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Relazione
in occasione della conferenza stampa del Presidente Valerio Onida
Parte I
Profili processuali
Capitolo I
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
1. Considerazioni introduttive
Il giudizio in via incidentale è stato, anche nel 2004, il giudizio
che, sul piano puramente quantitativo, ha più impegnato la Corte
costituzionale, nonostante la consistente diminuzio-ne del numero di decisioni
sulla quale ci si è soffermati in sede di introduzione.
Sul piano processuale, sono riscontrabili alcuni spunti di un certo interesse
che saranno oggetto dei prossimi paragrafi.
2. La legittimazione a sollevare questione di legittimità
costitu-zionale
Nel corso del 2004, sono state decise per la prima volta questioni sollevate
dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel quadro del ricorso straordinario
al Presidente della Repub-blica. Con la sentenza n. 254 (poi confermata
dalle ordinanze numeri 357 e 392), è stata ne-gata
la legittimazione del rimettente a porsi quale giudice a quo, sulla base
della natura non giurisdizionale dell’organo. Rigettando gli argomenti
in contrario addotti dal Consiglio di Stato (e segnatamente rilevando,
da un lato, le diversità procedurali che caratterizzano il giudizio
in via incidentale rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
delle Comu-nità europee e, dall’altro, la non assimilabilità
– ai fini della legittimazione – della funzione consultiva del Consiglio
di Stato a quella di controllo della Corte dei conti), è stato
sottoli-neato come la Corte abbia più volte affermato «la
natura amministrativa del ricorso straor-dinario al Presidente della Repubblica,
giudicando manifestamente infondata la questione di costituzionalità
della normativa di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, concernente il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, prospettata per violazione,
tra l’altro, degli ar-ticoli 76 e 77 Cost., proprio sul rilievo che, nonostante
le peculiarità del suindicato ricorso, esso rientrava indubbiamente
tra quelli amministrativi cui la legge di delega si riferiva». Una
siffatta conclusione è stata ritenuta «ineludibile»,
alla luce del disposto dell’art. 14, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del
1971, il quale stabilisce che, ove il ministro competen-te intenda proporre
(al Presidente della Repubblica) una decisione difforme dal parere del
Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio
dei ministri, provvedimento quest’ultimo, per la natura dell’organo da
cui promana, all’evidenza non giurisdizionale.
Nessun problema di ammissibilità si è posto, invece, per
la questione sollevata dal-l’Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione, chiamato a pronunciarsi – ai sensi dell’art. 43
della legge 25 maggio 1970, n. 352 – sulla richiesta di referendum
pro-posta da un comune per il distacco da una regione e per la sua aggregazione
ad un’altra (sentenza n. 334). Il giudizio in via incidentale ha
costituito il secondo atto di una contro-versia giunta già alla
cognizione della Corte, in occasione di un conflitto tra poteri dello
Stato promosso da un privato cittadino («in qualità di “delegato
effettivo” del Comune […] ai fini della presentazione della richiesta
di referendum ai sensi dell’art. 132, secondo com-ma, della Costituzione»);
nell’ordinanza n. 343 del 2003, che ha dichiarato il conflitto i-nammissibile,
la Corte stessa ha rilevato come il procedimento di distacco di un comune
da una regione e di aggregazione ad altra presentasse una fase giurisdizionale
– quella, appun-to, di fronte all’Ufficio centrale – atta a consentire
l’instaurazione di un incidente di costitu-zionalità.
3. Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio
di legit-timità costituzionale
Nella giurisprudenza dell’ultimo anno trovano conferma gli orientamenti
ormai consoli-dati della Corte in tema di pregiudizialità tra giudizio
comune e giudizio in via incidentale.
In particolare, una eccezione di inammissibilità della questione
per difetto del carattere incidentale, sull’assunto che l’eventuale pronuncia
di accoglimento sarebbe venuta a con-cretare di per sé la tutela
chiesta al giudice a quo, è stata respinta, una volta constatato
che il petitum dell’azione proposta di fronte al rimettente era distinto
e separato dalla questione di legittimità costituzionale, la quale
concorreva a formare esclusivamente la causa petendi dell’azione stessa
ed a consentirne l’accoglimento (ordinanza n. 361).
Eventuali illegittimità del giudizio a quo non si riverberano sulla
questione di costituzio-nalità: nell’ordinanza n. 297 si
è sottolineato, a tal riguardo, che l’asserito vizio dell’ordinanza
di rimessione, emessa malgrado la pretesa illegittimità della estromissione
dal giudizio di una delle parti, non incideva sull’ammissibilità
del giudizio di costituzionali-tà.
Circa il momento nel quale la questione di legittimità costituzionale
deve essere propo-sta, è stata dichiarata l’inammissibilità
(manifesta) di questioni sollevate prematuramente, tanto da rendere la
rilevanza «puramente ipotetica ed eventuale» (ordinanza n.
374; confor-memente, ordinanza n. 434).
Del pari, sono state decise nel senso della manifesta inammissibilità
le questioni solleva-te tardivamente, quindi in difetto del carattere
della pregiudizialità, in quanto il rimettente aveva oramai esaurito
la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura (ordinanze
numeri 213, 268, 395 e 405).
