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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Annibale Marini
Sezione II
I rapporti etico-sociali
1. Il diritto alla salute
Sul diritto alla salute va in primo luogo richiamata la sentenza n. 432
(già citata nelle parti dedicate rispettivamente al principio personalistico
e alla condizione giuridica dello straniero) nella quale la Corte, ricordando
di aver reiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti
sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente
condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente
protetti, salva, comunque, la garanzia di “un nucleo irrinunciabile del
diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile
della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione
di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione
di quel diritto”», ha affermato che «questo “nucleo irriducibile”
di tutela della salute quale diritto della persona deve perciò
essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione
rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato,
pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio
dello stesso».
Dunque «anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato “ha
diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili
ed urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 (del d.lgs.
n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale della persona
che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale,
dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998” (v. sentenza
n. 252 del 2001)».
La tutela del diritto alla salute è stata evocata anche in una
questione di costituzionalità avente ad oggetto la disciplina della
detenzione domiciliare e decisa nel senso della manifesta infondatezza
con ordinanza n. 255.
Il rimettente censurava, in riferimento tra gli altri all’art. 32 della
Costituzione, l’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall’art. 4 della legge 27 maggio 1998, n. 165, lamentando
che il magistrato di sorveglianza non possa disporre in via provvisoria
la misura della detenzione domiciliare nel caso disciplinato dal comma
1-ter del medesimo articolo (ovvero quando potrebbe essere disposto il
rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi
degli articoli 146 e 147 cod. pen.).
La Corte, premesso che «la scelta di riservare l’applicazione della
misura de qua al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza,
che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell’art. 70 della legge
n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del
giudice monocratico (magistrato di sorveglianza)» è da ritenersi
non manifestamente irrazionale ed arbitraria, «anche in una cornice
di sistema», ha precisato in riferimento alla dedotta violazione
dell’art. 32 della Costituzione «che, nella specie, si discute di
ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono
condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con
la detenzione carceraria da escludere – com’è, invece, per le ipotesi
di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte
esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che
– alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale
non è posta in discussione dal giudice a quo – ove la pericolosità
sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione
pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l’esecuzione
della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita».
Va infine menzionata l’ordinanza n. 254 in tema di misure di sicurezza.
Il rimettente dubitava, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli articoli 205, secondo comma,
numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono
al giudice di disporre nei confronti dell’imputato socialmente pericoloso
prosciolto per totale infermità di mente la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, privilegiando le esigenze
di controllo della pericolosità rispetto a quelle di cura e di
riabilitazione anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser
fronteggiata mediante il ricovero in una adeguata struttura terapeutica
psichiatrica di tipo contenitivo.
Nell’evocare la tutela del diritto alla salute, il rimettente evidenziava
in particolare come il ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica
di tipo contenitivo «consentirebbe all’imputato di fruire dei trattamenti
terapeutici più adeguati sotto il profilo psichiatrico».
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile sul
duplice rilievo che «esulano dalla sfera dei poteri della Corte
interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali
che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore» e che
il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale
si è consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea
a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità
sociale, non ha esposto «le ragioni per cui nel caso di specie la
misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce
i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente».
2. La tutela della famiglia
Le decisioni che hanno avuto ad oggetto i rapporti familiari hanno riguardato
principalmente la tutela dei minori, quella dei disabili e quella degli
incapaci, nonché la disciplina della famiglia di fatto.
2.1. La tutela del minore e il principio di «responsabilità
genitoriale»
La tutela dei rapporti familiari e del minore è al centro di due
importanti pronunce che riconfermano l’attenzione prestata dai giudici
a quibus e dalla Corte a questioni complesse involgenti conflitti spesso
apparentemente insanabili in tema di diritto di famiglia.
La sentenza n. 385, con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, «nella parte in cui non prevedono il principio che
al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità
di maternità, attribuita solo a quest’ultima», si colloca
in particolare nel solco di quell’indirizzo già seguito in passato
dalla Corte e volto a garantire parità di trattamento fra figure
genitoriali (padre e madre; genitori naturali e adottivi) e fra categorie
di lavoratori.
