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Relazione in occasione della conferenza stampa
del presidente Franco Bile
Capitolo II
Il giudizio in via principale
1. Premessa
Nel corso del 2006, sono state pronunciate 113 decisioni in sede di giudizio
in via principale. Quanto alla forma (sentenze o ordinanze), si conferma
l’orientamento che può dirsi ormai consolidato: nel giudizio in
via principale la regola è la sentenza, l’eccezione l’ordinanza.
Su un totale di 113 pronunce, infatti, 82 sono sentenze e 31 sono ordinanze.
2. Il ricorso
Con riferimento ai problemi connessi al ricorso con cui vengono sollevate
le questioni di legittimità costituzionale, di particolare interesse
sono le affermazioni concernenti la notifica ed il deposito, il rapporto
tra il ricorso e la delibera del Governo o della Giunta regionale contenente
la determinazione all’impugnazione ed i contenuti che del ricorso sono
propri.
2.1. La notifica, il deposito ed i termini
per ricorrere
Per quel che attiene alla disciplina del procedimento di impugnazione
delle leggi ai sensi dell’art. 127 della Costituzione, un primo profilo
che viene in evidenza nella giurisprudenza del 2006 riguarda la notifica
del ricorso.
La sentenza n. 214 ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso
regionale che era stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri,
quando già era scaduto il termine, stabilito a pena di decadenza
dall’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge impugnata.
Le ordinanze numeri 218 e 344 hanno avuto ad oggetto il diverso problema
della tardività del deposito del ricorso. Nel primo caso la Corte,
con una pronuncia di manifesta inammissibilità, ha precluso l’esame
del merito del ricorso proposto dalla Regione Toscana perché depositato
presso la cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di dieci
giorni dalla notifica (art. 31, terzo e quarto comma, della legge n. 87
del 1953), termine da ritenersi, secondo costante giurisprudenza, perentorio.
Nel secondo caso, con una pronuncia di improcedibilità, la Corte
ha precluso l’esame del merito del ricorso proposto dallo Stato avverso
una legge regionale, sempre perché depositato oltre il termine
perentorio di dieci giorni dalla notifica.
Ugualmente connesse ai tempi dell’impugnazione, sia pure in un’ottica
più generale, sono quelle statuizioni nelle quali la Corte ha affrontato
il tema della impugnazione delle leggi entro il termine di decadenza di
cui all’art. 127 Cost. A tal proposito, la Corte, con la sentenza n. 3,
ha respinto l’eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione
Marche per difetto di interesse del ricorrente, ritenendo che, essendo
incontestata la possibilità per la regione di emanare una legge
elettorale con efficacia differita al momento dell’entrata in vigore dello
Statuto, necessariamente il ricorso “è stato proposto entro i termini
perentori di cui agli artt. 127, primo comma, della Costituzione e 31,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87”. Nello stesso senso sono le
sentenze numeri 118 e 133, che hanno respinto le eccezioni di inammissibilità
del ricorso per carenza attuale di interesse, ritenendo che il termine
di cui all’art. 127 è un termine di decadenza e che da ciò
“discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dalla ricorrente
presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere
dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione, ed essendo sufficiente
che essa sia applicabile, ancorché non immediatamente”.
2.2. I rapporti tra il ricorso e la delibera
recante la determinazione all’impugnazione
Con riferimento all’incidenza che ha la deliberazione con cui l’ente statuale,
regionale o provinciale si determina all’impugnazione, può constatarsi
come, in varie occasioni, la Corte costituzionale abbia ribadito la consolidata
giurisprudenza nel senso della necessaria corrispondenza tra l’oggetto
della delibera dell’organo politico ed il contenuto del ricorso.
Tale principio trova conferma anche nella giurisprudenza in esame con
talune precisazioni. Così, nella sentenza n. 3, si è evidenziato
– onde delimitare l’oggetto del giudizio – che “la scelta politica del
Governo di impugnare norme regionali si esprime nell’indicazione delle
specifiche disposizioni ritenute eccedenti le competenze della Regione,
salva l’autonomia tecnica dell’Avvocatura dello Stato nell’individuazione
dei motivi di censura”. Sulla base di tali affermazioni sono state dichiarate
inammissibili le questioni proposte nei confronti di norme non indicate
nella delibera dell’organo politico.
Questa impostazione ha trovato conferma in altre decisioni, tra cui la
sentenza n. 49, in cui la Corte ha precisato che “la delibera del Consiglio
dei Ministri o la relazione ministeriale a cui questa rinvii devono necessariamente
indicare le specifiche disposizioni che si ritiene di impugnare”, e dunque
sono state dichiarate inammissibili alcune questioni sollevate dalla Avvocatura
dello Stato relativamente a disposizioni che non risultavano individuate
nelle corrispondenti delibere del Governo e nei relativi allegati.
La relazione del Ministro per gli affari regionali assume, in effetti,
un valore generalmente definitorio dei limiti dell’impugnazione deliberata
dal Consiglio dei ministri. In tal senso, nella sentenza n. 323, è
stata dichiarata inammissibile una delle questioni proposte nei confronti
di una legge regionale “in quanto nella proposta del Ministro per gli
affari regionali, richiamata dalla delibera del consiglio dei ministri
di impugnazione della legge in esame, non v’è traccia di tale motivo
di impugnazione”. Sulla stessa scia, la sentenza n. 396 ha dichiarato
inammissibile una delle questioni proposte avverso l’art. 3 della legge
della Regione Sardegna n. 13 del 7 ottobre 2005, perché non introdotta
nel ricorso “come oggetto dell’impugnativa governativa” e la sentenza
n. 398 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del Capo III della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 11 del 2005, poiché nessun riferimento ad esso era compreso
nella deliberazione del Consiglio dei Ministri e nella allegata relazione
del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ugualmente, con la sentenza n. 365, è stata dichiarata
l’inammissibilità delle questioni, diverse da quelle concernenti
i commi 1 e 5 dell’art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del
2005, poiché il ricorso “contiene specifiche argomentazioni solo
in riferimento a quanto disposto nei suddetti commi e, d’altronde, anche
la proposta di impugnazione contenuta nella relazione del Ministro per
gli affari regionali ed allegata alla delibera del Consiglio dei Ministri
riferisce le doglianze del ricorrente sull’art. 12 della legge regionale
in esame ai soli commi 1 e 5”. (In merito all’affermazione secondo cui
“l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità
alla decisione assunta dal Governo”, si veda la sentenza n. 423). Ancora
con la sentenza n. 450, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione
proposta, in quanto “l’impugnazione della legge nel suo complesso non
risulta menzionata nella delibera del Governo di autorizzazione alla proposizione
del ricorso e nei relativi allegati”.
