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La giustizia costituzionale nel 2004


Conferenza stampa del 20 gennaio 2005
La giustizia costituzionale nel 2004


Relazione in occasione della conferenza stampa del Presidente Valerio Onida

Parte I

Profili processuali

Capitolo I

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

1. Considerazioni introduttive
Il giudizio in via incidentale è stato, anche nel 2004, il giudizio che, sul piano puramente quantitativo, ha più impegnato la Corte costituzionale, nonostante la consistente diminuzio-ne del numero di decisioni sulla quale ci si è soffermati in sede di introduzione.
Sul piano processuale, sono riscontrabili alcuni spunti di un certo interesse che saranno oggetto dei prossimi paragrafi.

2. La legittimazione a sollevare questione di legittimità costitu-zionale
Nel corso del 2004, sono state decise per la prima volta questioni sollevate dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nel quadro del ricorso straordinario al Presidente della Repub-blica. Con la sentenza n. 254 (poi confermata dalle ordinanze numeri 357 e 392), è stata ne-gata la legittimazione del rimettente a porsi quale giudice a quo, sulla base della natura non giurisdizionale dell’organo. Rigettando gli argomenti in contrario addotti dal Consiglio di Stato (e segnatamente rilevando, da un lato, le diversità procedurali che caratterizzano il giudizio in via incidentale rispetto al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comu-nità europee e, dall’altro, la non assimilabilità – ai fini della legittimazione – della funzione consultiva del Consiglio di Stato a quella di controllo della Corte dei conti), è stato sottoli-neato come la Corte abbia più volte affermato «la natura amministrativa del ricorso straor-dinario al Presidente della Repubblica, giudicando manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa di cui al d.P.R. n. 1199 del 1971, concernente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prospettata per violazione, tra l’altro, degli ar-ticoli 76 e 77 Cost., proprio sul rilievo che, nonostante le peculiarità del suindicato ricorso, esso rientrava indubbiamente tra quelli amministrativi cui la legge di delega si riferiva». Una siffatta conclusione è stata ritenuta «ineludibile», alla luce del disposto dell’art. 14, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale stabilisce che, ove il ministro competen-te intenda proporre (al Presidente della Repubblica) una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, provvedimento quest’ultimo, per la natura dell’organo da cui promana, all’evidenza non giurisdizionale.
Nessun problema di ammissibilità si è posto, invece, per la questione sollevata dal-l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, chiamato a pronunciarsi – ai sensi dell’art. 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352 – sulla richiesta di referendum pro-posta da un comune per il distacco da una regione e per la sua aggregazione ad un’altra (sentenza n. 334). Il giudizio in via incidentale ha costituito il secondo atto di una contro-versia giunta già alla cognizione della Corte, in occasione di un conflitto tra poteri dello Stato promosso da un privato cittadino («in qualità di “delegato effettivo” del Comune […] ai fini della presentazione della richiesta di referendum ai sensi dell’art. 132, secondo com-ma, della Costituzione»); nell’ordinanza n. 343 del 2003, che ha dichiarato il conflitto i-nammissibile, la Corte stessa ha rilevato come il procedimento di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad altra presentasse una fase giurisdizionale – quella, appun-to, di fronte all’Ufficio centrale – atta a consentire l’instaurazione di un incidente di costitu-zionalità.

3. Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio di legit-timità costituzionale
Nella giurisprudenza dell’ultimo anno trovano conferma gli orientamenti ormai consoli-dati della Corte in tema di pregiudizialità tra giudizio comune e giudizio in via incidentale.
In particolare, una eccezione di inammissibilità della questione per difetto del carattere incidentale, sull’assunto che l’eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe venuta a con-cretare di per sé la tutela chiesta al giudice a quo, è stata respinta, una volta constatato che il petitum dell’azione proposta di fronte al rimettente era distinto e separato dalla questione di legittimità costituzionale, la quale concorreva a formare esclusivamente la causa petendi dell’azione stessa ed a consentirne l’accoglimento (ordinanza n. 361).
Eventuali illegittimità del giudizio a quo non si riverberano sulla questione di costituzio-nalità: nell’ordinanza n. 297 si è sottolineato, a tal riguardo, che l’asserito vizio dell’ordinanza di rimessione, emessa malgrado la pretesa illegittimità della estromissione dal giudizio di una delle parti, non incideva sull’ammissibilità del giudizio di costituzionali-tà.
Circa il momento nel quale la questione di legittimità costituzionale deve essere propo-sta, è stata dichiarata l’inammissibilità (manifesta) di questioni sollevate prematuramente, tanto da rendere la rilevanza «puramente ipotetica ed eventuale» (ordinanza n. 374; confor-memente, ordinanza n. 434).
Del pari, sono state decise nel senso della manifesta inammissibilità le questioni solleva-te tardivamente, quindi in difetto del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alla disposizione oggetto di censura (ordinanze numeri 213, 268, 395 e 405).
La irrilevanza della questione è stata altresì pronunciata allorché la norma censurata non risultava applicabile nel caso di specie (sentenza n. 114, ordinanze numeri 88 e 266), in quanto – ad esempio – non in vigore al momento dei fatti da cui la causa originava (ordi-nanze numeri 289 e 318), oppure perché dalla ordinanza di rimessione si evinceva che nel giudizio a quo si procedeva per reati diversi da quelli contemplati nella disposizione impu-gnata (ordinanza n. 94).
Ad analogo esito hanno condotto le constatazioni che altro giudice rispetto al rimettente era l’unico legittimato a sollevare la questione (ordinanza n. 105) oppure che l’eventuale di-chiarazione di incostituzionalità della norma, nel senso voluto dal rimettente, non avrebbe avuto alcuna influenza nel giudizio a quo (ordinanza n. 276 e, in senso conforme, ordinanze numeri 127 e 375).

