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Relazione
in occasione della conferenza stampa del Presidente Valerio Onida
6. L’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche
Una tra le decisioni della Corte che più hanno attirato l’attenzione
dell’opinione pubblica è certamente quella resa con l’ordinanza
n. 389, in tema di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche.
Il giudice rimettente aveva impugnato gli articoli 159 e 190 del decreto
legislativo 16 a-prile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, «come
specificati», rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella
C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dall’art. 118 del regio
decreto 30 aprile 1924, n. 965, fornissero fondamento legislativo ad un
obbligo – contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di
laicità dello Stato – di esposizione del Croci-fisso in ogni aula
scolastica delle scuole elementari e medie.
Veniva inoltre impugnato l’art. 676 del decreto legislativo n. 297 del
1994 sul presuppo-sto che a tale disposizione, che sancisce l’abrogazione
delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili
con esso, dovesse farsi risalire la permanente vi-genza delle due norme
regolamentari citate, dopo l’emanazione dello stesso testo unico.
I presupposti da cui il giudice a quo muoveva sono stati dalla Corte dichiarati
erronei. I precitati articoli 159 e 160, infatti, «si limitano a
disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici,
rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie», con
il che nessun rapporto di specificazione può essere rintracciato
tra questi e le disposi-zioni regolamentari indicate, che, dal canto loro,
si riferiscono «alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto
del Re», ma non si occupano «dell’arredamento delle aule».
In ordine all’altro profilo evocato nell’ordinanza di rimessione, la Corte
ha sottolineato come non possa ricondursi all’art. 676 del decreto legislativo
n. 297 del 1994 l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari
richiamate, «poiché la eventuale salvezza, ivi prevista,
di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può
concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari,
essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo».
In ragione di tali considerazioni, la questione di costituzionalità
sollevata è stata dichia-rata manifestamente inammissibile, in
quanto «frutto di un improprio trasferimento su di-sposizioni di
rango legislativo» di una questione di legittimità in realtà
concernente norme prive di forza di legge (sul punto, si veda anche supra,
parte I, cap. I, par. 6).
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