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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Annibale Marini
Sezione II
La fase del merito
1. Premessa
Nel corso del 2005, la Corte ha reso 23 decisioni in sede di conflitto
tra poteri dello Stato. In esse possono riscontrarsi molteplici profili
di interesse per quanto attiene agli aspetti processuali.
2. I soggetti del conflitto
Sul totale delle decisioni, ben 21 hanno avuto origine da un ricorso di
un organo della magistratura giudicante, e segnatamente un tribunale (sentenze
numeri 28, 88, 146, 164 e 204, ed ordinanze numeri 42, 43, 61, 76, 290,
308 e 326), una corte d’appello (sentenze numeri 79, 193 e 235, ed ordinanza
n. 327), un giudice per le indagini preliminari presso il tribunale (sentenze
numeri 38 e 223) ed un giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale
(sentenze numeri 176 e 267, ed ordinanze numeri 76 e 143). In questi casi,
oggetto del conflitto sono state delibere di insindacabilità delle
opinioni espresse da parlamentari, per cui il soggetto resistente è
stato individuato nella Camera dei deputati (sentenze numeri 28, 79, 88,
146, 164, 193, 204, 223 e 235, ed ordinanze numeri 42, 43, 61, 76, 143
e 326) o nel Senato della Repubblica (sentenze numeri 176 e 267, ed ordinanze
numeri 290, 308 e 327). In un caso, Camera e Senato sono stati entrambi
resistenti, in conseguenza dell’avvenuta impugnazione di una molteplicità
di delibere di insindacabilità rese da entrambe le camere (sentenza
n. 38).
Due decisioni hanno riguardato vicende di natura diversa. La sentenza
n. 284 ha deciso il conflitto che era stato dichiarato ammissibile con
l’ordinanza n. 116 del 2005, in cui il Consiglio superiore della magistratura
era il ricorrente e la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica
ed il Presidente del Consiglio dei ministri le controparti.
La sentenza n. 451 ha deciso i due conflitti dichiarati ammissibili con
le ordinanze numeri 185 e 186 del 2005. Proposti entrambi dalla Camera
dei deputati, avverso il Tribunale di Milano (non costituitosi), i conflitti
hanno visto la costituzione del Senato della Repubblica.
In cinque occasioni, hanno spiegato atti di intervento soggetti diversi
da quelli che la Corte costituzionale, in sede di ammissibilità,
aveva individuato come destinatari della notifica del ricorso e dell’ordinanza
di ammissibilità del medesimo. In tre casi, l’improcedibilità
del giudizio ha reso pleonastica ogni valutazione in ordine all’ammissibilità
dell’intervento del parlamentare le cui dichiarazioni erano oggetto del
procedimento che avevano dato origine al conflitto (ordinanze numeri 76,
on. Butti, e 290, sen. Dell’Utri) ovvero della parte offesa del procedimento
medesimo (ordinanze numeri 290 e 327, dott. Onorato).
Nel quarto caso, la valutazione è stata preclusa dalla tardività
dell’atto di intervento del soggetto privato cui le disposizioni legislative
impugnate si sarebbero applicate (sentenza n. 284).
La Corte ha dunque avuto modo di pronunciarsi soltanto con riguardo ai
due interventi spiegati dal parlamentare imputato nei procedimenti i cui
atti erano oggetto di impugnazione (on. Previti) nei conflitti decisi
con la sentenza n. 451. Dalla distinzione tra il giudizio comune ed il
conflitto interorganico, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente
a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali
della Camera, ad opera dei provvedimenti impugnati, la Corte ha dedotto
«direttamente» l’inammissibilità degli interventi.
In tal senso, è stato evidenziato che «il principio generale
secondo cui nel giudizio per conflitto la legittimazione spetta soltanto
agli organi dei poteri confliggenti subisce un’unica deroga quando (ma
non [era] il caso di specie) l’esito di tale giudizio possa definitivamente
pregiudicare le posizioni di un soggetto ad esso estraneo». D’altro
canto il prosieguo del giudizio penale in questione, sotto nessun profilo
avrebbe potuto considerarsi come «giudizio di ottemperanza»
del giudicato costituzionale, «ostando a tale configurazione le
differenze oggettive e soggettive esistenti fra il processo costituzionale
e quello penale» (dell’inammissibilità degli interventi si
è dato conto, oltre che in motivazione, anche nel dispositivo della
sentenza).
