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§ 1.4) . L'incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale e la rilevanza delle questioni
Nel ribadire la natura incidentale del giudizio di costituzionalità delle leggi - in ragione di che quale il giudice a quo non può proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale che non siano collegate al giudizio in corso dinanzi a lui - la Corte ha costantemente ritenuto l'inammissibilità di questioni che difettano di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale (ordinanza n. 279), o che siano prive del necessario requisito della rilevanza; ovvero di questioni non idonee a incidere nel giudizio a quo (ordinanza n. 134); di questioni concernenti norme in esso non applicabili (sentenze nn. 115 e 180; ordinanze nn. 125, 149 e 255); di questioni sollevate in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta (ordinanze nn. 2 e 34); di questioni che non toccano in alcun modo il contenuto della disposizione censurata (sentenze nn. 156 e 336; ordinanza n. 90); di questioni che investono norme che non vivono più nell'ordinamento giuridico (ordinanze nn. 28, 128 e 262); di questioni sollevate da un giudice che abbia ormai consumato il proprio potere decisorio (ordinanze nn. 92, 134 e 346), o da un giudice non competente all'applicazione della norma censurata (sentenza n. 169; ordinanze nn. 59, 70, 154, 297).
E ancora, sempre sotto il profilo della rilevanza, la Corte ha riaffermato la valenza della cosiddetta "pregiudiziale comunitaria", nascente dalla richiesta di interpretazione rivolta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da parte del giudice rimettente (e da altri giudici italiani); richiesta che fa sorgere nel giudizio a quo una pregiudiziale circa la compatibilità con il diritto comunitario della stessa norma sospettata di contrasto con la Costituzione, così privando di rilevanza la questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 249).
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