4. L’ordinanza di rimessione
Numerose sono le decisioni che si sono soffermate sulla forma e sui contenuti delle ordi-nanze di rimessione.
La Corte, in particolare, ha censurato le ordinanze di rinvio che non contenessero una precisa enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento, ad esempio, al contenuto della pronuncia richiesta alla Corte (ordinanza n. 60). Peraltro, si è escluso che l’erronea indicazione della norma censurata ridondi in un vizio dell’ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugna-ta dal rimettente (sentenza n. 224); conseguentemente, anche se nel dispositivo dell’ordinanza non erano indicati la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, è stato sufficiente che tali elementi fossero desumibili dal contesto della parte motiva dell’ordinanza (ordinanza n. 201). Del pari, l’inesattezza nell’indicazione del parametro co-stituzionale non ha precluso l’esame della questione, dovendosi, quando i termini della stes-sa risultassero sufficientemente chiari, procedere a rettificare l’indicazione erronea (ordi-nanza n. 211).
Ad impedire una decisione di merito sono state in varie occasioni la carenza – assoluta o, in ogni caso, insuperabile – di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, sentenza n. 257 e ordinanze numeri 122, 146, 149, 188, 189, 251, 252, 291, 373 e 393) o comunque il difetto riscontrato in ordine alla motivazione della rilevanza (ad es., or-dinanze numeri 63, 79, 89, 99, 126, 143, 182, 339, 366 e 415) o della manifesta infondatez-za (ad es., ordinanze numeri 81, 169 e 234) o di entrambe (ad es., ordinanze numeri 51, 53 e 164). Anche a proposito della motivazione, tuttavia, si è ritenuto sufficiente che essa fornis-se – pur se succintamente – riferimenti sufficienti per cogliere il proprium della questione (ordinanza n. 141).
Altra ragione di inammissibilità della questione ripetutamente evidenziata è stato il man-cato esperimento di un tentativo di interpretazione conforme alla Costituzione della disposi-zione censurata (sul punto specifico, v., peraltro, infra, par. 8).
Ordinanze di rinvio pur complete nei loro elementi indefettibili sono state – in base ad un orientamento consolidato – ritenute inidonee ad instaurare l’incidente di costituzionalità allorché esse erano motivate in maniera perplessa (sentenza n. 315 ed ordinanza n. 193), contraddittoria (ordinanze numeri 50, 81 e 94) o proponendo questioni di legittimità costitu-zionale in alternativa (sentenza n. 382 ed ordinanza n. 192).
Parimenti inammissibili sono state dichiarate quelle questioni promosse con ordinanze motivate per relationem, in quanto, secondo una giurisprudenza ormai nutrita di precedenti, la motivazione dell’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente, «non potendosi il giudice a quo limitare a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti, anche se, in ipotesi, acquisiti agli atti del procedimento principale» (ordinanza n. 59): l’insufficienza della motivazione è stata in concreto riscontrata con riguardo ad una ordi-nanza di rimessione che, in ordine alla non manifesta infondatezza, si limitava a fare rinvio alle argomentazioni svolte da altro giudice (ordinanza n. 59) e con riguardo ad una ordinan-za la cui parte motiva era costituita «da passi estrapolati dagli atti difensivi delle parti nel giudizio a quo» (ordinanza n. 156).
I vizi dell’ordinanza di rimessione non possono essere sanati attraverso un «atto integra-tivo» trasmesso alla Corte successivamente alla trasmissione degli atti del giudizio a quo. In tal senso, l’ordinanza n. 391 ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione sol-levata con ordinanza priva dei requisiti minimi indispensabili ai fini dell’individuazione del-la norma censurata e del fatto oggetto del giudizio, oltre che assolutamente carente di moti-vazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, non producendo l’atto successi-vamente depositato effetti ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, «in quanto le “in-tegrazioni” alla precedente ordinanza risulta[va]no effettuate quando il processo a quo era già stato sospeso e il giudice rimettente aveva quindi consumato il suo potere in ordine alla questione di legittimità costituzionale».
Da segnalare è, infine, la sentenza n. 76, che ha deciso nel merito una questione sollevata con ordinanza facendo propria una questione in precedenza sollevata, nel corso dello stesso giudizio, ma mai regolarmente pervenuta alla Corte a causa di un disguido postale.