3. I profili oggettivi
Per quanto attiene ai profili oggettivi del conflitto, le deliberazioni
di insindacabilità delle opinioni espresse, validamente impugnabili
per costante giurisprudenza, non hanno posto particolari problemi. Può
segnalarsi, a tal riguardo, la sentenza n. 267, che ha respinto l’eccezione
di inammissibilità fondata sul rilievo che il ricorso , investendo
contestualmente due deliberazioni adottate nel corso della medesima seduta,
nei confronti di due senatori, sarebbe risultato per ciò solo carente
di un distinto e motivato riferimento alla posizione di ciascuno dei due
parlamentari. Riprendendo precedenti affermazioni, la Corte ha evidenziato
la necessità di valorizzare, «più che il profilo meramente
“formale” della mancata corrispondenza numerica tra le deliberazioni investite
dalla richiesta di annullamento ed i ricorsi all’uopo proposti dall’autorità
giudiziaria, quello “sostanziale” della sufficiente descrizione, nell’atto
di promovimento del conflitto, delle specifiche dichiarazioni attribuibili
ai singoli deputati o senatori, e quindi della sua idoneità a consentire
la verifica del nesso funzionale tra siffatte dichiarazioni e l’esercizio
di funzioni parlamentari» (in tal senso, implicitamente, anche la
sentenza n. 38).
Altra decisione di interesse è la sentenza n. 204, con cui si è
dichiarato improcedibile il conflitto per sopravvenuta carenza di interesse
alla pronuncia da parte dei soggetti confliggenti, a seguito dell’intervenuta
remissione di querela, accettata dall’imputato, e della conseguente sentenza
di non doversi procedere. L’esame del ricorso per conflitto è risultato,
pertanto, precluso, quanto al merito della spettanza delle attribuzioni
costituzionalmente garantite e quanto ai dedotti profili di inammissibilità».
La inattualità dell’interesse al conflitto è stata invece
esclusa nella sentenza n. 235. Di fronte al ricorso promosso da una corte
d’appello, la camera resistente ha eccepito l’omesso chiarimento in ordine
alla avvenuta sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado,
sostenendo che ciò avrebbe avuto rilievo perché, «ove
l’efficacia della predetta sentenza fosse tuttora perdurante, in punto
di accertamento della esimente di cui all’art. 68, primo comma, Cost.,
ne [sarebbe risultata] preclusa la configurabilità di un interesse
attuale e concreto alla elevazione del conflitto». La Corte ha replicato
che l’eventuale efficacia esecutiva interinale della sentenza appellata
non incideva sul giudizio di impugnazione e, di conseguenza, non precludeva
l’esame della controversia da parte del giudice d’appello.
Contestualmente, la camera resistente adduceva l’incidenza sull’esito
del conflitto della sopravvenuta legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni
per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
In particolare, l’art. 3, comma 1, di tale legge avrebbe introdotto «nuovi
fattori di valutazione in ordine alla estensione della garanzia dell’insindacabilità»,
con conseguente necessità della restituzione degli atti al giudice
ricorrente per una rivalutazione della perdurante sussistenza dei presupposti
per l’elevazione del conflitto. Nel respingere tale prospettazione, la
Corte riprendeva precedenti statuizioni con cui aveva precisato che la
sopravvenienza, nelle more del giudizio, del citato art. 3, comma 1, non
comportava la necessità di una rivalutazione da parte del giudice
ricorrente della effettiva sussistenza dei presupposti per l’elevazione
del conflitto, perché la norma sopravvenuta, nonostante la più
ampia formulazione lessicale, non innovava rispetto all’art. 68, primo
comma, della Costituzione, ma si limitava a rendere esplicito il contenuto
di tale disposizione.