Nello stesso senso, per ciò che concerne l’impugnativa di leggi
statali, con la sentenza n. 155, l’inammissibilità di una delle
questioni sollevate è stata motivata sul presupposto “della omessa
indicazione, nella deliberazione della Giunta regionale che ha deciso
di denunciare la legge n. 311 del 2004, proprio del comma 348, giacché
(…), non può darsi ingresso all’impugnazione di disposizioni non
individuate nella deliberazione che autorizza la proposizione del ricorso”.
Infine, sempre per ciò che concerne i rapporti tra il ricorso e
la delibera recante la determinazione all’impugnazione, merita un cenno
la sentenza n. 129, ove è stata respinta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso governativo, proposta dalla Regione, per non essere stato
effettuato il deposito contestuale dell’estratto del verbale del Consiglio
dei Ministri e della relazione del Ministro proponente, sul rilievo fattuale
che mancavano gli elementi per ritenere che tale deposito non fosse stato
contestuale a quello del ricorso.
L’importanza che la deliberazione del Consiglio dei ministri o della Giunta
regionale o provinciale assume ai fini dell’individuazione del thema decidendum
giustifica anche il vaglio della Corte in ordine alla loro sufficiente
determinatezza. A tal proposito, vengono in rilievo le statuizioni di
cui alla sentenza n. 216, nella quale è stata dichiarata l’inammissibilità
delle questioni sollevate dalla Regione Toscana, per la genericità
della delibera della Giunta regionale di autorizzazione al Presidente
a proporre i ricorsi, “ciò che si traduce in una causa di nullità
dei medesimi per indeterminatezza del loro oggetto”. La delibera, infatti,
ometteva di indicare specificamente le disposizioni da impugnare e le
ragioni della impugnativa e si limitava ad affermare che la legge statale
oggetto del giudizio appariva “in più parti invasiva delle competenze
attribuite alla Regione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione”.
A suffragio della decisione, si è rilevato che la delibera di autorizzazione
al ricorso di cui all’art. 127 Costituzione “può concernere l’intera
legge soltanto qualora quest’ultima abbia un contenuto omogeneo e le censure
siano formulate in modo tale da non ingenerare dubbi sull’oggetto e le
ragioni dell’impugnativa”. Nella medesima sentenza, la Corte precisa che
la declaratoria di inammissibilità non può essere esclusa
in forza delle deliberazioni di “conferma” delle impugnazioni proposte,
allegate alle memorie depositate in prossimità dell'udienza di
discussione e, dunque, a termini perentori di impugnazione abbondantemente
scaduti. Invero, secondo la Corte, esse “non possono avere l'efficacia
di "sanare" i vizi che inficiavano le deliberazioni "originarie",
giacché ciò si porrebbe in contrasto con la natura perentoria
del termine previsto per la proposizione dei ricorsi in via principale.
Ed è significativa – nella medesima prospettiva – la previsione
dell'art. 182 del codice di procedura civile”, ritenuto applicabile anche
al giudizio innanzi alla Corte, “la quale, nel consentire anche ex officio
la sanatoria dei difetti di rappresentanza o di autorizzazione, fa comunque
salva l'ipotesi in cui «si sia avverata una decadenza»”. Né,
infine, il difetto di specificità che connota l'oggetto delle proposte
impugnative può ritenersi superato dalla circostanza che il resoconto
delle sedute della Giunta regionale, all'esito delle quali è stata,
a suo tempo, adottata la decisione di proporre i ricorsi, individuasse
sia le disposizioni legislative statali ritenute meritevoli di impugnazione,
e poi effettivamente impugnate, sia i parametri evocabili, e poi realmente
evocati, posto che, rileva ancora la Corte, “nessuna delle deliberazioni,
che hanno preceduto i quattro ricorsi regionali, conteneva un espresso
rinvio alla relazione dell'Avvocatura, condizione necessaria e sufficiente
per poter riconoscere l'esistenza di una relatio”. In definitiva, “in
assenza di un qualsiasi riferimento ad atti suscettibili di essere legittimamente
richiamati per relationem, deve escludersi che il vizio di indeterminatezza
che inficia le deliberazioni di autorizzazione alla proposizione dei ricorsi,
e di riflesso anche questi ultimi, possa essere sanato ricavando aliunde
gli elementi idonei ad individuare l'esatto oggetto delle impugnative
proposte”.
Con la sentenza n. 396, invece, è stata respinta una delle eccezioni
di inammissibilità del ricorso statale per genericità delle
censure ed erronea indicazione del parametro, nella considerazione che
“la relazione ministeriale allegata alla delibera governativa di impugnazione,
da un lato, individua specificamente la disposizione censurata e dunque
l'oggetto del giudizio, dall'altro, indica con chiarezza la norma statutaria
violata”.
2.3. I contenuti del ricorso
La giurisprudenza costituzionale del 2006 mostra una costante attenzione
della Corte nei confronti dei contenuti del ricorso, e segnatamente della
idoneità dello stesso a radicare questioni di costituzionalità
che siano sufficientemente precisate ed adeguatamente motivate.
Una siffatta attenzione è ben rappresentata dalla sentenza n. 139,
in cui la Corte ha sottolineato che il ricorso in via principale non solo
“deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi”,
indicando “le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui
rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce
l’oggetto della questione di costituzionalità”, ma deve anche “contenere
una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta
declaratoria d’incostituzionalità della legge”, ponendosi l’esigenza
di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa “in termini perfino
più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali”.