La irrilevanza della questione è stata altresì pronunciata
allorché la norma censurata non risultava applicabile nel caso
di specie (sentenza n. 114, ordinanze numeri 88 e 266),
in quanto – ad esempio – non in vigore al momento dei fatti da cui la
causa originava (ordi-nanze numeri 289 e 318), oppure perché
dalla ordinanza di rimessione si evinceva che nel giudizio a quo si procedeva
per reati diversi da quelli contemplati nella disposizione impu-gnata
(ordinanza n. 94).
Ad analogo esito hanno condotto le constatazioni che altro giudice rispetto
al rimettente era l’unico legittimato a sollevare la questione (ordinanza
n. 105) oppure che l’eventuale di-chiarazione di incostituzionalità
della norma, nel senso voluto dal rimettente, non avrebbe avuto alcuna
influenza nel giudizio a quo (ordinanza n. 276 e, in senso conforme,
ordinanze numeri 127 e 375).
4. L’ordinanza di rimessione
Numerose sono le decisioni che si sono soffermate sulla forma e sui contenuti
delle ordi-nanze di rimessione.
La Corte, in particolare, ha censurato le ordinanze di rinvio che non
contenessero una precisa enunciazione dei termini della questione proposta,
con riferimento, ad esempio, al contenuto della pronuncia richiesta alla
Corte (ordinanza n. 60). Peraltro, si è escluso che l’erronea
indicazione della norma censurata ridondi in un vizio dell’ordinanza quando
dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma
effettivamente impugna-ta dal rimettente (sentenza n. 224); conseguentemente,
anche se nel dispositivo dell’ordinanza non erano indicati la norma censurata
ed i parametri costituzionali evocati, è stato sufficiente che
tali elementi fossero desumibili dal contesto della parte motiva dell’ordinanza
(ordinanza n. 201). Del pari, l’inesattezza nell’indicazione del
parametro co-stituzionale non ha precluso l’esame della questione, dovendosi,
quando i termini della stes-sa risultassero sufficientemente chiari, procedere
a rettificare l’indicazione erronea (ordi-nanza n. 211).
Ad impedire una decisione di merito sono state in varie occasioni la carenza
– assoluta o, in ogni caso, insuperabile – di descrizione della fattispecie
oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, sentenza n. 257 e ordinanze
numeri 122, 146, 149, 188, 189, 251,
252, 291, 373 e 393) o comunque il difetto
riscontrato in ordine alla motivazione della rilevanza (ad es., or-dinanze
numeri 63, 79, 89, 99, 126, 143,
182, 339, 366 e 415) o della manifesta infondatez-za
(ad es., ordinanze numeri 81, 169 e 234) o di entrambe
(ad es., ordinanze numeri 51, 53 e 164). Anche a
proposito della motivazione, tuttavia, si è ritenuto sufficiente
che essa fornis-se – pur se succintamente – riferimenti sufficienti per
cogliere il proprium della questione (ordinanza n. 141).
Altra ragione di inammissibilità della questione ripetutamente
evidenziata è stato il man-cato esperimento di un tentativo di
interpretazione conforme alla Costituzione della disposi-zione censurata
(sul punto specifico, v., peraltro, infra, par. 8).
Ordinanze di rinvio pur complete nei loro elementi indefettibili sono
state – in base ad un orientamento consolidato – ritenute inidonee ad
instaurare l’incidente di costituzionalità allorché esse
erano motivate in maniera perplessa (sentenza n. 315 ed ordinanza
n. 193), contraddittoria (ordinanze numeri 50, 81
e 94) o proponendo questioni di legittimità costitu-zionale
in alternativa (sentenza n. 382 ed ordinanza n. 192).
Parimenti inammissibili sono state dichiarate quelle questioni promosse
con ordinanze motivate per relationem, in quanto, secondo una giurisprudenza
ormai nutrita di precedenti, la motivazione dell’ordinanza di rimessione
deve essere autosufficiente, «non potendosi il giudice a quo limitare
a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti,
anche se, in ipotesi, acquisiti agli atti del procedimento principale»
(ordinanza n. 59): l’insufficienza della motivazione è stata
in concreto riscontrata con riguardo ad una ordi-nanza di rimessione che,
in ordine alla non manifesta infondatezza, si limitava a fare rinvio alle
argomentazioni svolte da altro giudice (ordinanza n. 59) e con
riguardo ad una ordinan-za la cui parte motiva era costituita «da
passi estrapolati dagli atti difensivi delle parti nel giudizio a quo»
(ordinanza n. 156).
I vizi dell’ordinanza di rimessione non possono essere sanati attraverso
un «atto integra-tivo» trasmesso alla Corte successivamente
alla trasmissione degli atti del giudizio a quo. In tal senso, l’ordinanza
n. 391 ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione
sol-levata con ordinanza priva dei requisiti minimi indispensabili ai
fini dell’individuazione del-la norma censurata e del fatto oggetto del
giudizio, oltre che assolutamente carente di moti-vazione sulla rilevanza
e sulla non manifesta infondatezza, non producendo l’atto successi-vamente
depositato effetti ai fini del giudizio di legittimità costituzionale,
«in quanto le “in-tegrazioni” alla precedente ordinanza risulta[va]no
effettuate quando il processo a quo era già stato sospeso e il
giudice rimettente aveva quindi consumato il suo potere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale».
Da segnalare è, infine, la sentenza n. 76, che ha deciso
nel merito una questione sollevata con ordinanza facendo propria una questione
in precedenza sollevata, nel corso dello stesso giudizio, ma mai regolarmente
pervenuta alla Corte a causa di un disguido postale.