Nella sentenza n. 451, chiamata a giudicare su alcuni atti giurisdizionali
che si ritenevano lesivi delle attribuzioni delle camere in conseguenza
della mancata considerazione del «legittimo impedimento» dell’imputato
parlamentare a partecipare ad udienze per concomitanti impegni presso
il Parlamento, la Corte ha rilevato che, tra l’esigenza di speditezza
dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni
parlamentari, «aventi entrambe fondamento costituzionale»,
«si può determinare un’interferenza suscettibile di incidere
sulle attribuzioni costituzionali di un soggetto estraneo al processo
penale e, in particolare, sull’interesse della Camera di appartenenza
a che ciascuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione
ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno».
Da tale affermazione, deriva che «il giudice non può limitarsi
ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova
del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un
soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come la Corte
ha rilevato) ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in
modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari».
Alla luce di tali principî, sono stati esaminati i provvedimenti
impugnati, anche attraverso un vaglio delle motivazioni che essi recavano,
sottolineando come, se il sindacato sulle motivazioni di tipo processuale
«compete esclusivamente al giudice del processo penale», non
altrettanto poteva dirsi in ordine alle motivazioni nelle quali, «pur
in presenza di una situazione di potenziale conflitto con le attribuzioni
costituzionali della Camera, soggetto estraneo al giudizio penale»,
siffatte attribuzioni non erano state tenute adeguatamente in conto.
Infine, la sentenza n. 284, sciogliendo la «riserva» formulata
nell’ordinanza n. 116 (v. supra, sez. I, par. 3), ha deciso nel senso
dell’inammissibilità il conflitto interorganico sollevato dal Consiglio
superiore della magistratura per la lesione delle proprie attribuzioni
costituzionali, in relazione agli articoli 77, 97, 105 Cost., nonché
al principio di leale collaborazione, ad opera dell’art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
nonché dell’art. 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n.
66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego
a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio
2004, n. 126, «nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza
procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato
prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente
cessato, a causa di tale pendenza, dall’ordine giudiziario, e laddove
stabiliscono che a questi venga conferita, in casi di anzianità
non inferiore a dodici anni nell’ultima funzione esercitata, una funzione
di livello immediatamente superiore, previa valutazione della sola anzianità
di ruolo e delle attitudini desunte dalle ultime funzioni esercitate,
e, nel caso di anzianità inferiore, una funzione, anche in soprannumero,
dello stesso livello».
Anche se, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 457 del 1999), l’ammissibilità del conflitto tra poteri
dello Stato «non può essere negata sulla sola base della
natura legislativa degli atti ai quali venga ascritta, dal ricorrente,
la lesione delle attribuzioni costituzionali in gioco», la Corte
ha precisato (sulla scia della sentenza n. 221 del 2002) che deve, comunque,
«escludersi, nella normalità dei casi, l’esperibilità
del conflitto tutte le volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva
la lesione delle competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato
nel giudizio incidentale». Conformemente, nell’ordinanza n. 343
del 2003, si è riconosciuto che «il conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato è configurabile anche in relazione ad atti
di rango legislativo “ove da essi possano derivare lesioni dirette all’ordine
costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un
giudizio nel quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa
essere sollevata la questione di legittimità costituzionale in
via incidentale”».
Nella sentenza n. 284 la Corte ha ritenuto non sussistente «alcuna
valida ragione» per discostarsi dall’orientamento invalso, ribadendo
così che «il conflitto avverso atto legislativo è
sollevabile, di norma, da un potere dello Stato solo a condizione che
non sussista la possibilità, almeno in astratto, di attivare il
rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale
nell’ambito di un giudizio comune».
Nel caso di specie, risultava, dunque, determinante «la circostanza
che il CSM, nel corso di uno dei giudizi comuni che po[tevano] essere
attivati dagli interessati a seguito dell’adozione, da parte dello stesso
CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme de quibus, o comunque a seguito
dell’inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali provvedimenti,
dispone[sse] della possibilità di eccepire, in via incidentale,
l’illegittimità costituzionale delle norme legislative presentate
[…] come asseritamente lesive delle proprie attribuzioni». E proprio
la possibilità che le disposizioni contestate fossero scrutinate
in via incidentale nel corso di simili giudizi ha comportato l’inevitabile
dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione.