Nella sentenza n. 215, si legge che il ricorso deve essere adeguatamente
motivato, al fine “di rendere possibile la inequivoca determinazione dell’oggetto
del giudizio e di consentire la verifica della eventuale pretestuosità
o astrattezza dei dubbi di illegittimità costituzionali sollevati
nonché il vaglio, in limine litis, attraverso l’esame della motivazione
e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse
a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate”.
Alla luce di tali principî, espressamente o implicitamente confermati
in molte decisioni, possiamo raggruppare i vizi afferenti il contenuto
del ricorso (a) nell’individuazione delle norme oggetto delle questioni
e delle norme di raffronto, (b) nella motivazione delle censure.
a) Nel primo senso, può citarsi la sentenza n. 51, con la quale
è stata dichiarata inammissibile una delle censure proposte avverso
la legge regionale impugnata, in quanto “il ricorrente non individua un
parametro costituzionale rispetto al quale la disposizione legislativa
indicata dovrebbe fungere da norma interposta”; né, dal momento
che viene invocata una disciplina attuativa di una direttiva comunitaria
“è possibile in alcun modo desumere dalla formulazione del ricorso,
quale sia l’obbligo comunitario rispetto al quale la norma regionale impugnata
dovrebbe – in ipotesi – ritenersi in contrasto, così violando l’art.
117 della Costituzione”. Nella sentenza n. 365, invece, il ricorrente
pur evocando, quale parametro interposto, leso dalla disposizione regionale,
l’art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 ed il principio fondamentale da esso
dettato, omette di specificare quale sia tale principio “mentre una precisazione
in proposito deve ritenersi necessaria (…..). Specificazione che appare
ancor più essenziale dal momento che la disposizione in oggetto
presenta un contenuto eterogeneo”. (Analogamente, in merito alla necessaria
specificazione del principio fondamentale dettato dal parametro costituzionale,
si veda la sentenza n. 246).
In varie occasioni, la Corte ha escluso l’ammissibilità di questioni
di legittimità costituzionale sollevate in via principale dal Presidente
del Consiglio dei ministri nei confronti di leggi di Regioni a statuto
speciale o delle Province autonome allorché il ricorso non precisi
in quale rapporto si trovino, ai fini dello scrutinio di legittimità
costituzionale, le norme della Costituzione e quelle, anch’esse di rango
costituzionale, contenute nello statuto speciale. Nella sentenza n. 175,
la Corte ha affermato che, dalla formulazione dell’art. 10 della Costituzione,
“emerge con chiarezza che è insita, nel meccanismo di estensione
dallo stesso prefigurato, una valutazione necessariamente comparativa
tra i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale. Ciò
implica che nel momento in cui il ricorrente, impugnando una legge di
una Regione a statuto speciale, adduca, come nel caso di specie, la violazione
di una disposizione contemplata nel Titolo V, ha l’onere di prendere in
esame anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto,
al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto
a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie (…). In altri
termini, perché possa svolgersi un giudizio di preferenza tra diversi
sistemi di autonomia occorre che vengano considerati i “due termini” della
comparazione, in quanto soltanto all’esito di una disamina complessiva
dei sistemi posti a raffronto è possibile ritenere che l’uno garantisca
una forma di autonomia eventualmente “più ampia” rispetto all’altro”.
Al contrario, con la sentenza n. 370, relativamente ad una questione concernente
una legge emanata dalla provincia autonoma di Trento istitutiva del Consiglio
delle autonomie locali, è stata disattesa l’eccezione di inammissibilità,
per omessa considerazione dei parametri costituzionali ricavabili dallo
Statuto, sulla base della considerazione che la legge stessa rileva che
il detto Consiglio viene istituito “in attuazione dell’art. 123, quarto
comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3”. In tale situazione, secondo la Corte, trova giustificazione,
sul piano processuale “la prospettazione, da parte del ricorrente, quale
vizio inficiante la legge stessa, della sola violazione della disposizione
costituzionale di cui all’art. 123, ultimo comma, Cost. in relazione all’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001”. Ugualmente, nella sentenza
n. 391, la Corte, dopo aver premesso che “ai fini dell’ammissibilità
dell'impugnazione proposta avverso una legge di Regione a Statuto speciale
è necessaria (…) l'illustrazione delle ragioni per le quali non
trovano applicazione nel caso in esame le norme speciali statutarie, ma
quelle «ordinarie» del Titolo V della Costituzione” ha, tuttavia,
respinto l’eccezione di inammissibilità sul presupposto che, “poiché
non si può ridurre tale requisito di ammissibilità a mera,
formalistica enunciazione dell'inesistenza di qualsiasi norma statutaria
contemplante la materia, esso va inteso nel senso che dal contesto del
ricorso (…) deve emergere, anche implicitamente, l'esclusione della possibilità
di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo
Statuto speciale, essendo esso possibile solo ai sensi del Titolo V della
Costituzione.” Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la natura del
parametro indicato («ordinamento civile») “è indice
inequivoco della consapevolezza di quella impossibilità, essendo
evidente che il parametro costituzionale evocato (a torto o a ragione;
ma questo attiene alla fondatezza) esclude di per sé l'utilità
di uno scrutinio alla luce delle norme statutarie”. Così, ancora,
nella sentenza 397, la medesima eccezione di inammissibilità è
stata respinta sul rilievo che “sia pure sinteticamente, il ricorrente
si è dato carico di individuare la norma statutaria (…) attributiva
della potestà legislativa regionale in materia di enti locali e
dunque anche di Comunità montane, ancorché abbia successivamente
svolto le censure avendo riguardo ai parametri costituzionali contenuti
nel nuovo Titolo V, con riferimento alla asserita violazione degli artt.