Il giudice rimettente aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3,
29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del d.lgs.
n. 151 cit., «nella parte in cui non consentono al padre libero
professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare
– in alternativa alla madre – dell’indennità di maternità
durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia».
La Corte ha accolto la questione, rilevando principalmente che le disposizioni
impugnate – ancorché inserite in un provvedimento legislativo che,
tenendo conto della evoluzione legislativa e della giurisprudenza costituzionale
in materia di tutela della genitorialità, ha perseguito la finalità
di porre sullo stesso piano, da un lato, entrambi i genitori che svolgono
attività lavorativa e, dall’altro, i genitori adottivi o affidatari
e i genitori biologici – tuttavia, nel non aver esteso, nell’ipotesi di
affidamento preadottivo e di adozione di minori, ai padri liberi professionisti
la possibilità di ottenere l’indennità di maternità
in alternativa alla madre, li ha ingiustamente discriminati.
«Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di
parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori
autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia
e della tutela del minore»: invero, ha affermato la Corte, se il
fine precipuo dell’istituto di cui si tratta, in caso di adozione e affidamento,
«è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza
al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il
non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituisce
un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali».
E’ necessario, invece, «garantire un’effettiva parità di
trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore - che
risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero
la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e
lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo
anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del
d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre».
«Il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche
al lavoratore-padre un’adeguata tutela», afferma la Corte, rimane
peraltro comunque riservato al legislatore, «nel rispetto dei principî
sanciti da questa Corte».
Al preminente interesse del minore e al «principio di responsabilità
genitoriale» espresso dall’art. 30 Cost., già indicato nella
sentenza n. 166 del 1998 come «il fondamento di quell’insieme di
regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano
negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole,
regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla
natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori»,
si richiama anche la sentenza n. 394.
Nel dichiarare non fondata «nei sensi di cui in motivazione»
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 261,
147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, «nella
parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il
diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che
non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato»,
la Corte ha evidenziato che «il diritto del genitore affidatario
di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione
non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla
stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne
il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di
garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto
con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni
di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità
genitoriale prevista dall’art. 30 della Costituzione e tesa a favorire
il corretto sviluppo della personalità del minore».
In particolare, la Corte ha affermato che «se la ratio sottesa all’istituto
dell’assegnazione della casa familiare e alla trascrizione del relativo
provvedimento è da ravvisarsi nel preminente interesse morale e
materiale dei figli, la conservazione del vincolo di destinazione impresso
all’abitazione domestica deve essere garantita agli stessi a prescindere
dalle circostanze della nascita»: in altri termini «i figli
legittimi, di genitori che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali
debbono poter fare assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti
gli stessi strumenti di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati».
La Corte ha quindi ritenuto conformi a Costituzione le norme censurate
sulla base della suggerita «interpretazione sistematica delle disposizioni
a tutela della filiazione».
2.2. La tutela del minore nella disciplina dell’adozione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla l. 31 dicembre
1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo
comma, e 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 30 Cost. (ordinanza n. 347).
Il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni sopra menzionate,
«nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere
la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, in casi
particolari, a favore di singoli, e quindi di perfezionare l’adozione
internazionale in Italia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione,
per irragionevole preclusione dell’adozione da parte di singoli a favore
di bambini in stato di abbandono, dell’art. 30 della Costituzione, per
violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero,
ad essere allevato in ambiente idoneo, dell’art. 2 della Costituzione
per sottrazione del minore straniero alle garanzie offerte dalla legge
italiana, e discriminazione rispetto al minore italiano».
Secondo il remittente «l’adozione internazionale ammetterebbe l’adozione
in casi particolari, non legittimante (e quindi consentibile anche a persone
non coniugate ai sensi dell’art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto
dall’art. 44, primo comma, lettera a), della legge n. 184 del 1983, e
ciò sulla base del richiamo operato dall’art. 31, secondo comma,
individuando, in una disposizione di esclusivo carattere procedurale,
il presupposto implicito dell’ammissibilità di una sia pur limitata
adozione internazionale “in casi particolari”».