5. La riproposizione della questione
In alcune occasioni, la Corte costituzionale è stata chiamata a
pronunciarsi su questioni riproposte da parte del giudice a quo nel corso
del medesimo giudizio che aveva originato una prima ordinanza di rimessione
(nel giudizio deciso con la sentenza n. 30, la riproposi-zione
da parte dello stesso giudice era avvenuta nel corso di un giudizio diverso).
Per solito, tali riproposizioni hanno fatto seguito ad ordinanze della
Corte con cui si re-stituivano gli atti al giudice a quo per un riesame
della rilevanza (si vedano, ad esempio, i giudizi conclusi con le ordinanze
numeri 183 e 263), sull’implicito presupposto della possi-bilità
del giudice medesimo di risollevare la questione, se del caso, una volta
operato il rie-same.
Parzialmente diverso è il caso risolto con l’ordinanza n. 371,
in cui erano state ripropo-ste, nell’ambito del medesimo procedimento,
due delle quattro questioni di legittimità costi-tuzionale già
dichiarate manifestamente inammissibili. La Corte ha in tale occasione
rileva-to che, per costante giurisprudenza, «non è precluso
sollevare una seconda volta la medesi-ma questione nel corso dello stesso
grado del giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia
a carattere non decisorio, fondata su motivi rimuovibili dal giudice a
quo, poiché tale iniziativa non contrasta col disposto dell’ultimo
comma dell’art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità
delle decisioni della Corte stessa […]: ciò, peraltro, alla ovvia
condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza
impediva l’esame nel merito della questione». Nella specie, è
stato ritenuto che attraverso la riproposizione parziale si fosse eliminato
il motivo di inammissibilità rilevato nella precedente decisione,
inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito sottoposto
alla Corte.
Irriducibile alla categoria della riproposizione è, ovviamente,
la proposizione, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, di una seconda
questione di costituzionalità, affatto diversa rispetto a quella
già scrutinata dalla Corte. Tale è stato, ad esempio, il
caso dell’ordinanza n. 88, in cui, a seguito di una prima decisione
di manifesta inammissibilità, il giudice a quo ha proposto una
ulteriore questione avente ad oggetto una disposizione legi-slativa altra
rispetto a quella della prima ordinanza di rinvio.
6. L’oggetto della questione
Nel corso del 2004, alcuni giudizi sono stati definiti con una decisione
processuale in conseguenza dell’inidoneità dell’atto oggetto della
questione ad essere scrutinato ad opera della Corte costituzionale. Così,
con l’ordinanza n. 66, la manifesta inammissibilità è
stata motivata alla luce della circostanza che la censura aveva riguardo
ad una norma regolamen-tare sottratta al sindacato di legittimità
costituzionale di questa Corte.
La Corte ha altresì ribadito che «qualora nella disciplina
di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una
fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rap-porti stessi,
“il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio
piuttosto che su quella oggetto del rinvio, proprio perché è
questa tecnica a determinare l’applicabilità di una disciplina
al di fuori della materia e delle garanzie tipiche di essa” (v. sentenza
n. 239 del 1997, nonché ordinanza n. 359 del 1997
e sentenza n. 26 del 1998)». Da tale principio è stato
dedotto che alla normativa (contenuta in un atto di rango primario) applicabile
in quanto disposizione richiamata (nel senso appena indicato) da un atto
regolamentare, non va attribuita efficacia di legge nel giudizio a quo,
con l’ulteriore conseguenza che la normativa stessa può (e deve)
essere sottoposta al sindacato proprio dei giudici comuni (ordinanza n.
193).
Ad esiti analoghi si è giunti allorché non sussisteva tra
le disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari
richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione
e specificazione – ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità
proposto – che avrebbe consentito l’impugnazione delle disposizioni legislative
«come specificate» dalle norme regolamentari, con il che la
censura si appalesava come «il frutto di un impro-prio trasferimento
su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità
con-cernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di
legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità
costituzionale, né, conseguentemente, un in-tervento interpretativo
[della] Corte» (ordinanza n. 389).
Ad altro proposito, nella sentenza n. 76 si è rilevato che
gli eventuali vizi da cui si face-vano derivare le conseguenze pregiudizievoli
lamentate non erano da imputare alle norme denunciate, bensì alla
loro difettosa o mancata applicazione, che non avrebbe dunque potuto essere
addotta come motivo di illegittimità costituzionale delle stesse
norme legislative.
7. Il parametro
Con riferimento alle fonti che integrano il parametro di legittimità
costituzionale, non si riscontrano novità di rilievo rispetto alla
giurisprudenza degli anni precedenti. Possono se-gnalarsi, per la loro
peculiarità, tre casi.
Nel primo, che ha dato origine all’ordinanza n. 78, il giudice rimettente
censurava una disposizione legislativa, tra l’altro, perché essa
avrebbe contraddetto una «prassi interpreta-tiva» formata
tra tutti gli Stati firmatari di una convenzione internazionale, affermando
che tale prassi sarebbe stata «da ricondurre nell’ambito delle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali, in virtù
del principio contenuto nell’art. 10 della Co-stituzione, l’ordinamento
giuridico deve conformarsi». La questione, identica ad altre sulle
quali la Corte già si era espressa nel senso della manifesta inammissibilità,
non è stata, tut-tavia, decisa nel merito.