117 e 120 della Costituzione”. Analogamente, con la sentenza n. 129, è
stata respinta l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa
regionale per mancata indicazione del parametro di costituzionalità,
avendo la Corte rilevato che “l’art. 117, terzo comma, Cost. è
evocato nella parte generale del ricorso, con particolare riferimento
alla materia “governo del territorio”, e che la norma impugnata è
indicata espressamente nel medesimo contesto”. Conseguentemente, pur se
il ricorrente, tra i motivi specifici, non ha ritenuto di dover ripetere
l’indicazione della norma costituzionale violata e si è limitato
a far riferimento alla norma interposta, “ciò non determina tuttavia
incertezze nella individuazione della disposizione costituzionale di cui
si lamenta la violazione”. Infine, con la sentenza n. 447, la Corte ha
respinto l’eccezione di inammissibilità proposta dalla regione
“per falsa specificazione del parametro del giudizio e mancanza totale
di motivazione” sul presupposto che “è palese l’errore materiale
contenuto sia nell’epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso (….).
Infatti, dal complessivo tenore dell’atto introduttivo, oltre che dalla
citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto dell’impugnazione
proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli
appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1”.
Relativamente alla erroneità dell’indicazione delle norme di raffronto,
la Corte ha censurato i richiami a norme costituzionali inconferenti con
la materia trattata nel giudizio (sentenze numeri 246, 365 e 398), nonché
la mancata individuazione delle norme statali in grado di fungere da parametro
interposto rispetto alla violazione costituzionale affermata (sentenza
n. 248).
In ordine all’oggetto del giudizio, il difetto di individuazione è
stato talvolta rilevato nella impugnazione di un atto legislativo nel
suo complesso. Tuttavia, quando la legge rechi un contenuto omogeneo tale
da non ingenerare incertezze sul contenuto delle censure e, quindi, sui
limiti e le ragioni dello scrutinio di costituzionalità, il ricorso
è ammissibile (sentenze numeri 22, 238 e 239). L’inammissibilità
è parimenti esclusa quando il ricorso contiene una motivazione
sintetica, ma non generica, dell’intera legge impugnata (sentenza n. 59).
L’esigenza che i termini delle questioni siano adeguatamente determinati
non si traduce, peraltro, in una attitudine censoria della Corte costituzionale,
la quale procede, nei limiti del possibile, alla precisazione del thema
decidendum, quando esso presenta elementi di vaghezza. Così, nelle
sentenze numeri 87 e 181, la Corte, non condividendo la prospettazione
delle parti, provvede ad individuare l’ambito materiale interessato dalle
disposizioni censurate in quello della “tutela della salute”. Ciò
che, nella specie, ha comportato che lo scrutinio di costituzionalità,
in ordine alle norme impugnate, venisse effettuato con riferimento alla
previsione costituzionale di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ugualmente, con la sentenza n. 422, la Corte ha individuato l’ambito materiale
interessato dalla norma impugnata in quello della “tutela della salute”
e nella sentenza n. 449 in quello della “sanità”.
Con la sentenza n. 212, è stato respinto l’assunto dell’Avvocatura
dello Stato secondo cui la mancata indicazione nella legge regionale della
materia nella quale è stata esercitata la potestà legislativa
comporterebbe l'incostituzionalità dell'intera legge. Invero, rileva
la Corte che “l'indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta
(…) priva di qualsiasi base normativa, ma, provenendo dallo stesso legislatore
regionale, si risolverebbe in una sorta di autoqualificazione carente
in quanto tale di giuridica rilevanza”.
Nella sentenza n. 80, la Corte delimita l’oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale relative alla legge della Regione Veneto n. 30 del 2004
al solo comma 1 dell’art. 3, dal momento che “non soltanto le motivazioni
addotte nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato si riferiscono esclusivamente
a questa disposizione, ma lo stesso documento allegato alla deliberazione
governativa di impugnazione della legge si riferisce in termini espliciti
alla sola ‘norma contenuta nell’art. 3, comma 1’”.
Nell’ambito di siffatti poteri della Corte rientra anche la «correzione»
dell’individuazione dei termini della questione, sempreché essa
sia inequivocabilmente ricavabile dal contesto del ricorso. Se ne ha un
esempio con la sentenza n. 248, in cui si è rilevato che “il ricorso
governativo, pur asserendo erroneamente perfino che l’art. 42 della legge
regionale avrebbe dichiarato “inapplicabile l’intero n. 1775/1933” (mentre
l’art. 42, comma 1, invece espressamente si riferisce solo a quattro disposizioni
di questo testo normativo), solleva in realtà una censura solo
in riferimento alla pretesa cessazione di efficacia dell’art. 113 del
r.d. n. 1775”. Su tale questione si è, dunque, focalizzata l’attenzione
della Corte. Ancora, con la sentenza n. 396, la Corte ha affermato che
“la circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio si richiami erroneamente
la competenza di cui alla lettera a) dell'art. 3 dello statuto speciale,
anziché quella di cui alla lettera b), può peraltro essere
superata considerando che lo stesso ricorso, seppur in modo alquanto sommario,
mette in evidenza come nello statuto siano estranei alle competenze legislative
attribuite alla Regione i profili riconducibili al concetto di ordine
pubblico e come tale incompetenza non appaia revocabile in dubbio neppure
mediante l'ipotetica applicazione dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
dato che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della
sicurezza”. Infine, con la sentenza n. 440, la Corte ha rilevato che “dal
tenore letterale del ricorso si desume, infatti, chiaramente che la norma
oggetto delle censure è non già l’art. 26 della legge regionale
n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell’epigrafe del ricorso ed inerente
alla cosiddetta procedura negoziata, ma l’art. 25 della medesima legge
regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c), nell’art.
