzionata legge costituzionale n. 3 del 2001 è
stato disposto il rinvio, allo scopo di chiarire le situazioni intertemporali.
Relativamente ai promotori dei
giudizi, le pronunce segnalano le seguenti prevalenze: per i giudizi
incidentali, quella dei giudici ordinari (circa il 64%); per i giudizi in via
principale, quella del Presidente del consiglio dei ministri (il 20%) e del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (il 13%), nonché della Regione
Lombardia (il 20%) e della Provincia autonoma di Trento (il 16%); per i giudizi
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è prevalente l’iniziativa
dell’autorità giudiziaria (circa l’85%); per i giudizi per conflitti
intersoggettivi, quella del Presidente del consiglio dei ministri (il 21%),
della Provincia autonoma di Trento (il 29%) e della Regione Siciliana (il 14%).
Passando alle decisioni, si può
rilevare che in termini percentuali esse hanno riguardato: per il 78% i giudizi
in via incidentale; per l’8% i giudizi in via principale; ancora per l’8% i
giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; per il 6% i
giudizi per conflitti intersoggettivi.
Relativamente agli esiti delle
pronunce, si registrano, in base ai dispositivi,i seguenti, approssimati, dati percentuali:
a) quanto ai giudizi di
legittimità, incidentali e principali, il 30% di inammissibilità o manifesta
inammissibilità della questione; il 34% di manifesta infondatezza; il 13% di
infondatezza; il 12% di restituzione degli atti; il 2% di dichiarazione della
cessazione della materia del contendere; appena il 9%, dunque,di illegittimità costituzionale;
b) quanto ai giudizi per
conflitto di attribuzione tra poteri, complessivamente, il 46% di
improcedibilità del giudizio; il 30% di inammissibilità; il 24% di accoglimento
con annullamento;
c) quanto ai giudizi per
conflitti intersoggettivi, il 38% di accoglimento dei ricorsi, con relativo
annullamento; il 22% di rigetto dei ricorsi; il 15% di provvedimenti
interlocutori; l’11% di estinzione del processo; il 7 % di cessazione della
materia del contendere; il 7% di inammissibilità.
Nel quadro di un generale
incremento della domanda di giustizia costituzionale, non potrà non emergere
con immediatezza, riguardo al descritto andamento, il dato relativo al numero
straordinariamente preponderante delle decisioni, lato sensu, di rigetto
rispetto a quello delle pronunce di accoglimento. A conferma, se occorresse,
della pressante domanda di coinvolgimento della Corte in direzioni od occasioni
tuttavia anche improprie.
Se si può rilevare, come già per
il 2000, una diminuzione delle pronunce di accoglimento, in misura più
accentuata nei giudizi proposti in via incidentale rispetto a quelli proposti
in via diretta, va poi segnalato che le declaratorie di illegittimità
costituzionale hanno colpito per il 70% leggi statali e per il 30% leggi
regionali o provinciali, con una netta prevalenza di leggi posteriori a
Costituzione (per l’87%) e, più particolarmente, di leggi entrate in vigore
negli ultimi anni. Tra le pronunce di accoglimento, si può osservare che per il
93% esse prevedono una illegittimità parziale (determinando delle “addizioni” o
“sostituzioni” normative), per il 5% una illegittimità consequenziale (in base
ai poteri previsti dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953) e solo per il 2%
una illegittimità integrale, in riferimento cioè ad un intero testo legislativo
(precisamente, una legge regionale impugnata in via principale). Va anche
segnalata, tra le pronunce di accoglimento, l’espressa dichiarazione di
estensione dell’efficacia nei confronti di entrambe le province autonome di
Trento e di Bolzano, ancorché una di esse non fosse parte nel giudizio, attesa
l’identità della normativa esaminata e la piena equiparazione delle due
province in ordine alla disciplina in questione.
Considerando nel complesso le motivazioni,
possono ricavarsi alcuni dati sinteticamente orientativi.
Si può rilevare, ad esempio, che
non sempre la dichiarazione di illegittimità è, come suol dirsi,
autoapplicativa: talvolta essa postula un intervento ulteriore (del
legislatore, innanzitutto), specialmente quando occorra precisare tutte le
modalità perché il diritto che trova riconoscimento nella decisione della Corte
possa concretamente esplicarsi (sentenza
n. 158).
Vi è, d’altro canto, la funzione
tipica del “parametro”, che il giudice delle leggi può variamente modulare o
riformulare, nel suo specifico ruolo di interprete della Costituzione (sentenza n. 135).