Con l’ordinanza n. 216, è stato affrontato il tema della distinzione
tra norme-parametro e norme che pongono meri criteri ermeneutici della
legislazione. In particolare, il giudice a quo qualificava (implicitamente)
come norme interposte i principi enunciati negli articoli 1, 6 e 7 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
statuto dei dirit-ti del contribuente», all’uopo valendosi della
disposizione dell’art. 1 della legge, ai sensi della quale «le disposizioni
della […] legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono
essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».
Rifacendosi alla qualifi-cazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità
e nella dottrina, la Corte ha sottolinea-to come tali disposizioni, proprio
in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento,
rappresentino (non già norme interposte, bensì) «criteri
di inter-pretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente»,
con la conseguenza che esse non possono ritenersi parametri idonei a fondare
il giudizio di legittimità costitu-zionale.
Giova menzionare, in terzo luogo, l’ordinanza n. 419, che ha rigettato
una questione nel-la quale una disposizione costituzionale (quella di
cui all’art. 68, primo comma, della Costi-tuzione) era indicata quale
tertium comparationis.
Infine, relativamente ai limiti entro cui la violazione degli articoli
76 e 77 della Costitu-zione sono invocabili, si rinvia a quanto verrà
detto infra, parte II, cap. II, par. 2.5.
8. La questione di legittimità costituzionale ed i poteri
interpreta-tivi dei giudici comuni
Uno dei profili maggiormente caratterizzanti del giudizio in via incidentale
è costituito certamente dai rapporti che intercorrono tra la facoltà
di sollevare questione di legittimità costituzionale ed i poteri
interpretativi propri dei giudici comuni e della Corte costituziona-le.
Nel corso del 2004 sono state molteplici, su questo tema, le prese di
posizione della Cor-te, generalmente collocabili in linea di stretta continuità
con il recente passato.
La Corte ha avuto occasione di censurare l’operato di giudici a quibus
i quali avessero sollevato questioni che, formalmente definibili come
di legittimità costituzionale, si tradu-cessero, in concreto, in
questioni di mera interpretazione (ex plurimis, ordinanza n. 290).
Parimenti censurate sono state le questioni sollevate senza aver previamente
esperito un tentativo di interpretazione delle disposizioni impugnate
in modo tale da renderle conformi al dettato costituzionale: ciò
in quanto «il giudice deve privilegiare [in ogni caso] l’interpretazione
idonea a superare i dubbi di costituzionalità» (ordinanza
n. 214), in ottem-peranza ad un canone esegetico che è stato
definito come di portata «generale» (sentenza n. 44 ed ordinanza
n. 433). Si sono quindi conclusi con una pronuncia in rito quei
giudizi nei quali «i rimettenti, avendo omesso di verificare la
possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da
essi acriticamente accolta, [erano] venuti meno all’onere del giudice
di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di
sollevare questione di legittimità costituzionale» (sentenza
n. 219). In applicazione di tale principio, è stata dichia-rata
la manifesta inammissibilità di questioni sollevate da rimettenti
che, nel dubitare della legittimità costituzionale della norma,
non avevano tenuto conto della integralità dell’elaborazione giurisprudenziale
e dottrinale in materia, onde esplorare nuovi canali er-meneutici (ordinanze
numeri 208 e 215). Ad esiti identici hanno condotto quei
«palesati dubbi di incostituzionalità [che] si basa[va]no
essenzialmente su un’apodittica affermazione dell’impossibilità
di dare alla norma impugnata una diversa lettura» (ordinanza n.
235). Ta-le conclusione si è imposta – verrebbe da dire,
a fortiori – anche allorché il giudice a quo, «pur consapevole
della possibilità di una esegesi della norma diversa da quella
risultante dal suo tenore letterale», avesse comunque omesso «di
verificare se [fossero] consentite inter-pretazioni tali da porre la norma
stessa al riparo dai prospettati dubbi di costituzionalità»
(ordinanza n. 242).
Nella giurisprudenza del 2004, è stata inoltre ribadita l’inammissibilità
di questioni sol-levate da rimettenti che, magari anche consapevoli «dell’esistenza
di due contrapposti indi-rizzi giurisprudenziali e convint[i] della maggiore
plausibilità di uno di essi», chiedevano, nella sostanza,
alla Corte «una pronuncia di incostituzionalità cui [sarebbe
conseguita] la stessa disciplina risultante dalla tesi interpretativa
accolta dall’altro indirizzo, senza né veri-ficare la possibilità
di un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a sottrarre
la norma al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa)
motivare sull’impossibilità di essa» (ordinanza n. 305).
Immuni da questo tipo di vizi sono state, invece, quelle questioni che,
«lungi dal risentire del mancato assolvimento da parte del rimettente
dell’onere di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme delle
norme impugnate», si erano basate «proprio sulla moti-vata
impossibilità di leggere» la disposizione in modo conforme
alle previsioni costituzio-nali (così, tra le altre, l’ordinanza
n. 350).
L’obbligo per il giudice di esercitare i propri poteri interpretativi
implica che lo stesso non possa chiedere una «collaborazione»
alla Corte costituzionale che si traduca sostan-zialmente in un «avallo»
dell’opzione ermeneutica prescelta (ordinanze numeri 92 e 142).
Un ruolo centrale nella ricostruzione dei rapporti tra la Corte costituzionale
ed i giudici comuni in merito all’esperimento delle diverse opzioni interpretative
è stato svolto, come nel passato, dal c.d. «diritto vivente»
(id est, dall’interpretazione del diritto scritto consoli-datasi nella
prassi applicativa).