26 della medesima legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina
della cosiddetta procedura ristretta per l’affidamento dei lavori pubblici
di interesse regionale di valore inferiore a pari a 1.200.000 euro, disciplina
alla quale si riferiscono tutte le censure. Del pari emerge dalla motivazione
del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25
della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione
nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione
territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla
procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando”.
b) Per quel che concerne le carenze che inficiano la motivazione, a precludere
un esame del merito delle questioni sono state la «genericità
delle censure» (sentenze numeri 139, 213, 215, 246, 253, 364 e 365),
la mancanza della motivazione (sentenze numeri 129 e 365) il suo limitarsi
alla semplice invocazione delle norme senza che sia proposta alcuna specifica
censura (sentenza n. 233), alla stessa stregua della mancata specificazione
delle censure (sentenza n. 253). Nella sentenza n. 51 sono state dichiarate
inammissibili talune censure proposte avverso la legge regionale impugnata,
nella considerazione che le medesime “risultano sommarie e meramente assertive,
così contraddicendo l’esigenza (…) che il ricorrente esponga specifiche
argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze”. Ancora, con la sentenza
n. 49, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un articolo
della regione Lombardia sul presupposto che “l’Avvocatura si limita (…)
ad indicare, nell’epigrafe del ricorso, tale disposizione tra quelle oggetto
di impugnazione, omettendo però di svolgere alcuna argomentazione
a riguardo. Pertanto, la censura manca, secondo la Corte, dei requisiti
minimi che il costante orientamento giurisprudenziale richiede per gli
atti introduttivi del giudizio in via principale”.
Le censure, inoltre, devono essere correttamente prospettate nel ricorso;
da qui l’inammissibilità di quelle “prospettate per la prima volta
nella memoria di udienza” (sentenza n. 246).
L’onere di motivazione rende inammissibile anche le questioni cosiddette
“ipotetiche” in cui il ricorrente si limita a prospettare “delle mere
eventualità sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche
(sentenza n. 207).
Inoltre, l’onere di motivazione, valutato in senso sostanziale, rende
inammissibili anche quei ricorsi nei quali le argomentazioni si rivelino
contraddittorie, come nel caso della sentenza n. 391, nella quale è
stata ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità proposta
dalla Regione, sul presupposto che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(..), pur deducendo l’inesistenza di qualsiasi potestà legislativa
regionale in materia di ‘ordinamento civile’ (….) contraddittoriamente
ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa
nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del
2001 e la norma regionale censurata”. Da ciò, dunque, deriva l’inammissibiltà
della questione “non potendo coesistere – se non in un rapporto di subordinazione,
non dedotto nel ricorso – una censura attinente sia all’an, sia al quomodo
dell’esercizio della potestà legislativa”.
Lungi dal potersi ritenere contraddittorie, e dunque pienamente ammissibili,
sono le questioni poste in via subordinata (sentenze numeri 87, 133, 214
e 239).
La essenzialità della motivazione si apprezza anche con riferimento
alle argomentazioni poste a sostegno dell’individuazione di una determinata
norma oggetto o di una norma parametro.
In tal senso, non mancano decisioni che censurano la genericità
delle motivazioni dedotte al fine di giustificare l’individuazione di
una disposizione come affetta da vizio di incostituzionalità (sentenze
numeri 214 e 233), richiedendosi “che la questione di legittimità
costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata,
al fine di rendere possibile l’inequivoca determinazione dell’oggetto
del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati e della sussistenza in concreto dell’interesse a ricorrere”
(così testualmente la sentenza n. 214).
Al pari di quanto riscontrabile per le disposizioni in oggetto, anche
sulla scelta dei parametri è indefettibile una motivazione ad hoc,
con il che uno scrutinio di merito risulta precluso quando le argomentazioni
a tal riguardo si appalesino generiche. Così, in particolare, con
la sentenza n. 213, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di
due questioni nel rilievo che il richiamo all’art. 117, secondo comma,
lettere a) e s) Cost., in riferimento ad atti internazionali nonché
con riguardo alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” è
generico, sicché “le relative censure non possono trovare ingresso
in questa sede” e che, con riguardo agli atti internazionali invocati,
non si fa riferimento “ad alcuna specifica disposizione degli stessi”.
Con la sentenza n. 20 la Corte ha precisato che “nelle questioni di legittimità
costituzionale, tanto se proposte in via incidentale (…), quanto se sollevate
in via principale (…) è requisito imprescindibile di ammissibilità
una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale
la questione stessa è stata sollevata”. Nella specie, la questione
è stata dichiarata inammissibile per l’assenza di qualsiasi motivazione
in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente, senza
che tale originaria inammissibilità “possa ritenersi superata dalle
argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l’udienza”. Ugualmente,
con la sentenza n. 29, è stato dichiarato inammissibile il profilo
della censura relativo alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione, in quanto trattatasi di “profilo sfornito di elementi
minimi argomentativi”. Così, pure, nella sentenza n. 397, la inammissibilità
della censura di violazione dell’art. 117 della Costituzione è
stata rilevata dalla Corte, pur in assenza di rilievi di parte, per genericità,
non essendo state illustrate “le ragioni per cui tale norma costituzionale
risulterebbe violata”.
Deve essere, comunque, segnalata la mancanza di un atteggiamento rigido
e formalistico della Corte nella valutazione di carenze dei ricorsi che
non pregiudichino i diritti delle parti e, nel contempo, di decidere con
adeguata contezza la questione sottopostale. Sotto questo profilo può
menzionarsi, innanzitutto, la sentenza n. 75, con la quale è stata
respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla
regione per carenza di motivazione, sulla base della considerazione che
il ricorrente, “sia pure in modo succinto”, aveva basato le ragioni del
denunciato contrasto sull’adeguato rilievo che le indicate norme dello
statuto speciale non contemplano la materia tributaria tra quelle attribuite
alla potestà legislativa delle Regioni. Analogamente, con la sentenza
n. 80, si è ritenuto che, pur nella evidente sommarietà
delle articolazioni argomentative e pur considerando la non sempre precisa
individuazione nel ricorso dei parametri del giudizio, “nel complesso
è chiaro sia l’oggetto sostanziale del ricorso, sia l’ordine delle
questioni di legittimità costituzionale proposte all’esame” della
Corte. Ancora nella sentenza n. 207, la Corte rileva che, pur non avendo
il ricorrente indicato uno specifico parametro statutario di riferimento,
“dal tenore del ricorso risulta come la doglianza sia riferita all’esclusione
della materia del diritto privato dal novero delle competenze previste
dagli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana”. Così,
pure, sono state respinte le eccezioni di inammissibilità per indeterminatezza
delle censure, nella sentenza n. 213, poiché le stesse, “pur nella
loro sinteticità, consentono di apprezzare sufficientemente il
contenuto sostanziale della lamentata invasione della sfera di competenza
legislativa regionale” e nella sentenza n. 216 perché “il ricorrente,
sia pure in modo impreciso, ha inteso sollevare due questioni di costituzionalità,
aventi ciascuna carattere assorbente rispetto all’altra, in quanto dotate
entrambe di propria autonomia. Esse, inoltre, non presentano quel tasso
di genericità idoneo a determinare la inammissibilità sul
piano processuale, dal momento che consentono di individuare sufficientemente
il contenuto e la portata delle censure proposte”. Ugualmente, è
stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità
ed intedeterminatezza nelle sentenze numeri 205, 449 e 450. Altre volte
la Corte ricorre a quanto contenuto nella relazione ministeriale allegata
alla delibera di impugnazione del Governo al fine di chiarire l’oggetto
dell’impugnativa come nella questione esaminata con la sentenza n. 248,
anche se, nella specie, ciò non è servito per superare il
difetto di motivazione avverso i profili di doglianza sviluppati nel ricorso
in maniera sommaria ed imprecisa.