4. Il ricorso per conflitto
Numerose sono state, nel corso del 2005, le prese di posizione della Corte
(peraltro tutte confermative di orientamenti già enunciati) in
ordine ai requisiti indefettibili affinché il conflitto di attribuzione
sia validamente instaurato.
Innanzi tutto, per quanto attiene al rispetto della cadenza temporale
degli adempimenti delineati nell’ordinanza di ammissibilità, in
un caso si è constatata la tardività della notifica del
ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità (sentenza n. 88).
La peculiare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato contempla, infatti, l’avvio, rimesso all’iniziativa della parte
interessata, di due distinte ed autonome fasi procedurali, destinate a
concludersi, la prima, con la preliminare e sommaria delibazione circa
l’ammissibilità del conflitto e, la seconda, con la pronuncia sul
merito, oltre che con il definitivo giudizio sull’ammissibilità.
Su questa base, è onere del ricorrente, a conclusione della prima
fase ed affinché si possa aprire la seconda, provvedere alla notificazione
del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità, entro il termine
da quest’ultima fissato. In proposito, la Corte, richiamando i propri
precedenti, ha affermato che – sussistendo, in generale, «l’esigenza
costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in
termini certi non rimessi alle parti confliggenti» – tale termine
«è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva
dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio
stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti
davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui
all’art. 22, legge n. 87 del 1953».
La medesima ratio decidendi ha connotato gli 8 casi nei quali si è
verificato un deposito tardivo del ricorso con la prova delle avvenute
notifiche presso la cancelleria della Corte (ordinanze numeri 42, 43,
61, 76, 290, 308, 326 e 327). La perentorietà del termine per il
deposito non è suscettibile di deroghe, a nulla rilevando, in proposito,
il fatto che il decorso dei termini sia maturato durante la sospensione
feriale di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n.
742, «poiché tale sospensione non si applica ai processi
davanti [alla] Corte, come affermato da costante giurisprudenza»
(così l’ordinanza n. 76; conformemente, l’ordinanza n. 43).
Questo orientamento ha reso ininfluente l’istanza presentata da un tribunale
ricorrente che, ricevuta comunicazione relativa alla trattazione in camera
di consiglio del ricorso depositato fuori termine, ha chiesto alla Corte
di valutare nel merito il ricorso stesso, «poiché la tardività
del deposito non [avrebbe potuto] addebitarsi alla struttura giudiziaria
cui appart[eneva] il Tribunale ma agli ufficiali giudiziari di Roma, l’operato
dei quali sarebbe [stato] sottratto al potere di intervento dell’ufficio
ricorrente» (ordinanza n. 290).
Analogo esito ha avuto il conflitto deciso con l’ordinanza n. 143. Il
ricorrente riproponeva un conflitto di attribuzione già dichiarato
ammissibile e non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti
adempimenti, adducendo che l’identità tra i due conflitti sarebbe
ininfluente. Disattendendo tale prospettazione, la Corte si è richiamata
alle affermazioni di cui alla sentenza n. 116 del 2003 (poi successivamente
ribadite), ai termini delle quali le finalità e particolarità
dell’oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato fanno
emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87,
«l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato,
sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»,
ragion per cui non è consentito mantenere indefinitamente in sede
processuale una situazione di conflittualità tra poteri, procrastinando
così ad libitum il ristabilimento della «certezza e definitività»
dei rapporti.
L’esigenza di «tempi certi» non può tuttavia produrre
preclusioni derivanti dalla fase processuali in cui si versi nel giudizio
da cui il conflitto trae origine. La sentenza n. 235 ha in tal senso respinto
una eccezione di inammissibilità dedotta sull’assunto che, poiché
il giudice di primo grado «si [era] puntualmente conformato alla
delibera camerale di insindacabilità, addivenendo per conseguenza
ad una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità della domanda
risarcitoria avanzata nei confronti del parlamentare», si doveva
ritenere «che il potere di attivare un conflitto di attribuzione
nei confronti della delibera menzionata non [fosse] più esercitabile
da parte dell’autorità giurisdizionale», perché «definitivamente
consumato a seguito della decisione del giudice di primo grado di conformarsi
alla delibera d’insindacabilità intervenuta nelle more di tale
giudizio».