5. La riproposizione della questione
In alcune occasioni, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su questioni riproposte da parte del giudice a quo nel corso del medesimo giudizio che aveva originato una prima ordinanza di rimessione (nel giudizio deciso con la sentenza n. 30, la riproposi-zione da parte dello stesso giudice era avvenuta nel corso di un giudizio diverso).
Per solito, tali riproposizioni hanno fatto seguito ad ordinanze della Corte con cui si re-stituivano gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza (si vedano, ad esempio, i giudizi conclusi con le ordinanze numeri 183 e 263), sull’implicito presupposto della possi-bilità del giudice medesimo di risollevare la questione, se del caso, una volta operato il rie-same.
Parzialmente diverso è il caso risolto con l’ordinanza n. 371, in cui erano state ripropo-ste, nell’ambito del medesimo procedimento, due delle quattro questioni di legittimità costi-tuzionale già dichiarate manifestamente inammissibili. La Corte ha in tale occasione rileva-to che, per costante giurisprudenza, «non è precluso sollevare una seconda volta la medesi-ma questione nel corso dello stesso grado del giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimuovibili dal giudice a quo, poiché tale iniziativa non contrasta col disposto dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa […]: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame nel merito della questione». Nella specie, è stato ritenuto che attraverso la riproposizione parziale si fosse eliminato il motivo di inammissibilità rilevato nella precedente decisione, inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito sottoposto alla Corte.
Irriducibile alla categoria della riproposizione è, ovviamente, la proposizione, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, di una seconda questione di costituzionalità, affatto diversa rispetto a quella già scrutinata dalla Corte. Tale è stato, ad esempio, il caso dell’ordinanza n. 88, in cui, a seguito di una prima decisione di manifesta inammissibilità, il giudice a quo ha proposto una ulteriore questione avente ad oggetto una disposizione legi-slativa altra rispetto a quella della prima ordinanza di rinvio.

6. L’oggetto della questione
Nel corso del 2004, alcuni giudizi sono stati definiti con una decisione processuale in conseguenza dell’inidoneità dell’atto oggetto della questione ad essere scrutinato ad opera della Corte costituzionale. Così, con l’ordinanza n. 66, la manifesta inammissibilità è stata motivata alla luce della circostanza che la censura aveva riguardo ad una norma regolamen-tare sottratta al sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte.
La Corte ha altresì ribadito che «qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rap-porti stessi, “il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, proprio perché è questa tecnica a determinare l’applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle garanzie tipiche di essa” (v. sentenza n. 239 del 1997, nonché ordinanza n. 359 del 1997 e sentenza n. 26 del 1998)». Da tale principio è stato dedotto che alla normativa (contenuta in un atto di rango primario) applicabile in quanto disposizione richiamata (nel senso appena indicato) da un atto regolamentare, non va attribuita efficacia di legge nel giudizio a quo, con l’ulteriore conseguenza che la normativa stessa può (e deve) essere sottoposta al sindacato proprio dei giudici comuni (ordinanza n. 193).
Ad esiti analoghi si è giunti allorché non sussisteva tra le disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione – ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto – che avrebbe consentito l’impugnazione delle disposizioni legislative «come specificate» dalle norme regolamentari, con il che la censura si appalesava come «il frutto di un impro-prio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità con-cernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un in-tervento interpretativo [della] Corte» (ordinanza n. 389).
Ad altro proposito, nella sentenza n. 76 si è rilevato che gli eventuali vizi da cui si face-vano derivare le conseguenze pregiudizievoli lamentate non erano da imputare alle norme denunciate, bensì alla loro difettosa o mancata applicazione, che non avrebbe dunque potuto essere addotta come motivo di illegittimità costituzionale delle stesse norme legislative.