La Corte ha, poi, respinto eccezioni – statali o regionali – dirette a
denunciare la non adeguatezza della motivazione (sentenza n. 284). In
particolare, con la sentenza n. 267, la Corte ha respinto l’eccezione
di inammissibilità della questione per genericità dei motivi,
sollevata dalla difesa regionale, ritenendo che l’atto introduttivo del
giudizio “oltre ad aver identificato esattamente la questione nei suoi
termini normativi, indicando i parametri costituzionali e le norme ordinarie
di principio che si pretendono violate (…) fornisce, a sostegno delle
censure, adeguate argomentazioni a chiarimento delle ragioni che fondano
la richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge denunciata”.
Con la sentenza n. 399, invece, la questione relativa alla presunta violazione
dell’art. 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia è
stata ritenuta inammissibile perché, “pur riportata nella premessa
del ricorso, non è in alcun modo motivata nel prosieguo dell’atto
introduttivo”.
3. L’oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale
In merito agli atti che sono stati oggetto di ricorso in via principale,
non constano, nella giurisprudenza del 2006, particolari novità.
Le tipologie, per l’essenziale, sono costituite da atti legislativi statali,
leggi regionali e provinciali. Una sola sentenza ha riguardato uno statuto
regionale (sentenza n. 12), mentre più numerose sono state le pronunce
concernenti le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana,
impugnate ai sensi dell’art. 28 dello Statuto della Regione siciliana
(sentenza n. 207; ordinanze numeri 111, 136, 147, 171, 204, 231, 309,
330, 340, 347, 348, 349, 358, 385, 389, 404 e 410). Peraltro, allorché
nel corso del giudizio intervenga la promulgazione e la pubblicazione
della legge regionale, che completano l’iter procedimentale connesso alla
delibera legislativa impugnata, la pronuncia della Corte va adottata nei
confronti di quest’ultima (sentenza n. 207).
Con riferimento all’oggetto del giudizio, sono ancora da segnalare soprattutto
alcune statuizioni nelle quali il tipo di disposizione impugnata aveva
riflessi anche in ordine alla sussistenza di un interesse alla pronuncia
di illegittimità costituzionale. Nella sentenza n. 213, la Corte,
nel rilevare che le norme impugnate, hanno carattere dichiaratamente transitorio
“in quanto relative al periodo precedente all’attuazione delle deleghe
legislative, che è avvenuta con l’emanazione dei relativi decreti
delegati, nei termini all’uopo previsti e ormai scaduti”, afferma che
“tale circostanza, pur non facendo venire meno l’interesse alla caducazione
di tali norme, induce a ritenere che la disciplina introdotta dalle disposizioni
censurate trovi giustificazione nell’esigenza di evitare un vuoto di normazione
nel periodo intercorrente tra l’emanazione della legge di delega e la
sua attuazione”. D’altronde, rileva la Corte che, anche in altre occasioni,
è stata esclusa la declaratoria di illegittimità costituzionale
di norme statali “sul rilievo del loro carattere meramente transitorio”.
Sul tema, si rinvia, comunque, a quanto verrà detto infra, par.
5.
4. Il parametro di costituzionalità
Per quel che concerne l’invocabilità delle norme parametro, la
sentenza n. 75 ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale,
secondo il quale “i parametri pertinenti alle questioni di legittimità
costituzionale promosse in via principale dal Presidente del Consiglio
dei ministri nei confronti di leggi delle Regioni a statuto speciale sono
costituiti da norme di rango costituzionale degli statuti che regolano
il regime di autonomia differenziata attribuito a dette Regioni dall’art.
116 della Costituzione o, in alternativa, dalle stesse disposizioni del
nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione ‘per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite’ (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)”.
In merito alle norme comunitarie, si rammenta la precisazione contenuta
nella sentenza n. 129, secondo la quale “le direttive comunitarie fungono
da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione
di conformità della normativa regionale all’art. 117, primo comma,
Cost.”. Secondo la Corte “la norma costituzionale citata, collocata nella
Parte seconda della Costituzione, si ricollega al principio fondamentale
contenuto nell’art. 11 Cost. e presuppone il rispetto dei diritti e dei
principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Pertanto
la mancata previsione, nelle norme regionali impugnate, dell’obbligo di
adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l’appalto
sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la
loro illegittimità costituzionale”.
Un’altra decisione da segnalare è la sentenza n. 12 nella quale
la Corte ha precisato che “tutte le attività delle Regioni volte
all’attuazione ed all’esecuzione di accordi internazionali devono muoversi
all’interno del quadro normativo contrassegnato dall’art. 117, quinto
comma, Cost. e dalle norme interposte di cui alla citata legge n. 131
del 2003. Tale quadro normativo costituisce ad un tempo il parametro di
valutazione della legittimità costituzionale degli atti legislativi
dello Stato e delle Regioni in materia ed il criterio interpretativo degli
stessi.”