La Corte ha evidenziato l’erroneo presupposto concernente la consumazione
in primo grado del potere di sollevare il conflitto da parte del giudice.
Questo assunto, infatti, contrasta con il principio secondo cui «il
giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo dell’impugnazione,
ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere
di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del
decidere»: «da tale principio e dall’assenza, nella legge
11 marzo 1953, n. 87 […], di un termine decadenziale per la proposizione
dei conflitti interorganici consegue che anche il giudice d’appello è
competente a esprimere in via definitiva la volontà del potere
cui appartiene […] ed è legittimato a proporre un conflitto non
sollevato dal giudice di primo grado».
Né, a sostegno dell’eccezione, poteva addursi l’argomento secondo
cui nel nostro ordinamento costituzionale sussisterebbe il principio «di
“favorire al massimo”, attraverso la cooperazione tra gli organi interessati
al conflitto, la composizione extragiudiziaria delle relative controversie;
con la conseguenza che ove la situazione di conflittualità sia
“oramai palesata”, sorge la necessità che il contrasto si concluda
entro limiti temporali certi», così che non sarebbe «pensabile
che la facoltà di reazione nei confronti dell’atto parlamentare
da parte degli organi giudiziari possa tranquillamente protrarsi per tutti
i gradi di giudizio»: a smentire questo rilievo, oltre all’assenza
di un termine decadenziale, doveva constatarsi che «anteriormente
all’instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte i tempi processuali
sono solo quelli scanditi dalle regole proprie del processo nel quale
il conflitto insorge».
Con riferimento alla forma dell’atto di promuovimento, la sentenza n.
193, in ossequio ad una giurisprudenza consolidata, ha respinto l’eccezione
di irricevibilità del conflitto proposta, nell’atto di costituzione
in giudizio, dalla Camera dei deputati, in quanto «l’utilizzazione
della forma dell’ordinanza, in luogo di quella del ricorso, per sollevare
il conflitto di attribuzioni non ne determina l’irricevibilità
(né l’inammissibilità) quando l’atto “abbia i requisiti
di sostanza del ricorso” (da ultimo, sentenza n. 298 del 2004); né
v’è ragione per rivedere una giurisprudenza che fa applicazione
in quello costituzionale di un principio generale del processo».
La Corte ha ulteriormente precisato che «l’utilizzazione della forma
dell’ordinanza non implica, di per sé, l’inosservanza delle prescrizioni
di cui all’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale».
Relativamente ai contenuti del ricorso, la sentenza n. 38 ha dichiarato
inammissibile il conflitto in quanto il ricorso non era sorretto da motivazione
sufficiente, potendosi anzi riscontrare un difetto di coerenza ed una
genericità della stessa.
Il giudice ricorrente incorreva in una contraddizione in quanto, da un
lato, poneva in rilievo la circostanza che le dichiarazioni rese extra
moenia dai parlamentari erano di molto anteriori alla delibera camerale,
mostrando così di considerare rilevante la circostanza che quelle
dichiarazioni riguardassero la richiesta di autorizzazione all’esecuzione
di misure restrittive della libertà personale a carico di un altro
parlamentare; dall’altro, il ricorrente notava come le dichiarazioni pronunciate
dai querelati non fossero legate da alcun nesso funzionale con l’esercizio
delle funzioni parlamentari, spostando quindi il problema su un piano
ben diverso rispetto a quello evocato in precedenza, quello cioè
secondo cui le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della
sede parlamentare fruiscono della garanzia di cui al primo comma dell’art.
68 Cost. solo se divulghino o riproducano atti già compiuti dal
dichiarante nell’esercizio delle sue funzioni.
Oltre che contraddittorie, le argomentazioni del ricorrente erano «del
tutto generiche», anche perché accomunavano «in una
valutazione indifferenziata e priva di specificità le posizioni
dei cinque parlamentari querelati, senza considerare che le loro dichiarazioni
erano state rese in momenti distinti, avevano contenuti disomogenei e
la loro insindacabilità era stata dichiarata da cinque diverse
deliberazioni, quattro della Camera e una del Senato».