E’ anche da considerare il potere
“monitorio” che la Corte ha talvolta esercitato per richiamare l’attenzione del
legislatore sulla necessità di interventi riformatori o di modifiche
indilazionabili, vòlti a superare incongruenze e disarmonie normative: così nei
casi del sistema delle sanzioni sostitutive e delle esclusioni oggettive in
materia penale (ordinanza n. 184) nonchè della normativa concernente
l’apertura di case da gioco (sentenza n.
291). Ed in qualche caso la Corte ha dovuto rilevare come il già auspicato
intervento si fosse dimostrato solo parziale nella sua realizzazione; per cui
ha dichiarato l’illegittimità della norma (tuttora) non adeguata alla
Costituzione (sentenza n. 95).
Ad un esame più approfondito,
emergono poi collegamenti e connessioni con pronunce anteriori, che confermano
il valore e l’influenza del “precedente”, tendente ad assicurare la coerenza e
la continuità della giurisprudenza; fermo restando che in particolare, quanto
alle pronunce di accoglimento, le decisioni possono ben scaturire da una
complessiva riconsiderazione della materia, anche alla luce del mutato contesto
normativo.
Così, la stessa disposizione, già
parzialmente caducata in passato, può essere oggetto di nuova pronuncia di
incostituzionalità (sentenza n. 251)
ed altre disposizioni subiscono la medesima sorte per avere un contenuto
analogo o una formulazione identica a quella di altre in precedenza dichiarate
illegittime (sentenza n. 54, n. 288, n.
339, n. 350). Alla medesima ratio
di una precedente decisione viene ricondotta la illegittimità di una
fattispecie normativa in stretta correlazione con altra già caducata (sentenza n. 243). Insomma,
l’accoglimento della questione può essere determinato da una anteriore
pronuncia negli stessi termini (sentenza
n. 411), oppure da un «principio di portata generale» già precedentemente
affermato in un caso analogo, ma allora circoscritto in ragione della
formulazione e della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza (sentenza n. 131).
Passando a considerare, su un
piano generale, alcuni profili processuali emergenti dalle decisioni dell’anno
appena trascorso, si osserva come la Corte abbia ribadito i limiti del
sindacato di legittimità costituzionale e l’àmbito della propria competenza
rispetto a quella del legislatore. Non si è mancato di riaffermare che esula
dai poteri del giudice delle leggi contrastare, con una propria diversa valutazione,
le scelte discrezionali del legislatore, ovvero adottare pronunce additive che
non si pongano come conseguenza necessitata ed implicita dell’applicazione di
princìpi costituzionali (sentenze nn.
291 e 329, ordinanze
nn. 234 e 332); che, in ogni caso, l’intervento additivo non può
determinare le condotte punibili e le relative sanzioni (sentenza n. 169); che è estranea all’àmbito della giustizia
costituzionale una pronuncia che sia caratterizzata da un grado di
“manipolazione” tanto elevato da investire non già singole disposizioni o il
congiunto operare di alcune di esse, bensì un intero sistema di norme, con la
conseguente creazione di una disciplina tutt’affatto nuova o profondamente
innovativa (sentenza n. 75); come
pure esula, ovviamente, dai suoi poteri la introduzione di un trattamento di
favore che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale (ordinanze nn. 60 e 348).
E’ stato poi puntualizzato il
carattere e la specifica funzione di ciascun giudizio davanti alla Corte, ribadendo
fra l’altro che non è dato utilizzare gli strumenti processuali in maniera
impropria o non coerente. Sono state, pertanto, ritenute estranee alla logica
del giudizio di costituzionalità le questioni che, lungi dall’essere rivolte a
rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, siano dirette
ad ottenere un mero chiarimento circa la portata della norma censurata (sentenza n. 169); o che mirino ad
ottenere l’avallo della Corte ai fini di un’interpretazione uniforme (ordinanza n. 141), ovvero a contrastare
un’interpretazione giurisprudenziale non condivisa (ordinanze nn. 233 e 443), o, ancora, che si risolvano in una mera
critica all’operato del legislatore (ordinanza n. 234). Mentre è in ogni
caso doverosa, per il giudice rimettente, la preventiva verifica che la
disposizione da applicare non possa essere interpretata in conformità alle
norme e ai princìpi costituzionali (ordinanza
n. 338).
Riguardo allo strumento del
ricorso per conflitto di attribuzione, è stato precisato che esso non ha la
funzione tipica dell’atto diretto a rimuovere norme incostituzionali,
soprattutto in quanto il giudizio sul conflitto attiene alla verifica
dell’ordine costituzionale delle competenze e non già al controllo di
legittimità dell’atto invasivo (sentenze
n. 363 e n. 364). Ed è stato altresì escluso che in sede di conflitto
possano ammettersi pretese - come quelle di carattere patrimoniale (vindicatio rei) - che non coinvolgano
competenze costituzionalmente garantite agli enti in conflitto (sentenza n. 213).