5. L’interesse a ricorrere
Molteplici sono le decisioni che hanno avuto riguardo all’interesse a
ricorrere, analizzato sotto molteplici profili. Operando una schematizzazione
dell’ampia giurisprudenza rintracciabile, possono distinguersi due ambiti,
relativi (a) ai parametri invocabili, (b) alle vicende incidenti sul persistere
dell’interesse.
a) Come noto, la configurazione del giudizio in via principale – sia prima
che dopo la riforma del Titolo V – si presenta in forme parzialmente diverse
a seconda che a ricorrere sia lo Stato ovvero una Regione o una Provincia
autonoma non essendovi un’equiparazione dello Stato e delle Regioni in
relazione ai vizi denunciabili in sede di ricorso in via principale.
Quando il giudizio è radicato a seguito di un ricorso statale,
le questioni di legittimità costituzionale non debbono necessariamente
essere costruite come conflitti competenziali, ben potendo avere ad oggetto
la violazione di parametri costituzionali estranei a quelli che regolano
i rapporti tra Stato e Regioni. In sostanza, per lo Stato, la legittimazione
a ricorrere sussiste ogni qual volta venga evocata una violazione della
Costituzione, mentre le regioni debbono dimostrare la sussistenza di uno
specifico interesse a ricorrere, in quanto la legge statale deve essere
in condizione di lederne le relative attribuzioni. In questo senso, la
sentenza n. 80 ha respinto l’eccezione proposta dalla Regione Liguria,
secondo la quale il ricorso statale sarebbe inammissibile in parte qua
in relazione all'asserito contrasto della disposizione censurata con l'art.
117, primo comma, Cost., “dal momento che nel quadro del nuovo Titolo
V della Costituzione sarebbe superata ogni ‘asimmetria’ di posizione fra
Stato e Regioni e dovrebbe quindi «ritenersi inammissibile, per
carenza di interesse, la censura non avente radice nel vizio di incompetenza»”.
In proposito, la Corte ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale
secondo il quale, “pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare
in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi
parametro costituzionale”.
Sul versante opposto a quello sin qui considerato, si pongono i ricorsi
regionali o provinciali che sono considerati ammissibili soltanto nel
caso in cui il ricorrente ritenga lesa direttamente o indirettamente una
propria competenza costituzionalmente attribuita. La Corte ha, dunque,
ribadito tale indirizzo nella sentenza n. 116, con la quale si è
ritenuta inammissibile la censura sollevata dalla Regione ricorrente in
riferimento alla mancata consultazione delle popolazioni interessate prima
di adottare le norme impugnate, secondo quanto prescriverebbe la normativa
comunitaria ed internazionale. In merito, la Corte ha precisato che, anche
volendosi prescindere dalla dubbia riferibilità delle disposizioni
comunitarie e internazionali richiamate ai procedimenti legislativi, “le
Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in via principale
gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se
non «quando essi si risolvano in violazioni o menomazioni delle
competenze» regionali”. Sempre con la suddetta sentenza, la Corte
ha, del pari, ritenuto inammissibili le censure svolte evocando a parametro
l'art. 117, secondo comma, lettera s), anche in relazione agli artt. 9,
32 e 33 della Costituzione. I suddetti parametri, secondo la ricorrente,
sarebbero stati invocabili in forza del "diritto-dovere" della
Regione “ad intervenire nel caso di inadempimento statale, a tutela della
popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie
e valori costituzionalmente garantiti”. Al riguardo, tuttavia, la Corte
ha osservato che “il perimetro, entro il quale assumono rilievo gli interessi
al cui perseguimento è tesa l'attività legislativa, risulta
rigorosamente conformato dalle norme costituzionali attributive di competenza,
sicché non è concesso alla Regione di dedurre, a fondamento
di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria
riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia
con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai,
queste ultime a poter essere dedotte a fondamento di un ricorso di legittimità
costituzionale in via principale promosso da una Regione.” Quanto agli
artt. 9, 32 e 33 della Costituzione, la Corte, fermo quanto precisato
circa l'ambito entro cui interessi, principi e valori costituzionali assumono
rilievo ai fini del giudizio in via principale delle leggi promosso dalle
Regioni, ha ribadito che queste ultime possono far valere il contrasto
con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa
“soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri
regionali, senza che possano avere rilievo denunce di illogicità
o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione
delle sfere di competenza regionale”.
b) Relativamente alle vicende che incidono sul persistere dell’interesse
al ricorso ed alla decisione, sono molteplici le affermazioni che si connettono
alla modifica ed all’abrogazione delle disposizioni oggetto del giudizio.
La modifica ovvero l’abrogazione della disposizione impugnata successivamente
al ricorso (giacché l’abrogazione anteriore al ricorso conduce
all’inammissibilità dello stesso, sentenza n. 3) in senso satisfattivo
dell’interesse del ricorrente conduce ad una cessazione della materia
del contendere soltanto quando la disposizione modificata o abrogata non
abbia avuto medio tempore attuazione (sentenze numeri 80 e 370), nel caso
contrario potendosi constatare la persistenza dell’interesse alla pronuncia
di merito (sentenza n. 405), salva l’ipotesi della rinuncia al ricorso
seguita da accettazione (sentenza n. 425). L’abrogazione di una delle
disposizioni impugnate comporta la cessazione della materia del contendere
anche relativamente alle altre disposizioni impugnate per illegittimità
costituzionale “consequenziale” (sentenza n. 103). Ugualmente, comporta
la cessazione della materia del contendere la rettifica dell’espressione
normativa, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rettifica
ritenuta legittima in quanto consentita dal D.P.R. n. 217 del 1986, senza
che rilevi se sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento
del legislatore (sentenza n. 20). Con la sentenza n. 181 è stata
dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’art. 1 della
legge della Regione Toscana n. 56 del 2004, attesa l’abrogazione di tale
norma da parte della successiva legge regionale n. 40 del 2005, legge
il cui articolo 59, del pari impugnato, riproduce il contenuto della abrogata
disposizione. Parimenti, determina una sopravvenuta carenza di interesse,
che conduce alla declaratoria processuale di cessazione della materia
del contendere, la circostanza, dedotta dalla stessa ricorrente, che “sino
ad oggi non risultano emanati i decreti attuativi delle norme impugnate”,
risultando, inoltre, “scaduto” il termine previsto per l’espletamento
di tale incombente” (sentenza n. 216).