Anche nella sentenza n. 79, si è dichiarata l’inammissibilità
del ricorso avverso una delibera di insindacabilità, in quanto
esso non conteneva «una compiuta esposizione dei fatti, non solo
perché non [venivano] riportate le frasi pronunciate dal deputato
[…] – frasi che assum[eva]no importanza fondamentale ai fini dell’accertamento
dell’eventuale nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le
frasi [avrebbero potuto] essere la divulgazione –, ma soprattutto perché,
in luogo delle parole pronunciate […], [venivano] espresse valutazioni
circa l’incidenza lesiva delle dichiarazioni del deputato […]».
Ora, sebbene le frasi pronunciate fossero riprodotte nella deliberazione
di insindacabilità allegata al ricorso, ciò che rendeva
il ricorso inammissibile non era soltanto l’aver omesso di riprodurre
quelle frasi nel ricorso, «bensì la loro sostituzione con
una libera rielaborazione ad opera dell’autorità giudiziaria ricorrente».
Ne risultava, infatti, «una impropria sovrapposizione tra l’oggettiva
rilevanza delle opinioni espresse dal deputato […] e l’interpretazione
soggettiva che ne [era] stata data, che interferi[va] con l’accertamento
del nesso funzionale tra le frasi pronunciate […] e gli eventuali atti
parlamentari tipici di cui le frasi stesse [avrebbero potuto] essere la
divulgazione esterna». In definitiva, «la mancanza di una
compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto di attribuzione
si traduce[va], a norma degli articoli 37 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che [doveva] conseguentemente
essere dichiarato inammissibile».
Analogamente, nella sentenza n. 267, anch’essa avente ad oggetto delibere
di insindacabilità delle opinioni espresse, si è censurata
l’omessa precisazione circa quale fosse il comportamento addebitato ai
senatori imputati, atteso che né la loro posizione risultava adeguatamente
differenziata rispetto a quella degli altri coimputati nei medesimi reati,
né risultava specificata la natura (morale o materiale) del contributo
recato dai predetti parlamentari a titolo di concorso nella realizzazione
delle fattispecie criminose oggetto di contestazione.
Il ricorso, in effetti, si limitava «a riprodurre sic et simpliciter
il contenuto dei capi di imputazione riportati nella richiesta di rinvio
a giudizio». Dalla lettura del ricorso non era dunque dato comprendere
se quello posto in essere dai due parlamentari consistesse in un concorso
materiale ovvero morale, e quindi se essi, lungi dall’operare come autori
o complici nella realizzazione delle fattispecie suddette, avessero comunque
suscitato o rafforzato il proposito criminoso, mantenendo in tal modo
il loro contributo alla realizzazione «collettiva» del reato
entro limiti astrattamente idonei ad essere ricompresi nella manifestazione
di una opinione.
A fronte di tale indeterminatezza, mancava «in radice» la
possibilità di stabilire se quella ascrivibile a ciascuno dei due
parlamentari fosse la realizzazione di un comportamento di carattere materiale
o la manifestazione di una opinione, «rimanendo così preclusa
la possibilità di valutare se ricorrano le condizioni per l’operatività
della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione».
Eccezioni inerenti alla formulazione dell’atto introduttivo del conflitto
sono state invece disattese nella sentenza n. 146.
Con una prima eccezione, la resistente denunciava sia il mancato richiamo,
da parte del ricorrente, delle disposizioni costituzionali relative alle
attribuzioni dell’autorità giudiziaria, che sarebbero state violate,
sia la circostanza che lo stesso ricorrente non avesse lamentato una specifica
menomazione delle anzidette attribuzioni, limitandosi ad evidenziare «supposti
motivi di illegittimità della delibera camerale». Si assumeva,
in secondo luogo, che il ricorso per conflitto fosse privo di «sufficiente
chiarezza […] in ordine al thema decidendum», atteso che le censure
da esso mosse non avrebbero riguardato la delibera di insindacabilità
nella sua interezza, ma solo parte di essa.