7. Il parametro
Con riferimento alle fonti che integrano il parametro di legittimità costituzionale, non si riscontrano novità di rilievo rispetto alla giurisprudenza degli anni precedenti. Possono se-gnalarsi, per la loro peculiarità, tre casi.
Nel primo, che ha dato origine all’ordinanza n. 78, il giudice rimettente censurava una disposizione legislativa, tra l’altro, perché essa avrebbe contraddetto una «prassi interpreta-tiva» formata tra tutti gli Stati firmatari di una convenzione internazionale, affermando che tale prassi sarebbe stata «da ricondurre nell’ambito delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali, in virtù del principio contenuto nell’art. 10 della Co-stituzione, l’ordinamento giuridico deve conformarsi». La questione, identica ad altre sulle quali la Corte già si era espressa nel senso della manifesta inammissibilità, non è stata, tut-tavia, decisa nel merito.
Con l’ordinanza n. 216, è stato affrontato il tema della distinzione tra norme-parametro e norme che pongono meri criteri ermeneutici della legislazione. In particolare, il giudice a quo qualificava (implicitamente) come norme interposte i principi enunciati negli articoli 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei dirit-ti del contribuente», all’uopo valendosi della disposizione dell’art. 1 della legge, ai sensi della quale «le disposizioni della […] legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Rifacendosi alla qualifi-cazione prevalente nella giurisprudenza di legittimità e nella dottrina, la Corte ha sottolinea-to come tali disposizioni, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentino (non già norme interposte, bensì) «criteri di inter-pretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente», con la conseguenza che esse non possono ritenersi parametri idonei a fondare il giudizio di legittimità costitu-zionale.
Giova menzionare, in terzo luogo, l’ordinanza n. 419, che ha rigettato una questione nel-la quale una disposizione costituzionale (quella di cui all’art. 68, primo comma, della Costi-tuzione) era indicata quale tertium comparationis.
Infine, relativamente ai limiti entro cui la violazione degli articoli 76 e 77 della Costitu-zione sono invocabili, si rinvia a quanto verrà detto infra, parte II, cap. II, par. 2.5.

8. La questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpreta-tivi dei giudici comuni
Uno dei profili maggiormente caratterizzanti del giudizio in via incidentale è costituito certamente dai rapporti che intercorrono tra la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi propri dei giudici comuni e della Corte costituziona-le. Nel corso del 2004 sono state molteplici, su questo tema, le prese di posizione della Cor-te, generalmente collocabili in linea di stretta continuità con il recente passato.
La Corte ha avuto occasione di censurare l’operato di giudici a quibus i quali avessero sollevato questioni che, formalmente definibili come di legittimità costituzionale, si tradu-cessero, in concreto, in questioni di mera interpretazione (ex plurimis, ordinanza n. 290).
Parimenti censurate sono state le questioni sollevate senza aver previamente esperito un tentativo di interpretazione delle disposizioni impugnate in modo tale da renderle conformi al dettato costituzionale: ciò in quanto «il giudice deve privilegiare [in ogni caso] l’interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità» (ordinanza n. 214), in ottem-peranza ad un canone esegetico che è stato definito come di portata «generale» (sentenza n. 44 ed ordinanza n. 433). Si sono quindi conclusi con una pronuncia in rito quei giudizi nei quali «i rimettenti, avendo omesso di verificare la possibilità di seguire una interpretazione diversa da quella da essi acriticamente accolta, [erano] venuti meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale» (sentenza n. 219). In applicazione di tale principio, è stata dichia-rata la manifesta inammissibilità di questioni sollevate da rimettenti che, nel dubitare della legittimità costituzionale della norma, non avevano tenuto conto della integralità dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, onde esplorare nuovi canali er-meneutici (ordinanze numeri 208 e 215). Ad esiti identici hanno condotto quei «palesati dubbi di incostituzionalità [che] si basa[va]no essenzialmente su un’apodittica affermazione dell’impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura» (ordinanza n. 235). Ta-le conclusione si è imposta – verrebbe da dire, a fortiori – anche allorché il giudice a quo, «pur consapevole della possibilità di una esegesi della norma diversa da quella risultante dal suo tenore letterale», avesse comunque omesso «di verificare se [fossero] consentite inter-pretazioni tali da porre la norma stessa al riparo dai prospettati dubbi di costituzionalità» (ordinanza n. 242).
Nella giurisprudenza del 2004, è stata inoltre ribadita l’inammissibilità di questioni sol-levate da rimettenti che, magari anche consapevoli «dell’esistenza di due contrapposti indi-rizzi giurisprudenziali e convint[i] della maggiore plausibilità di uno di essi», chiedevano, nella sostanza, alla Corte «una pronuncia di incostituzionalità cui [sarebbe conseguita] la stessa disciplina risultante dalla tesi interpretativa accolta dall’altro indirizzo, senza né veri-ficare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a sottrarre la norma al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa) motivare sull’impossibilità di essa» (ordinanza n. 305).
Immuni da questo tipo di vizi sono state, invece, quelle questioni che, «lungi dal risentire del mancato assolvimento da parte del rimettente dell’onere di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate», si erano basate «proprio sulla moti-vata impossibilità di leggere» la disposizione in modo conforme alle previsioni costituzio-nali (così, tra le altre, l’ordinanza n. 350).
L’obbligo per il giudice di esercitare i propri poteri interpretativi implica che lo stesso non possa chiedere una «collaborazione» alla Corte costituzionale che si traduca sostan-zialmente in un «avallo» dell’opzione ermeneutica prescelta (ordinanze numeri 92 e 142).
Un ruolo centrale nella ricostruzione dei rapporti tra la Corte costituzionale ed i giudici comuni in merito all’esperimento delle diverse opzioni interpretative è stato svolto, come nel passato, dal c.d. «diritto vivente» (id est, dall’interpretazione del diritto scritto consoli-datasi nella prassi applicativa).
Sui margini entro i quali l’attività interpretativa del giudice rimettente può svolgersi, la sentenza n. 91 ha sottolineato che, «in presenza di un orientamento giurisprudenziale conso-lidato che abbia acquisito i caratteri del “diritto vivente”, la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà» del giudice, potendosi configurare in tal caso una parziale deroga al sopra menzionato dovere del giudice comune di ricercare la prospet-tiva ermeneutica che consenta alla disposizione di risultare conforme ai parametri costitu-zionali.
Sui presupposti in presenza dei quali può parlarsi di «diritto vivente», la sentenza n. 106 ha rilevato come essi non siano integrati da pochi precedenti giudiziari di merito, tanto più ove la dottrina dominante sostenga una soluzione interpretativa diversa; l’ordinanza n. 214, invece, registra un caso «classico» di «diritto vivente» allorché si riscontrino «numerose pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione» univoche nel tratteggiare un orien-tamento interpretativo recepito anche dal Consiglio di Stato.
La sussistenza di un «diritto vivente» non è di per sé esclusa neppure quando, «anche nella più recente giurisprudenza di legittimità, emergano “dubbi e perplessità” riguardo alla coerenza con l’ordinamento vigente dell’indirizzo interpretativo» prevalente (sentenza n. 206).