Sui margini entro i quali l’attività interpretativa del giudice
rimettente può svolgersi, la sentenza n. 91 ha sottolineato
che, «in presenza di un orientamento giurisprudenziale conso-lidato
che abbia acquisito i caratteri del “diritto vivente”, la valutazione
se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà»
del giudice, potendosi configurare in tal caso una parziale deroga al
sopra menzionato dovere del giudice comune di ricercare la prospet-tiva
ermeneutica che consenta alla disposizione di risultare conforme ai parametri
costitu-zionali.
Sui presupposti in presenza dei quali può parlarsi di «diritto
vivente», la sentenza n. 106 ha rilevato come essi non siano
integrati da pochi precedenti giudiziari di merito, tanto più ove
la dottrina dominante sostenga una soluzione interpretativa diversa; l’ordinanza
n. 214, invece, registra un caso «classico» di «diritto
vivente» allorché si riscontrino «numerose pronunce
delle sezioni unite della Corte di cassazione» univoche nel tratteggiare
un orien-tamento interpretativo recepito anche dal Consiglio di Stato.
La sussistenza di un «diritto vivente» non è di per
sé esclusa neppure quando, «anche nella più recente
giurisprudenza di legittimità, emergano “dubbi e perplessità”
riguardo alla coerenza con l’ordinamento vigente dell’indirizzo interpretativo»
prevalente (sentenza n. 206).
9. La riunione dei giudizi
L’istituto della riunione, previsto dall’art. 15, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale,
ha avuto nel 2004 una assai frequente appli-cazione, come dimostra il
dato di 94 decisioni, sulle 286 totali (pari, dunque, a
quasi un ter-zo), che definiscono i giudizi instaurati da più di
una ordinanza di rimessione.
La motivazione alla base della riunione è stata, nella maggior
parte dei casi, quella della identità delle questioni (sentenze
numeri 91, 168, 178, 207, 282, 339,
ed ordinanze numeri 10, 11, 47, 52, 53,
55, 57, 59, 66, 90, 104, 108,
141, 143, 165, 188, 189, 194,
212, 235, 293, 299, 309, 317,
332, 351, 352, 363, 398, 399,
400, 401, 403, 404, 405, 406,
407, 411, 417, 420, 422, 442),
in qualche caso veicolata anche dall’identità del giudice rimettente
(si veda-no, in particolare, le ordinanze numeri da 322 a 331).
Sono state più volte riunite questioni che presentavano una sostanziale
identità (sentenze numeri 120, 204, 281, 382,
ed ordinan-ze numeri 201, 208, 418, 433),
ma anche una solo parziale identità (ordinanza n. 94) oppure
che erano in parte identiche ed in parte affini (ordinanza n. 110),
in parte identiche ed in parte connesse (sentenza n. 5), in parte
identiche ed in parte analoghe (ordinanze numeri 80, 214
e 396).
In questo ambito, merita una particolare segnalazione la sentenza n. 120,
resa a seguito della riunione di questioni affidate, per l’istruzione,
a due diversi giudici relatori: corrispon-dentemente, la sentenza è
stata redatta congiuntamente da questi due giudici, recando le firme di
entrambi.
Non mancano, poi, casi di riunione basati sulla (per lo più «evidente»)
connessione (sen-tenze numeri 114, 161, 222, ed ordinanze
numeri 266, 310) o sulla semplice analogia dalle questioni
(ordinanze numeri 79, 275, 302, 393, 402,
408 e 409).
In qualche caso, a condurre alla riunione è stata l’identità
dell’oggetto (sentenze numeri 219, 223, 430, ed ordinanze
numeri 197, 226, 268, 349), o anche la parziale
identità (sen-tenza n. 426), nonché l’identità
dell’oggetto e, per altra parte, la connessione delle questioni (sentenza
n. 257). In un caso (sentenza n. 316), la riunione è
stata disposta alla luce della sostanziale omogeneità delle questioni
sollevate.
Oltre ai casi di riunione, deve ricordarsi l’unico caso di separazione
della causa, verifica-tosi in relazione ad una ordinanza di rimessione
che, ponendo diverse questioni, è stata all’origine dell’ordinanza
n. 23 e della sentenza n. 24. La tecnica della separazione,
ampia-mente sperimentata a partire dal 2003 nel giudizio in via principale,
ha dunque iniziato a trovare applicazione anche nel giudizio in via incidentale.
10. Il contraddittorio di fronte alla Corte (in particolare, l’intervento
di terzi)
Nel 2004 è stata pienamente confermata la propensione all’intervento
del Presidente del Consiglio «a difesa» delle disposizioni
impugnate, analogamente a quanto constatabile per le Regioni le cui leggi
fossero oggetto di una questione in via incidentale.
Da segnalare è un caso di intervento dell’Avvocatura generale dello
Stato in rappresen-tanza «congiunta» del Presidente del Consiglio
dei ministri e della Regione Siciliana, in un giudizio che aveva ad oggetto
tanto disposizioni legislative statali quanto disposizioni di fonte regionale
(sentenza n. 76).
Meno frequente, ma comunque cospicua nel numero, è stata la costituzione
di fronte alla Corte (di alcune) delle parti dei giudizi a quibus. Quando
la costituzione è avvenuta ritual-mente, la causa è stata
trattata in udienza pubblica, fatte salve relativamente poche eccezioni
(si vedano, ad esempio, le ordinanze numeri 149 e 396).
