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§ 2.2) . Il principio unitario (art. 5 Cost.)
Nell'àmbito del sistema delle autonomie regionali, il principio di eguaglianza si converte in quello unitario, sancito dall'art. 5 della Costituzione. A questo principio si richiama, a proposito di una questione sull'applicazione nella Regione Trentino-Alto Adige - e dunque in un quadro di "specialità" autonomistica - del nuovo riparto della giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, la decisione che ha ribadito come la determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore ordinario di devolvere al giudice ordinario la cognizione di tali controversie non potesse essere che unitaria in tutto il territorio nazionale (ivi comprese le Regioni a statuto speciale), non essendo consentite sul piano costituzionale, in una materia, quale la disciplina della giurisdizione, spettante allo Stato, ripartizioni o soluzioni difformi tra Regione e Regione (sentenza n. 121).
L'interesse unitario alla uniformità di disciplina dei "livelli minimi inderogabili" viene, inoltre, ribadito in ordine alla salvaguardia della fauna selvatica (sentenza n. 210).
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