9. La riunione dei giudizi
L’istituto della riunione, previsto dall’art. 15, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, ha avuto nel 2004 una assai frequente appli-cazione, come dimostra il dato di 94 decisioni, sulle 286 totali (pari, dunque, a quasi un ter-zo), che definiscono i giudizi instaurati da più di una ordinanza di rimessione.
La motivazione alla base della riunione è stata, nella maggior parte dei casi, quella della identità delle questioni (sentenze numeri 91, 168, 178, 207, 282, 339, ed ordinanze numeri 10, 11, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 66, 90, 104, 108, 141, 143, 165, 188, 189, 194, 212, 235, 293, 299, 309, 317, 332, 351, 352, 363, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 417, 420, 422, 442), in qualche caso veicolata anche dall’identità del giudice rimettente (si veda-no, in particolare, le ordinanze numeri da 322 a 331). Sono state più volte riunite questioni che presentavano una sostanziale identità (sentenze numeri 120, 204, 281, 382, ed ordinan-ze numeri 201, 208, 418, 433), ma anche una solo parziale identità (ordinanza n. 94) oppure che erano in parte identiche ed in parte affini (ordinanza n. 110), in parte identiche ed in parte connesse (sentenza n. 5), in parte identiche ed in parte analoghe (ordinanze numeri 80, 214 e 396).
In questo ambito, merita una particolare segnalazione la sentenza n. 120, resa a seguito della riunione di questioni affidate, per l’istruzione, a due diversi giudici relatori: corrispon-dentemente, la sentenza è stata redatta congiuntamente da questi due giudici, recando le firme di entrambi.
Non mancano, poi, casi di riunione basati sulla (per lo più «evidente») connessione (sen-tenze numeri 114, 161, 222, ed ordinanze numeri 266, 310) o sulla semplice analogia dalle questioni (ordinanze numeri 79, 275, 302, 393, 402, 408 e 409).
In qualche caso, a condurre alla riunione è stata l’identità dell’oggetto (sentenze numeri 219, 223, 430, ed ordinanze numeri 197, 226, 268, 349), o anche la parziale identità (sen-tenza n. 426), nonché l’identità dell’oggetto e, per altra parte, la connessione delle questioni (sentenza n. 257). In un caso (sentenza n. 316), la riunione è stata disposta alla luce della sostanziale omogeneità delle questioni sollevate.
Oltre ai casi di riunione, deve ricordarsi l’unico caso di separazione della causa, verifica-tosi in relazione ad una ordinanza di rimessione che, ponendo diverse questioni, è stata all’origine dell’ordinanza n. 23 e della sentenza n. 24. La tecnica della separazione, ampia-mente sperimentata a partire dal 2003 nel giudizio in via principale, ha dunque iniziato a trovare applicazione anche nel giudizio in via incidentale.

