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La giustizia costituzionale nel 2005


Conferenza stampa del 09 gennaio 2006
La giustizia costituzionale nel 2005


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Annibale Marini


Sezione II
I rapporti etico-sociali


1. Il diritto alla salute
Sul diritto alla salute va in primo luogo richiamata la sentenza n. 432 (già citata nelle parti dedicate rispettivamente al principio personalistico e alla condizione giuridica dello straniero) nella quale la Corte, ricordando di aver reiteratamente puntualizzato che «il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di “un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”», ha affermato che «questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso».
Dunque «anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato “ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, comma 3 (del d.lgs. n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998” (v. sentenza n. 252 del 2001)».
La tutela del diritto alla salute è stata evocata anche in una questione di costituzionalità avente ad oggetto la disciplina della detenzione domiciliare e decisa nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 255.
Il rimettente censurava, in riferimento tra gli altri all’art. 32 della Costituzione, l’art. 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 4 della legge 27 maggio 1998, n. 165, lamentando che il magistrato di sorveglianza non possa disporre in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare nel caso disciplinato dal comma 1-ter del medesimo articolo (ovvero quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 cod. pen.).
La Corte, premesso che «la scelta di riservare l’applicazione della misura de qua al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza, che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell’art. 70 della legge n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza)» è da ritenersi non manifestamente irrazionale ed arbitraria, «anche in una cornice di sistema», ha precisato in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 32 della Costituzione «che, nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria da escludere – com’è, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che – alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale non è posta in discussione dal giudice a quo – ove la pericolosità sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l’esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita».
Va infine menzionata l’ordinanza n. 254 in tema di misure di sicurezza. Il rimettente dubitava, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre nei confronti dell’imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, privilegiando le esigenze di controllo della pericolosità rispetto a quelle di cura e di riabilitazione anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in una adeguata struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo.
Nell’evocare la tutela del diritto alla salute, il rimettente evidenziava in particolare come il ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo «consentirebbe all’imputato di fruire dei trattamenti terapeutici più adeguati sotto il profilo psichiatrico».
La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile sul duplice rilievo che «esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore» e che il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale si è consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non ha esposto «le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente».

2. La tutela della famiglia
Le decisioni che hanno avuto ad oggetto i rapporti familiari hanno riguardato principalmente la tutela dei minori, quella dei disabili e quella degli incapaci, nonché la disciplina della famiglia di fatto.

2.1. La tutela del minore e il principio di «responsabilità genitoriale»
La tutela dei rapporti familiari e del minore è al centro di due importanti pronunce che riconfermano l’attenzione prestata dai giudici a quibus e dalla Corte a questioni complesse involgenti conflitti spesso apparentemente insanabili in tema di diritto di famiglia.
La sentenza n. 385, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima», si colloca in particolare nel solco di quell’indirizzo già seguito in passato dalla Corte e volto a garantire parità di trattamento fra figure genitoriali (padre e madre; genitori naturali e adottivi) e fra categorie di lavoratori.
Il giudice rimettente aveva sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del d.lgs. n. 151 cit., «nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell’indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia».
La Corte ha accolto la questione, rilevando principalmente che le disposizioni impugnate – ancorché inserite in un provvedimento legislativo che, tenendo conto della evoluzione legislativa e della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della genitorialità, ha perseguito la finalità di porre sullo stesso piano, da un lato, entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa e, dall’altro, i genitori adottivi o affidatari e i genitori biologici – tuttavia, nel non aver esteso, nell’ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione di minori, ai padri liberi professionisti la possibilità di ottenere l’indennità di maternità in alternativa alla madre, li ha ingiustamente discriminati.
«Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore»: invero, ha affermato la Corte, se il fine precipuo dell’istituto di cui si tratta, in caso di adozione e affidamento, «è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali».
E’ necessario, invece, «garantire un’effettiva parità di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore - che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre».
«Il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore-padre un’adeguata tutela», afferma la Corte, rimane peraltro comunque riservato al legislatore, «nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte».
Al preminente interesse del minore e al «principio di responsabilità genitoriale» espresso dall’art. 30 Cost., già indicato nella sentenza n. 166 del 1998 come «il fondamento di quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, regole che debbono trovare uniforme applicazione indipendentemente dalla natura, giuridica o di fatto, del vincolo che lega i genitori», si richiama anche la sentenza n. 394.
Nel dichiarare non fondata «nei sensi di cui in motivazione» la questione di legittimità costituzionale degli articoli 261, 147 e 148, 2643 n. 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, «nella parte in cui non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile assegnato», la Corte ha evidenziato che «il diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall’art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore».
In particolare, la Corte ha affermato che «se la ratio sottesa all’istituto dell’assegnazione della casa familiare e alla trascrizione del relativo provvedimento è da ravvisarsi nel preminente interesse morale e materiale dei figli, la conservazione del vincolo di destinazione impresso all’abitazione domestica deve essere garantita agli stessi a prescindere dalle circostanze della nascita»: in altri termini «i figli legittimi, di genitori che abbiano ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti di tutela, anche nei confronti di terzi controinteressati».
La Corte ha quindi ritenuto conformi a Costituzione le norme censurate sulla base della suggerita «interpretazione sistematica delle disposizioni a tutela della filiazione».

