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§ 2.3) . Il principio di adattamento al diritto internazionale (art. 10 Cost.)
In tema di rapporti con altri ordinamenti, la Corte ha concorso a delineare la disciplina (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992), della sottoposizione agli obblighi di leva di chi abbia perduto la cittadinanza italiana a sèguito dell'acquisto di quella di un altro Stato (sentenza n. 131). La decisione aveva ad oggetto l'acquisto della cittadinanza di uno Stato, nel quale non è tuttavia previsto il servizio militare obbligatorio (la qual cosa differenziava la fattispecie da quelle, connotate dalla doppia imposizione dei doveri militari a carico di chi avesse già prestato o fosse tenuto a prestare il servizio militare nello Stato di nuova cittadinanza, già giudicate illegittime con precedenti sentenze). Anche questa volta la decisione di illegittimità costituzionale si fonda sul principio, di portata generale, sancito nell'art. 10, primo comma, della Costituzione, che esige la conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e, dunque, anche alla norma che, indipendentemente dall'esistenza di una doppia imposizione, vincola gli Stati a non assoggettare a obblighi militari i cittadini di altri paesi.
In materia, inoltre, la Corte ha affermato, in generale, che la propensione di apertura dell'ordinamento italiano nei confronti sia delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, sia delle norme internazionali convenzionali incontra i limiti necessari a garantirne l'identità e quindi, innanzitutto, i limiti derivanti dalla Costituzione (sentenza n. 73); limiti - si sottolinea - che valgono perfino in quelle ipotesi in cui la Costituzione stessa offre all'adattamento al diritto internazionale uno specifico fondamento, idoneo a conferire alle norme introdotte nell'ordinamento italiano un particolare valore giuridico (come nei casi previsti dagli artt. 10, primo comma, 11 e 7, secondo comma della Costituzione). La pronuncia chiarisce altresì il significato e la portata, in relazione all'ordinamento interno, della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983. Nel rigettare la questione, proposta dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei confronti delle norme che hanno dato esecuzione a quella Convenzione, la Corte ha escluso che da questa possa ricavarsi la regola secondo cui il soggetto trasferito dallo Stato di condanna a quello di esecuzione della pena detentiva, possa essere sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto.
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