10. Il contraddittorio di fronte alla Corte (in particolare, l’intervento di terzi)
Nel 2004 è stata pienamente confermata la propensione all’intervento del Presidente del Consiglio «a difesa» delle disposizioni impugnate, analogamente a quanto constatabile per le Regioni le cui leggi fossero oggetto di una questione in via incidentale.
Da segnalare è un caso di intervento dell’Avvocatura generale dello Stato in rappresen-tanza «congiunta» del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Siciliana, in un giudizio che aveva ad oggetto tanto disposizioni legislative statali quanto disposizioni di fonte regionale (sentenza n. 76).
Meno frequente, ma comunque cospicua nel numero, è stata la costituzione di fronte alla Corte (di alcune) delle parti dei giudizi a quibus. Quando la costituzione è avvenuta ritual-mente, la causa è stata trattata in udienza pubblica, fatte salve relativamente poche eccezioni (si vedano, ad esempio, le ordinanze numeri 149 e 396).
Per quel che attiene all’intervento di soggetti diversi dalla difesa erariale o regionale e dalle parti del giudizio a quo, quattro sono stati i giudizi in cui ciò è avvenuto.
In quello concluso con la sentenza n. 281, l’intervento della Federconsumatori di Bolo-gna è stato spiegato in uno dei giudizi a quibus, in relazione ad una ordinanza di rimessione che ha posto una questione rivelatasi inammissibile per «l’evidente, e perciò stesso assor-bente, improponibilità della domanda» presentata nel giudizio principale.
Sono stati invece ammessi, con ordinanza letta in udienza pubblica, gli interventi di terzo spiegati nei giudizi conclusi con le ordinanze numeri 50 e 389.
Nel primo, relativo alla legittimità costituzionale della disciplina delle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è stato ritenuto ammissibile l’atto di intervento del CONI, in quanto, appunto, «destinatario per legge del provento della prestazione della cui costituzionalità si discute[va] e […] quindi […] titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio» (ordinanza letta all’udienza pubblica del 25 novembre 2003).
Nel secondo giudizio, avente ad oggetto la legittimità costituzionale della normativa concernente l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, sono intervenuti, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale genitore di un’alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio Bano, in qualità di presidente dell’associazione italiana genitori di Padova. La Corte, con l’ordinanza letta all’udienza pubblica del 26 ottobre 2004, ha ammesso l’intervento limitatamente al primo, in considerazione del fatto che «la posizione sostanziale fatta valere nel […] giudizio dal sig. Paolo Bonato in proprio e quale genitore dalla minore Laura Bonato appar[iva] qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costi-tuzionalità».
Un ulteriore caso di intervento di terzo, pur se parzialmente sui generis (non fosse altro per il soggetto intervenuto), è quello verificatosi nella causa definita con l’ordinanza n. 99. In un giudizio in via incidentale avente ad oggetto una disposizione legislativa regionale, ha infatti depositato un atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di so-stenere la fondatezza della questione di legittimità, all’uopo richiamando quanto già esposto in relazione ad altra questione riguardante il medesimo atto legislativo sollevata in via diret-ta dal Presidente del Consiglio dei ministri medesimo.

11. Le decisioni della Corte

11.1. Le decisioni processuali

A] Nel corso del 2004, tra le sentenze di inammissibilità adottate, alcune sono state mo-tivate in ragione dell’irrilevanza della questione (sentenze numeri 85, 114, 120, 161, 281 e 316). Il difetto constatato nella motivazione dell’ordinanza è stato alla base delle inammis-sibilità di cui alle sentenze numeri 107 e 315, il mancato esperimento dell’interpretazione adeguatrice ha fondato la decisione contenuta nella sentenza n. 219, mentre l’erroneità del tertium comparationis invocato è stato il profilo centrale dell’argomentazione che ha con-dotto alla sentenza n. 206.
Inammissibile è stata altresì dichiarata la questione di legittimità costituzionale sollevata da un rimettente non legittimato ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sen-tenza n. 254).
Infine, sono state ritenute inammissibili le questioni attraverso le quali i rimettenti, «po-stulando […] una operazione di “riempimento” dei contenuti della norma», giungevano ad una richiesta di modifica del diritto positivo che «si palesa[va] estranea, per il suo carattere apertamente “creativo”, ai poteri [della] Corte, rimanendo eventualmente affidata alla di-screzionalità del legislatore» (sentenza n. 382; analogamente, la sentenza n. 175 ha censura-to l’«abnormità» della richiesta formulata dal giudice a quo).
B] Nel novero delle decisioni processuali, le più numerose sono peraltro state quelle di manifesta inammissibilità.
Un siffatto dispositivo è stato adottato in conseguenza del sussistere di vizi nell’ordinanza di rimessione, principalmente dovuti a carenze nella motivazione (sentenze numeri 161, 222, 257 e 382, ordinanze numeri 45, 50, 51, 53, 59, 60, 61, 63, 79, 81, 89, 96, 99, 122, 126, 127, 130, 133, 143, 146, 149, 156, 159, 164, 169, 170, 174, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 210, 234, 235, 251, 252, 262, 264, 268, 291, 294, 302, 309, 333, 336, 343, 349, 352, 361, 362, 365, 366, 370, 371, 385, 391, 393, 415 e 418).
Altre decisioni di manifesta inammissibilità sono state motivate dall’irrilevanza della questione (sentenza n. 223 e ordinanze numeri 23, 88, 94, 105, 130, 214, 265, 268, 271, 276, 289, 299, 305, 310, 318, 332 e 375) e dall’erroneo utilizzo dei propri poteri interpreta-tivi da parte dei giudici a quibus (ordinanze numeri 92, 100, 142, 208, 215, 242, 279 e 305).
In altri casi, le ordinanze di manifesta inammissibilità sono state originate dal difetto di legittimazione del rimettente, derivante dalla natura dell’organo o dallo stadio del giudizio in cui si versava (ordinanze numeri 213, 357, 374, 392, 395, 405 e 434). Manifestamente inammissibili sono poi state dichiarate questioni viziate dall’inidoneità delle norme invocate a fungere come parametri (ordinanza n. 216) o dall’inidoneità delle norme impugnate ad es-sere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale di fronte alla Corte costituzionale (ordinanze numeri 66, 193 e 389).
Ancora, la manifesta inammissibilità ha colpito quelle questioni nelle quali si chiedeva alla Corte di esercitare la propria funzione attraverso soluzioni non definibili – con formula ormai classica – come «a rime obbligate» (ordinanza n. 359), o di incidere su sfere riservate alla discrezionalità legislativa (ordinanza numeri 121 e 368).
Infine, una identica sorte hanno avuto le questioni giunte allo scrutinio della Corte che fossero già «coperte» da precedenti decisioni di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 78) o di incostituzionalità (ordinanza n. 19).
C] Cospicuo è stato anche il numero di decisioni di restituzione degli atti ai giudici a quibus, sostanzialmente riconducibili a tre categorie: la prima concerne la restituzione mo-tivata da sopravvenienze legislative (sentenza n. 316 e ordinanze numeri 54, 64, 68, 79, 183, 184, 263, 293 e 299), la seconda l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituziona-le delle norme censurate o di parte di esse (rispettivamente, ordinanze numeri 152, 266, 351, ed ordinanze numeri 47, 77, 93, 111, 197, 363), la terza i casi (tutti relativi alla mede-sima fattispecie, quella cioè relativa alla convalida dell’arresto per il reato di trattenimento dello straniero sul territorio italiano) in cui alla sopravvenienza della decisione della Corte costituzionale è seguito un intervento legislativo di modifica della disciplina della materia (ordinanze numeri da 322 a 332, da 398 a 404, da 406 a 411 e 445).
Da notare è, poi, che con l’ordinanza n. 125 si è pronunciata la restituzione degli atti per il sopravvenire, non solo di una nuova normativa, ma anche di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.
D] Tra le decisioni processuali è sicuramente da annoverare anche l’ordinanza n. 165, con la quale sono state rinviate a nuovo ruolo alcune cause pendenti, in accoglimento della «richiesta di rinvio formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02», a tale decisione essendosi giunti in considerazione de «la sostanziale coincidenza fra il quesito di costituzionalità, attinente all’asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costitui[va] oggetto delle predette cause».