La Corte ha affermato l’erroneità del presupposto interpretativo
posto a base della questione, osservando che «l’adozione in casi
particolari, che ha effetti più limitati dell’adozione legittimante,
non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità
tali da impedirne l’estensione agli stranieri» e che «da nessuna
disposizione del capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, come
integralmente sostituito dall’art. 3 della legge n. 476 del 1998, è
desumibile la preclusione esplicita all’adozione “in altre ipotesi” ritenuta
dal Tribunale rimettente». Ne consegue che il rilascio del certificato
di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari deve
ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art.
44 e che, «in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione dei presupposti
dell’adozione in casi particolari, come regolati dal titolo IV, capo I,
della legge n. 184 del 1983».
Tale «interpretazione, costituzionalmente corretta» ha concluso
la Corte «riconduce ad unità il sistema, consentendo di ritenere
ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è
ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari».
2.3. La tutela dei disabili all’interno della famiglia
Con la sentenza n. 233 è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli
o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di
gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui
i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità
perseguita dalla legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate (l. 5 febbraio 1992, n. 104), che
la norma denunciata concorre ad attuare, postula infatti anche l’adozione
di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui
ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori
di ‘handicap’, interventi fra cui si inscrive il diritto al congedo straordinario
in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta attuazione proprio
in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno,
come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido e
privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare dell’agevolazione
il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché
questi si diano cura di entrambi.
La Corte ha quindi ritenuto che, ai fini della tutela prevista nella norma,
la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell’accertata
impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato,
essendo questa una situazione che esige la medesima protezione di quella
esplicitata nella norma.
2.4. La tutela dell’incapace
Nella sentenza n. 440, la Corte, dichiarando non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 404, 405, numeri 3
e 4, e 409 del codice civile, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41,
primo comma, e 42 Cost., ha evidenziato il diverso ambito di operatività
dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e degli istituti dell’interdizione
e dell’inabilitazione, evidenziando come la complessiva disciplina inserita
dalla legge n. 6 del 2004 affidi al giudice «il compito di individuare
l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più
adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile
la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione
di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente
correlato alle caratteristiche del caso concreto». In altri termini,
solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace
siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più
invasive misure dell’inabilitazione e dell’interdizione, che attribuiscono
uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di
straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione
ordinaria».
Nella medesima pronuncia la Corte ha, altresì, ritenuto non fondata
la questione relativa agli articoli 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma,
del codice civile, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41, primo comma,
42 e 101 Cost., per erroneità del presupposto interpretativo circa
l’insussistenza nel sistema di meccanismi processuali di composizione
di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti
in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale,
cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione ed inabilitazione.
Al contrario, ad avviso della Corte, non solo i provvedimenti di entrambi
gli organi sono impugnabili dinanzi alla Corte di Appello – rispettivamente
con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l’appello
contro la sentenza del tribunale – ma le norme censurate prevedono anche
specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali
l’incapace non rimane, comunque, privo di tutela.
2.5. La tutela della famiglia di fatto
Infine, nell’ambito della tutela riconosciuta alla convivenza more uxorio,
va menzionata una questione con la quale si censurava, in riferimento
agli articoli 2 e 3 Cost., l’art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997,
n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici
in essa previsti spettino anche al convivente more uxorio, contagiato
dal soggetto emotrasfuso.
Il rimettente denunciava la violazione dell’art. 2 e 3 Cost. perché
la disciplina censurata non garantirebbe adeguata protezione ai vincoli
affettivi e solidaristici che caratterizzano la convivenza di fatto e
che trovano riconoscimento fra i diritti inviolabili dell’uomo, ledendo
altresì il diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile di tutela
della persona, nonché per l’irragionevolezza del diverso trattamento
riservato al convivente more uxorio rispetto al coniuge.
Con l’ordinanza n. 461, la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità
per omessa motivazione in ordine ai criteri di individuazione della norma
applicabile, in ragione del complesso fenomeno di successione di leggi
nel tempo che ha determinato una variazione nel tempo nella portata della
tutela.
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