Quanto ai presupposti per la
valida instaurazione del giudizio di costituzionalità, mentre è stata negata la
natura di “giudizio” al procedimento sulla richiesta di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. (ordinanza n. 216) ed esclusa la
legittimazione del giudice istruttore nel giudizio di opposizione allo stato
passivo del fallimento (ordinanza n. 23),
hatrovato conferma la costante
giurisprudenza che consente al giudice di rinvio di sollevare questione di
legittimità costituzionale (ordinanza n. 184) ed è stata ammessa la
legittimazione a proporre questioni di costituzionalità del Consiglio nazionale
forense (sentenza n. 189), nonché –
occorre sottolineare – degli arbitri rituali (sentenza n. 376, la quale costituisce una pronuncia di portata
storica per la Corte).
Ribadito il carattere incidentale
del giudizio sulla legittimità costituzionale, che esige la rilevanza della
questione o la sua pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio
principale (ordinanza n. 279), si è
riaffermata anche la valenza della c.d. pregiudiziale comunitaria, diretta a
stabilire la compatibilità con il diritto comunitario della norma sospettata di
contrasto con la Costituzione; valenza che, a sua volta, incide sulla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 249).
Nei confronti del giudice a quo opera inoltre il divieto di bis in idem, che vale a precludere una
seconda rimessione, nel corso dello stesso grado di giudizio pendente tra le
parti, di una questione concernente la medesima norma di legge in riferimento
ad identici parametri costituzionali, che configurerebbe una inammissibile
impugnazione della precedente pronuncia di merito della Corte (ordinanza n. 48): la preclusione alla
riproposizione vale, peraltro, soltanto nel caso in cui la precedente pronuncia
abbia natura decisoria, e non nel caso in cui sia stata emessa una decisione di
manifesta inammissibilità per ragioni puramente processuali (sentenza n. 189).
Il giudizio della Corte si svolge
nei termini fissati dall’ordinanza di rimessione (sentenza n. 435): il vaglio di costituzionalità va compiuto in
riferimento soltanto alle indicazioni normative e ai profili dedotti dal
giudice a quo, non anche a quelli
indicati dalle parti (ordinanze nn. 24,
44 e n. 219), salvo che vi siano errori emendabili (sentenze nn. 95 e 113, ordinanze nn. 129; 219). Alla valutazione
del giudice a quo si è pure attenuta
la Corte nel ritenere la persistente vigenza di una norma di legge, ancorché
“delegificata” (sentenza n. 251).
Ha trovato altresì conferma la
giurisprudenza che nega ingresso nel giudizio di costituzionalità alle
questioni che concernono disposizioni eterogenee (ordinanza n. 81), che
si riferiscano all’intero testo normativo, salvo il caso in cui il rimettente
argomenti che il vulnus derivi dall’intero corpo normativo (sentenza
n. 156, ordinanza n. 286), o che vertano su atti aventi natura
regolamentare (ordinanze n. 124 e n. 194, n. 297, sentenza n. 251).
Con riguardo alla instaurazione
del giudizio, la Corte ha ribadito la necessità di un atto idoneo, nel
contenuto, a definire il petitum o
l’oggetto della domanda; soprattutto in tema di conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, viene richiesta la compiuta indicazione degli elementi
sufficienti a definire la materia oggetto della controversia (sentenze n. 274, n. 363, n. 364).
Altre pronunce hanno confermato
indirizzi consolidati quanto alla costituzione e all’intervento in giudizio. In
particolare, quello della necessaria corrispondenza tra parti del giudizio
incidentale di costituzionalità e parti costituite nel giudizio principale (ordinanza n. 183), nonché quello della
necessaria sussistenza di un interesse all’intervento che sia diretto, non
bastando un interesse riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum (sentenze
nn. 189 e 333). Così, pur in costanza di una giurisprudenza che non
ammette, generalmente, l’intervento in giudizio spiegato da soggetti diversi da
quelli legittimati a promuovere il conflitto tra enti, ancorché “interessati”
alla risoluzione del giudizio costituzionale, si è ritenuto di derogare a tale
regola in relazione al particolare interesse dell’interveniente consigliere
regionale (sentenza n. 76). E’
stato, invece, negato l’intervento del parlamentare interessato, in un
conflitto che opponeva la Camera dei deputati all’autorità giudiziaria, dal
momento che i diritti inerenti alla qualità di imputato possono essere sempre
fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, senza comunque potersi
ritenere coinvolti in un giudizio che riguarda asserite lesioni di attribuzioni
costituzionali dell’Assemblea parlamentare (sentenza n. 225).
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