11.2. Le decisioni di rigetto
A] Le decisioni di rigetto sono state adottate, in grande maggioranza, con la forma dell’ordinanza di manifesta infondatezza. Tali pronunzie sono state motivate soprattutto at-traverso il riferimento all’erroneo presupposto interpretativo o all’erronea ricostruzione del quadro normativo o, ancora, alla impossibilità di incidere su ambiti riservati alla discrezio-nalità del legislatore (ordinanze numeri 83, 95, 97, 101, 108, 110, 123, 124, 130, 132, 133, 144, 145, 150, 151, 153, 158, 201, 202, 211, 214, 264, 265, 275, 277, 289, 290, 294, 317, 344, 346, 358, 383, 386, 396, 417, 418, 419, 433, 438 e 439); in questo tipo di decisioni, sono state frequenti le occasioni in cui la Corte si è espressamente rifatta a rationes deci-dendi di sue precedenti pronunzie (ex plurimis, ordinanze numeri 46, 87, 94, 104, 109, 115, 138, 163, 181, 226, 248, 297, 300, 349, 350, 355, 421, 441 e 442).
Meno numerose, ma comunque non esigue, sono state le ordinanze di manifesta infonda-tezza che hanno fatto seguito a precedenti declaratorie di infondatezza (ordinanze numeri 41, 67, 80, 84, 121, 170 e 420) oppure di manifesta infondatezza di identiche o analoghe questioni (rispettivamente, ordinanze numeri 10, 20, 61, 65, 90, 102, 139, 141, 157, 171, 212, ed ordinanze numeri 11, 52, 55, 56, 57, 82, 128, 209, 292, 301, 302, 377, 387, 422, 443).
B] Delle decisioni di rigetto adottate nella forma di sentenze, soltanto cinque hanno pre-sentato il dispositivo tipico delle decisioni interpretative (sentenze numeri 44, 62, 86, 148 e 413). Delle restanti sentenze, peraltro, molte si sono articolate attraverso una (re)interpretazione delle disposizioni impugnate, giungendo in tal modo ad esiti sostanzial-mente analoghi a quelli propri di una decisione interpretativa di rigetto (si segnalano, ex plurimis, le sentenze numeri 28, 120, 230 e 231).
Nell’ambito delle decisioni di rigetto, merita una segnalazione la sentenza n. 155, con la quale la Corte, tornando ad occuparsi delle norme che prevedono la sospensione – e la pro-roga della sospensione – della procedura esecutiva per il rilascio degli immobili, ha ribadito, insieme con l’infondatezza, il monito al legislatore già espresso nella sentenza n. 310 del 2003, rilevando, in particolare, che ove le scelte legislative «dovessero ulteriormente segui-re la logica fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità co-stituzionale […], anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento».
Un (ulteriore) invito al legislatore affinché intervenga al fine di modificare il diritto posi-tivo è contenuto, invece, nell’ordinanza n. 377, che richiama alcuni precedenti statuizioni in tema di sanzioni disciplinari pecuniarie a carico dei notai.