2.2. La tutela del minore nella disciplina dell’adozione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla l. 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della l. 4 maggio 1983, n. 184, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 Cost. (ordinanza n. 347).
Il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra menzionate, «nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, in casi particolari, a favore di singoli, e quindi di perfezionare l’adozione internazionale in Italia, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per irragionevole preclusione dell’adozione da parte di singoli a favore di bambini in stato di abbandono, dell’art. 30 della Costituzione, per violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo, dell’art. 2 della Costituzione per sottrazione del minore straniero alle garanzie offerte dalla legge italiana, e discriminazione rispetto al minore italiano».
Secondo il remittente «l’adozione internazionale ammetterebbe l’adozione in casi particolari, non legittimante (e quindi consentibile anche a persone non coniugate ai sensi dell’art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto dall’art. 44, primo comma, lettera a), della legge n. 184 del 1983, e ciò sulla base del richiamo operato dall’art. 31, secondo comma, individuando, in una disposizione di esclusivo carattere procedurale, il presupposto implicito dell’ammissibilità di una sia pur limitata adozione internazionale “in casi particolari”».
La Corte ha affermato l’erroneità del presupposto interpretativo posto a base della questione, osservando che «l’adozione in casi particolari, che ha effetti più limitati dell’adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l’estensione agli stranieri» e che «da nessuna disposizione del capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, come integralmente sostituito dall’art. 3 della legge n. 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all’adozione “in altre ipotesi” ritenuta dal Tribunale rimettente». Ne consegue che il rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 e che, «in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983».
Tale «interpretazione, costituzionalmente corretta» ha concluso la Corte «riconduce ad unità il sistema, consentendo di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari».

2.3. La tutela dei disabili all’interno della famiglia
Con la sentenza n. 233 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.
La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (l. 5 febbraio 1992, n. 104), che la norma denunciata concorre ad attuare, postula infatti anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di ‘handicap’, interventi fra cui si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione: esso, tuttavia, rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come si verifica quando la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia irragionevolmente esclude che possano beneficiare dell’agevolazione il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi.
La Corte ha quindi ritenuto che, ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell’accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato, essendo questa una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

2.4. La tutela dell’incapace
Nella sentenza n. 440, la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost., ha evidenziato il diverso ambito di operatività dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, evidenziando come la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 affidi al giudice «il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto». In altri termini, solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione e dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria».
Nella medesima pronuncia la Corte ha, altresì, ritenuto non fondata la questione relativa agli articoli 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101 Cost., per erroneità del presupposto interpretativo circa l’insussistenza nel sistema di meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione ed inabilitazione. Al contrario, ad avviso della Corte, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili dinanzi alla Corte di Appello – rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l’appello contro la sentenza del tribunale – ma le norme censurate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l’incapace non rimane, comunque, privo di tutela.

2.5. La tutela della famiglia di fatto
Infine, nell’ambito della tutela riconosciuta alla convivenza more uxorio, va menzionata una questione con la quale si censurava, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., l’art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici in essa previsti spettino anche al convivente more uxorio, contagiato dal soggetto emotrasfuso.
Il rimettente denunciava la violazione dell’art. 2 e 3 Cost. perché la disciplina censurata non garantirebbe adeguata protezione ai vincoli affettivi e solidaristici che caratterizzano la convivenza di fatto e che trovano riconoscimento fra i diritti inviolabili dell’uomo, ledendo altresì il diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile di tutela della persona, nonché per l’irragionevolezza del diverso trattamento riservato al convivente more uxorio rispetto al coniuge.
Con l’ordinanza n. 461, la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine ai criteri di individuazione della norma applicabile, in ragione del complesso fenomeno di successione di leggi nel tempo che ha determinato una variazione nel tempo nella portata della tutela.


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