Ad avviso della Corte, tuttavia, «il ricorso proposto non genera[va]
incertezza»: risultava, infatti, «chiara ed univoca – al di
là di ogni formale evocazione dei relativi parametri costituzionali
– la denuncia di menomazione delle attribuzioni funzionali, ritenuta dal
giudice ricorrente»; risultava altresì completo il petitum,
articolato tanto nella richiesta alla Corte di una pronuncia di non spettanza
alla Camera dei deputati della valutazione contenuta nella deliberazione
assunta, quanto nell’esplicita domanda di annullamento della stessa.
D’altra parte, la stessa Corte, nella sentenza n. 28 (confermata, dalla
sentenza n. 164), ha sottolineato come l’indicazione del petitum, «pur
ovviamente necessaria a pena di inammissibilità del ricorso»,
«non richied[a] certo l’adozione di formule predeterminate, essendo
al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio
generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a
palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di
richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato» (nella specie, la stessa richiesta di una
pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità
doveva ritenersi compresa, «alla stregua dei generali canoni ermeneutici»,
sia nella volontà di promuovere il conflitto che nella richiesta
di annullamento della delibera adottata dall’Assemblea).
5. La riunione dei giudizi
Con la sentenza n. 451 sono stati decisi due conflitti, sollevati dalla
Camera dei deputati nei confronti di due diverse sezioni del Tribunale
di Milano. Alla base della riunione è stata rilevata la circostanza
che i due giudizi per conflitto ponessero «questioni in gran parte
analoghe».
6. Le decisioni della Corte
Delle 23 decisioni rese, 14 sono sentenze e 9 ordinanze.
Tra queste ultime si annoverano gli 8 casi in cui il giudizio è
stato dichiarato improcedibile per tardività del deposito del ricorso
con la prova delle avvenute notifiche (ordinanze numeri 42, 43, 61, 76,
290, 308, 326 e 327). La nona ordinanza reca un dispositivo di inammissibilità
derivante dalla riproposizione di un conflitto non coltivato (ordinanza
n. 143).
Tra le sentenze, 6 definiscono il giudizio senza scendere nel merito.
Si tratta della sentenza n. 88, che dichiara improcedibile il giudizio
per tardiva notifica del ricorso alle controparti, e della sentenza n.
204, nella quale l’improcedibilità deriva dal sopravvenuto difetto
di interesse alla pronuncia.
In quattro sentenze, le pronunce di inammissibilità derivano dalla
inidoneità dell’atto impugnato ad essere oggetto del conflitto
(sentenza n. 284) o da vizi concernenti il contenuto del ricorso (sentenze
numeri 38, 79 e 267).
Delle 8 decisioni di merito, soltanto una è stata di infondatezza
(sentenza n. 223), mentre tutte le altre, accogliendo il ricorso, hanno
condotto all’annullamento degli atti impugnati (sentenze numeri 28, 146,
164, 193, 235 e 451). Peculiare è, peraltro, il decisum della sentenza
n. 451, che reca annullamenti «nei limiti di cui in motivazione».
In conseguenza della rilevata non spettanza al giudice del potere di formulare
le affermazioni lesive delle attribuzioni costituzionali della Camera
dei deputati, la Corte ha evidenziato che «gli effetti caducatori
della dichiarazione di non spettanza [dovevano] limitarsi ai provvedimenti,
o alle parti di essi, che [fossero] stati riconosciuti lesivi degli interessi
oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione».
Ne derivava che una delle ordinanze impugnate doveva essere annullata
nella sua totalità, «essendo sorretta da una motivazione
costituita esclusivamente dalle affermazioni lesive», mentre le
altre ordinanze, in quanto «fondate su distinte linee argomentative,
taluna delle quali di tipo processuale e quindi estranee al giudizio per
conflitto di attribuzione», dovevano essere caducate limitatamente
alle parti di cui era stata affermata la lesività. La Corte ha
ritenuto che sarebbe spettato poi al giudice penale «rilevare, alla
stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale esistenza
di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati». Nessuna pronunzia
di annullamento è stata, infine, emessa nei confronti delle sentenze
impugnate, «non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede
di conflitto di attribuzione».
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