Per quel che attiene all’intervento di soggetti diversi dalla difesa erariale
o regionale e dalle parti del giudizio a quo, quattro sono stati i giudizi
in cui ciò è avvenuto.
In quello concluso con la sentenza n. 281, l’intervento della Federconsumatori
di Bolo-gna è stato spiegato in uno dei giudizi a quibus, in relazione
ad una ordinanza di rimessione che ha posto una questione rivelatasi inammissibile
per «l’evidente, e perciò stesso assor-bente, improponibilità
della domanda» presentata nel giudizio principale.
Sono stati invece ammessi, con ordinanza letta in udienza pubblica, gli
interventi di terzo spiegati nei giudizi conclusi con le ordinanze numeri
50 e 389.
Nel primo, relativo alla legittimità costituzionale della disciplina
delle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, è stato ritenuto ammissibile l’atto
di intervento del CONI, in quanto, appunto, «destinatario per legge
del provento della prestazione della cui costituzionalità si discute[va]
e […] quindi […] titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta
nel giudizio» (ordinanza letta all’udienza pubblica del 25 novembre
2003).
Nel secondo giudizio, avente ad oggetto la legittimità costituzionale
della normativa concernente l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche,
sono intervenuti, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale
genitore di un’alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio Bano, in
qualità di presidente dell’associazione italiana genitori di Padova.
La Corte, con l’ordinanza letta all’udienza pubblica del 26 ottobre 2004,
ha ammesso l’intervento limitatamente al primo, in considerazione del
fatto che «la posizione sostanziale fatta valere nel […] giudizio
dal sig. Paolo Bonato in proprio e quale genitore dalla minore Laura Bonato
appar[iva] qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio
di costi-tuzionalità».
Un ulteriore caso di intervento di terzo, pur se parzialmente sui generis
(non fosse altro per il soggetto intervenuto), è quello verificatosi
nella causa definita con l’ordinanza n. 99. In un giudizio in via
incidentale avente ad oggetto una disposizione legislativa regionale,
ha infatti depositato un atto di intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, al fine di so-stenere la fondatezza della questione di legittimità,
all’uopo richiamando quanto già esposto in relazione ad altra questione
riguardante il medesimo atto legislativo sollevata in via diret-ta dal
Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.
11. Le decisioni della Corte
11.1. Le decisioni processuali
A] Nel corso del 2004, tra le sentenze di inammissibilità adottate,
alcune sono state mo-tivate in ragione dell’irrilevanza della questione
(sentenze numeri 85, 114, 120, 161, 281
e 316). Il difetto constatato nella motivazione dell’ordinanza
è stato alla base delle inammis-sibilità di cui alle sentenze
numeri 107 e 315, il mancato esperimento dell’interpretazione
adeguatrice ha fondato la decisione contenuta nella sentenza n. 219,
mentre l’erroneità del tertium comparationis invocato è
stato il profilo centrale dell’argomentazione che ha con-dotto alla sentenza
n. 206.
Inammissibile è stata altresì dichiarata la questione di
legittimità costituzionale sollevata da un rimettente non legittimato
ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sen-tenza
n. 254).
Infine, sono state ritenute inammissibili le questioni attraverso le quali
i rimettenti, «po-stulando […] una operazione di “riempimento” dei
contenuti della norma», giungevano ad una richiesta di modifica
del diritto positivo che «si palesa[va] estranea, per il suo carattere
apertamente “creativo”, ai poteri [della] Corte, rimanendo eventualmente
affidata alla di-screzionalità del legislatore» (sentenza
n. 382; analogamente, la sentenza n. 175 ha censura-to l’«abnormità»
della richiesta formulata dal giudice a quo).
B] Nel novero delle decisioni processuali, le più numerose sono
peraltro state quelle di manifesta inammissibilità.
Un siffatto dispositivo è stato adottato in conseguenza del sussistere
di vizi nell’ordinanza di rimessione, principalmente dovuti a carenze
nella motivazione (sentenze numeri 161, 222, 257
e 382, ordinanze numeri 45, 50, 51, 53,
59, 60, 61, 63, 79, 81, 89,
96, 99, 122, 126, 127, 130,
133, 143, 146, 149, 156, 159,
164, 169, 170, 174, 182, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 194,
210, 234, 235, 251, 252, 262,
264, 268, 291, 294, 302, 309,
333, 336, 343, 349, 352, 361,
362, 365, 366, 370, 371, 385,
391, 393, 415 e 418).
Altre decisioni di manifesta inammissibilità sono state motivate
dall’irrilevanza della questione (sentenza n. 223 e ordinanze numeri
23, 88, 94, 105, 130, 214, 265,
268, 271, 276, 289, 299, 305,
310, 318, 332 e 375) e dall’erroneo utilizzo
dei propri poteri interpreta-tivi da parte dei giudici a quibus (ordinanze
numeri 92, 100, 142, 208, 215, 242,
279 e 305).
In altri casi, le ordinanze di manifesta inammissibilità sono state
originate dal difetto di legittimazione del rimettente, derivante dalla
natura dell’organo o dallo stadio del giudizio in cui si versava (ordinanze
numeri 213, 357, 374, 392, 395, 405
e 434). Manifestamente inammissibili sono poi state dichiarate
questioni viziate dall’inidoneità delle norme invocate a fungere
come parametri (ordinanza n. 216) o dall’inidoneità delle
norme impugnate ad es-sere oggetto di un giudizio di legittimità
costituzionale di fronte alla Corte costituzionale (ordinanze numeri 66,
193 e 389).
