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§ 2.7) . La tutela della maternità e del minore (artt. 31 e 37 Cost.)
La protezione del minore è garantita, anche a livello internazionale, da un insieme di norme che formano un sistema integrativo di quello approvato, con la medesima finalità, nell'ordinamento interno. La Corte ha chiarito - respingendo i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti della legge di esecuzione della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - che l'ordine urgente di ritorno immediato del minore (illecitamente trasferito o trattenuto in altro paese) nel proprio Stato di residenza abituale, è fondato sulla ragionevole presunzione che l'interesse del minore vada innanzitutto tutelato mediante il ripristino della situazione qua ante; sicché risulta del tutto coerente con la ratio dell'istituto l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del relativo provvedimento, d'ufficio o su istanza di parte, ad opera del medesimo giudice che lo ha emesso, per evitare il consolidarsi di una situazione di fatto in danno del minore, impregiudicato - peraltro - il riesame nel merito dei provvedimenti di affidamento (sentenza n. 231).
Alla speciale protezione del valore della maternità (da tutelare sempre, anche in assenza di un rapporto lavorativo, secondo i princìpi dettati dagli artt. 31 e 37 della Costituzione) è diretta la pronuncia che ha reputato irragionevole l'esclusione dell'indennità di maternità anche nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice al quale la norma dichiarata incostituzionalmente illegittima attribuiva (nel negare la provvidenza) rilievo preponderante ed irragionevole valenza punitiva, rispetto allo stato oggettivo della gravidanza (sentenza n. 405).
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