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§ 2.13) . La capacità contributiva (art. 53 Cost.)
Con riguardo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la Corte ha riconosciuto non irragionevole la scelta del legislatore di assumere quale indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate oppure dalla singola unità produttiva (sentenza n. 156); ed ha ulteriormente puntualizzato che essa non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale, che colpisce un fatto economico (e cioè la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva) comunque espressivo di capacità di contribuzione (con ciò escludendosi sia la disparità di trattamento in danno dei contribuenti assoggettati all'imposta che svolgono un'attività di lavoro autonomo per professione abituale e non già occasionalmente, sia una ingiustificata equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo). La decisione, peraltro, sottolinea come l'elemento organizzativo sia connaturato alla nozione stessa di impresa, così da doversi ritenere mancante il presupposto dell'imposizione nel caso di attività professionale che difetti di tale elemento.
Con riferimento agli immobili non censiti, la Corte ha ritenuto che la previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente - pur se in ipotesi uguale o superiore a quello successivamente stimato dall'UTE - non introduce una disparità di trattamento tra i contribuenti (per i quali vale in ogni caso la regola della non rettificabilità della dichiarazione da parte dell'ufficio finanziario), né intacca il principio di capacità contributiva e quello di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 164).
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