Ancora, la manifesta inammissibilità ha colpito quelle questioni
nelle quali si chiedeva alla Corte di esercitare la propria funzione attraverso
soluzioni non definibili – con formula ormai classica – come «a
rime obbligate» (ordinanza n. 359), o di incidere su sfere
riservate alla discrezionalità legislativa (ordinanza numeri 121
e 368).
Infine, una identica sorte hanno avuto le questioni giunte allo scrutinio
della Corte che fossero già «coperte» da precedenti
decisioni di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 78)
o di incostituzionalità (ordinanza n. 19).
C] Cospicuo è stato anche il numero di decisioni di restituzione
degli atti ai giudici a quibus, sostanzialmente riconducibili a tre categorie:
la prima concerne la restituzione mo-tivata da sopravvenienze legislative
(sentenza n. 316 e ordinanze numeri 54, 64, 68,
79, 183, 184, 263, 293 e 299),
la seconda l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituziona-le
delle norme censurate o di parte di esse (rispettivamente, ordinanze numeri
152, 266, 351, ed ordinanze numeri 47, 77,
93, 111, 197, 363), la terza i casi (tutti
relativi alla mede-sima fattispecie, quella cioè relativa alla
convalida dell’arresto per il reato di trattenimento dello straniero sul
territorio italiano) in cui alla sopravvenienza della decisione della
Corte costituzionale è seguito un intervento legislativo di modifica
della disciplina della materia (ordinanze numeri da 322 a 332,
da 398 a 404, da 406 a 411 e 445).
Da notare è, poi, che con l’ordinanza n. 125 si è
pronunciata la restituzione degli atti per il sopravvenire, non solo di
una nuova normativa, ma anche di una decisione della Corte di giustizia
delle Comunità europee.
D] Tra le decisioni processuali è sicuramente da annoverare anche
l’ordinanza n. 165, con la quale sono state rinviate a nuovo ruolo
alcune cause pendenti, in accoglimento della «richiesta di rinvio
formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione
della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02,
C-391/02 e C-403/02», a tale decisione essendosi giunti
in considerazione de «la sostanziale coincidenza fra il quesito
di costituzionalità, attinente all’asserito contrasto delle norme
impugnate con il diritto comunitario, e quello che costitui[va] oggetto
delle predette cause».
11.2. Le decisioni di rigetto
A] Le decisioni di rigetto sono state adottate, in grande maggioranza,
con la forma dell’ordinanza di manifesta infondatezza. Tali pronunzie
sono state motivate soprattutto at-traverso il riferimento all’erroneo
presupposto interpretativo o all’erronea ricostruzione del quadro normativo
o, ancora, alla impossibilità di incidere su ambiti riservati alla
discrezio-nalità del legislatore (ordinanze numeri 83, 95,
97, 101, 108, 110, 123, 124,
130, 132, 133, 144, 145, 150,
151, 153, 158, 201, 202, 211,
214, 264, 265, 275, 277, 289,
290, 294, 317, 344, 346, 358,
383, 386, 396, 417, 418, 419,
433, 438 e 439); in questo tipo di decisioni, sono
state frequenti le occasioni in cui la Corte si è espressamente
rifatta a rationes deci-dendi di sue precedenti pronunzie (ex plurimis,
ordinanze numeri 46, 87, 94, 104, 109,
115, 138, 163, 181, 226, 248,
297, 300, 349, 350, 355, 421,
441 e 442).
Meno numerose, ma comunque non esigue, sono state le ordinanze di manifesta
infonda-tezza che hanno fatto seguito a precedenti declaratorie di infondatezza
(ordinanze numeri 41, 67, 80, 84, 121,
170 e 420) oppure di manifesta infondatezza di identiche
o analoghe questioni (rispettivamente, ordinanze numeri 10, 20,
61, 65, 90, 102, 139, 141, 157,
171, 212, ed ordinanze numeri 11, 52, 55,
56, 57, 82, 128, 209, 292, 301,
302, 377, 387, 422, 443).
B] Delle decisioni di rigetto adottate nella forma di sentenze, soltanto
cinque hanno pre-sentato il dispositivo tipico delle decisioni interpretative
(sentenze numeri 44, 62, 86, 148 e 413).
Delle restanti sentenze, peraltro, molte si sono articolate attraverso
una (re)interpretazione delle disposizioni impugnate, giungendo in tal
modo ad esiti sostanzial-mente analoghi a quelli propri di una decisione
interpretativa di rigetto (si segnalano, ex plurimis, le sentenze numeri
28, 120, 230 e 231).
Nell’ambito delle decisioni di rigetto, merita una segnalazione la sentenza
n. 155, con la quale la Corte, tornando ad occuparsi delle norme
che prevedono la sospensione – e la pro-roga della sospensione – della
procedura esecutiva per il rilascio degli immobili, ha ribadito, insieme
con l’infondatezza, il monito al legislatore già espresso nella
sentenza n. 310 del 2003, rilevando, in particolare, che ove le
scelte legislative «dovessero ulteriormente segui-re la logica fin
qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità
co-stituzionale […], anche in considerazione del vulnus che il protrarsi
delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo
e alla coerenza dell’ordinamento».