11.3. Le decisioni di accoglimento
A] Nel corso del 2004, sono state pronunciate ventitré sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale. Di queste, sono soltanto cinque quelle che si pronunciano in senso caducatorio di una intera disposizione (sentenze numeri 24, 114, 204, 282 e 315). Per quanto peculiare, appare sostanzialmente riconducibile al genus dell’accoglimento tout court anche la sentenza n. 147, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, primo comma, del codice di procedura civile, «ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all’art. 11 del codice di procedura pe-nale».
Più numerose sono le decisioni manipolative, e segnatamente quelle additive, id est quel-le che nel dichiarare l’incostituzionalità di una disposizione «nella parte in cui non prevede» un determinato contenuto, «aggiungono» ad essa significati normativi (sentenze numeri 35, 98, 113, 206, 222, 245, 253 e 367). Quasi equivalenti, sul piano numerico, sono state le de-cisioni di tipo ablatorio (o di accoglimento parziale), che cioè dichiarano l’incostituzionalità della disposizione «nella parte in cui prevede» un certo contenuto (sentenze numeri 135, 186, 223, 334, 335 e 339).
Sono state altresì rese alcune sentenze sostitutive, che censurano una disposizione «nella parte in cui prevede [un contenuto] anziché [un altro]» (sentenze numeri 204, 224 e 426); una decisione sostitutiva leggermente diversa rispetto al modello classico è quella contenuta nella sentenza n. 281, nella quale la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è stata pronunciata «nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice am-ministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi com-prese quelle relative al risarcimento del danno».
B] Con precipuo riguardo agli effetti nel tempo delle pronunzie di illegittimità costitu-zionale, da segnalare, per la sua peculiarità, è la sentenza n. 426, la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Tale articolo è stato introdotto dalla legge n. 248 del 2000; originariamente, esso puniva con sanzione penale la condotta di chi, a fini fraudolenti, produceva, poneva in vendita, im-portava, promuoveva, installava, modificava, utilizzava per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizio-nato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Il succes-sivo decreto legislativo n. 373 del 2000, tuttavia, aveva previsto, limitatamente ai compor-tamenti attinenti alla commercializzazione dei dispositivi illeciti, non più la sanzione pena-le, ma la sanzione amministrativa, lasciando la sanzione penale per la sola utilizzazione dei dispositivi.
Questa situazione di distonia del sistema è poi stata eliminata dalla legge n. 22 del 2003, la quale ha previsto che ai comportamenti illeciti di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 «si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
È residuata, però, la situazione di distonia per i fatti commessi sotto la disciplina del de-creto legislativo n. 373 del 2000 (che regola anche i fatti anteriormente puniti dall’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248 del 2000, in quanto norma più favorevole ai sensi dell’art. 2 del codice penale) fino all’entrata in vigore della legge n. 22 del 2003. Per eliminare questa anomalia, la Corte costituzionale ha dunque reso una de-cisione i cui effetti nel tempo sono stati circoscritti al periodo anteriore alla modifica legi-slativa che aveva eliminato – ma solo pro futuro – l’incostituzionalità: l’art. 171-octies della legge n. 633 del 1941, è stato così dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dalla [sua] entrata in vigore […] fino all’entrata in vi-gore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 […], puni[va] con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 […], l’utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodifica-zione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale».
C] Per quanto attiene alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale consequenziali rese ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, consta, nel 2004, una sola decisione: la Cor-te, nella sentenza n. 24 ha dichiarato principaliter l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il quale, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispo-neva la sospensione, dall’entrata in vigore della legge, dei processi penali in corso nei con-fronti dei soggetti di cui al comma 1 (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei mini-stri, Presidente della Corte costituzionale), in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla ces-sazione delle medesime; in via consequenziale, sono stati dichiarati incostituzionali i commi 1 e 3 del medesimo art. 1, all’uopo rilevandosi che «la disposizione direttamente impugnata si inseri[va] in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda[va] i primi due commi – che si riferi[va]no, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibili-tà a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso –, [erano] dirette alla medesima, sostanziale finalità, [avevano] lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entra[va]no in contrasto con gli stessi precetti costituzionali» (la declaratoria ha colpito an-che il comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non aveva alcuna autonomia applicativa).

12. I rapporti tra il giudizio di legittimità costituzionale ed il giu-dizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum abro-gativo (rinvio)
Su questo specifico aspetto, si rinvia a quanto verrà detto infra, al cap. V, in merito alla sentenza n. 25.



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