Un (ulteriore) invito al legislatore affinché intervenga al fine
di modificare il diritto posi-tivo è contenuto, invece, nell’ordinanza
n. 377, che richiama alcuni precedenti statuizioni in tema di sanzioni
disciplinari pecuniarie a carico dei notai.
11.3. Le decisioni di accoglimento
A] Nel corso del 2004, sono state pronunciate ventitré sentenze
che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale.
Di queste, sono soltanto cinque quelle che si pronunciano in senso caducatorio
di una intera disposizione (sentenze numeri 24, 114, 204,
282 e 315). Per quanto peculiare, appare sostanzialmente
riconducibile al genus dell’accoglimento tout court anche la sentenza
n. 147, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, «ad
eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni
e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato,
nei termini di cui all’art. 11 del codice di procedura pe-nale».
Più numerose sono le decisioni manipolative, e segnatamente quelle
additive, id est quel-le che nel dichiarare l’incostituzionalità
di una disposizione «nella parte in cui non prevede» un determinato
contenuto, «aggiungono» ad essa significati normativi (sentenze
numeri 35, 98, 113, 206, 222, 245,
253 e 367). Quasi equivalenti, sul piano numerico, sono
state le de-cisioni di tipo ablatorio (o di accoglimento parziale), che
cioè dichiarano l’incostituzionalità della disposizione
«nella parte in cui prevede» un certo contenuto (sentenze
numeri 135, 186, 223, 334, 335 e 339).
Sono state altresì rese alcune sentenze sostitutive, che censurano
una disposizione «nella parte in cui prevede [un contenuto] anziché
[un altro]» (sentenze numeri 204, 224 e 426);
una decisione sostitutiva leggermente diversa rispetto al modello classico
è quella contenuta nella sentenza n. 281, nella quale la
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi
1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è stata
pronunciata «nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché
limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice am-ministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,
ivi com-prese quelle relative al risarcimento del danno».
B] Con precipuo riguardo agli effetti nel tempo delle pronunzie di illegittimità
costitu-zionale, da segnalare, per la sua peculiarità, è
la sentenza n. 426, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Tale articolo è stato introdotto dalla legge n. 248 del
2000; originariamente, esso puniva con sanzione penale la condotta di
chi, a fini fraudolenti, produceva, poneva in vendita, im-portava, promuoveva,
installava, modificava, utilizzava per uso pubblico e privato apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive
ad accesso condizio-nato, effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Il succes-sivo decreto legislativo
n. 373 del 2000, tuttavia, aveva previsto, limitatamente ai compor-tamenti
attinenti alla commercializzazione dei dispositivi illeciti, non più
la sanzione pena-le, ma la sanzione amministrativa, lasciando la sanzione
penale per la sola utilizzazione dei dispositivi.
Questa situazione di distonia del sistema è poi stata eliminata
dalla legge n. 22 del 2003, la quale ha previsto che ai comportamenti
illeciti di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000
«si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure
accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli
171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni».
È residuata, però, la situazione di distonia per i fatti
commessi sotto la disciplina del de-creto legislativo n. 373 del
2000 (che regola anche i fatti anteriormente puniti dall’art. 171-octies
della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248
del 2000, in quanto norma più favorevole ai sensi dell’art. 2 del
codice penale) fino all’entrata in vigore della legge n. 22 del
2003. Per eliminare questa anomalia, la Corte costituzionale ha dunque
reso una de-cisione i cui effetti nel tempo sono stati circoscritti al
periodo anteriore alla modifica legi-slativa che aveva eliminato – ma
solo pro futuro – l’incostituzionalità: l’art. 171-octies della
legge n. 633 del 1941, è stato così dichiarato costituzionalmente
illegittimo «nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi
dalla [sua] entrata in vigore […] fino all’entrata in vi-gore della legge
7 febbraio 2003, n. 22 […], puni[va] con sanzione penale, anziché
con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del decreto legislativo
15 novembre 2000, n. 373 […], l’utilizzazione per uso privato di
apparati o parti di apparati atti alla decodifica-zione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale».
C] Per quanto attiene alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale
consequenziali rese ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87
del 1953, consta, nel 2004, una sola decisione: la Cor-te, nella sentenza
n. 24 ha dichiarato principaliter l’incostituzionalità dell’art.
1, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il quale, fatti salvi
gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispo-neva la sospensione,
dall’entrata in vigore della legge, dei processi penali in corso nei con-fronti
dei soggetti di cui al comma 1 (Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente
del Consiglio dei mini-stri, Presidente della Corte costituzionale), in
ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti
antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla ces-sazione
delle medesime; in via consequenziale, sono stati dichiarati incostituzionali
i commi 1 e 3 del medesimo art. 1, all’uopo rilevandosi che «la
disposizione direttamente impugnata si inseri[va] in un contesto normativo
le cui articolazioni, per quanto riguarda[va] i primi due commi – che
si riferi[va]no, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibili-tà
a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in
corso –, [erano] dirette alla medesima, sostanziale finalità, [avevano]
lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entra[va]no in contrasto
con gli stessi precetti costituzionali» (la declaratoria ha colpito
an-che il comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il
tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché
lo stesso, caducati i precedenti, non aveva alcuna autonomia applicativa).
12. I rapporti tra il giudizio di legittimità costituzionale
ed il giu-dizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum
abro-gativo (rinvio)
Su questo specifico aspetto, si rinvia a quanto verrà detto infra,
al cap. V, in merito alla sentenza n. 25.
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