Con la sentenza n. 118 è stata invece respinta la tesi, prospettata
dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe,
ab origine, materia del contendere per la non applicabilità alla
Regione ricorrente delle disposizioni censurate. Invero, la Corte, da
un lato, non ha ritenuto sufficiente il generico riferimento alla clausola
di salvaguardia contenuta nella stessa legge impugnata – secondo la quale
le norme della legge stessa sono applicabili alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome solo in quanto compatibili con le norme dei rispettivi
statuti – dall'altro, ha rilevato che non risultava precisato quali norme
della legge finanziaria impugnata dovessero considerarsi non applicabili
alla ricorrente per incompatibilità con lo statuto speciale e quali,
invece, dovessero ritenersi applicabili.
A fortiori inidonea ad escludere l’interesse al ricorso è stata
ritenuta la modificazione della disposizione impugnata, allorché
il contenuto precettivo non risulti sostanzialmente mutato (sentenze numeri
134 e 449), ditalchè le questioni sono state trasferite sulle nuove
disposizioni (sentenza n. 239). Ancora, è stata ritenuta inidonea
ad escludere una carenza di interesse al ricorso la circostanza che le
norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione (sentenza n. 451).
Come è chiaro, il difetto sopravvenuto di interesse può
essere reso manifesto dalla rinuncia formale al ricorso, che produce,
se accettata, la estinzione del giudizio (ordinanze numeri 5, 85, 230,
356, 379 e 417). Ovviamente la rinuncia parziale e la conseguente accettazione
conducono all’estinzione del giudizio in parte qua (sentenze numeri 81,
365 e 422). Anche in mancanza di costituzione in giudizio della parte
resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ex art. 25 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte, l’estinzione del processo (sentenza
n. 81, ordinanze numeri 11, 99, 163, 348 e 418). Non mancano, peraltro,
casi di rinuncia non seguita dal deposito dell’atto di accettazione, rinuncia
che, senza poter estinguere il giudizio, fornisce comunque, unitamente
ad altri elementi (nella specie l’abrogazione della norma impugnata che
non abbia avuto medio tempore, applicazione), un segno inequivocabile
del venir meno di ogni interesse alla decisione della Corte (ordinanza
n. 345).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere con la sentenza n.
214 è stata dichiarata in seguito all’intesa – satisfattiva delle
pretese della ricorrente – tra lo Stato e la Regione sottoscritta in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Infine, un cenno a parte meritano le peculiari ipotesi di promulgazione
parziale, o anche di mancata promulgazione (ordinanza n. 385) delle leggi
siciliane impugnate dallo Stato, che è stata conformemente interpretata,
anche nella giurisprudenza di quest’anno, come una manifestazione tacita
della Regione di acquiescenza ai rilievi statali e ha conseguentemente
comportato una dichiarazione di cessazione della materia del contendere
(ordinanze numeri 111, 136, 147, 171, 204, 231, 309, 330, 340, 347, 349,
358, 389, 404 e 410).
In merito all’interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate,
si veda anche supra par. 3.
6. La riunione e la separazione delle cause
Anche nel corso dell’anno 2006 la Corte ha utilizzato, in più occasioni,
la tecnica della separazione delle questioni proposte con il medesimo
ricorso e del loro contestuale accorpamento “trasversale” con questioni
omogenee proposte da altri ricorsi.
A tale tecnica la Corte ricorre nel caso di una pluralità di ricorsi
proposti avverso un medesimo atto normativo e che tuttavia siano caratterizzati
dalla impugnazione di disposizioni dal contenuto molto eterogeneo. Le
singole questioni proposte dai diversi ricorsi introduttivi vengono prima
separate e poi riunite in un unico giudizio in modo tale che con una decisione
unica possano essere risolte questioni omogenee, sia pure sollevate da
più di un ricorso.
I 113 ricorsi integralmente definiti nel 2006 hanno visto 11 casi di riunione
e 8 pronunce di separazione.
La riunione è stata disposta relativamente a ricorsi statali avverso
leggi regionali, in cinque casi, per la sostanziale identità della
materia e per l’analogia delle questioni prospettate (sentenze numeri
49 e 80), perché i ricorsi “hanno ad oggetto questioni concernenti
la medesima materia e in gran parte coincidenti” (sentenza n. 405), per
la sostanziale connessione oggettiva dei ricorsi (sentenze numeri 103
e 233). La separazione, invece, è stata disposta in due soli casi
(sentenze numeri 80 e 233).
Nei restanti 6 casi, concernenti ricorsi regionali avverso leggi statali,
si sono avute riunioni di impugnative per la sostanziale identità
della materia e per l’analogia delle questioni prospettate (sentenze numeri
134, 213 e 214), per la connessione oggettiva dei ricorsi (sentenza n.
181), per “l’identità dell’oggetto delle questioni proposte, riferite
alla medesima disposizione” (sentenza n. 87), per la “comunanza di argomento
delle questioni oggetto dei predetti ricorsi” (sentenza n. 216). La separazione
è stata disposta in sei casi (sentenze numeri 87, 88, 118, 133,
134 e 213).
7. Il contraddittorio di fronte alla Corte
Il processo in via principale, in quanto processo di parti, si caratterizza
per una assai elevata percentuale di casi nei quali le parti si costituiscono
di fronte alla Corte.
L’anno 2006 non fa, in questo senso, eccezione. A fronte dei 113 ricorsi
decisi, si sono avuti 26 casi di mancata costituzione delle regioni. Lo
Stato si è sempre costituito. I casi di mancata costituzione delle
Regioni, concernono 16 ipotesi di impugnative proposte dal Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana che si sono concluse con un dispositivo
di cessazione della materia del contendere (ordinanze numeri 111, 136,
147, 171, 204, 231, 309, 330, 340, 347, 349, 358, 389, 404 e 410) e con
un dispositivo di estinzione del giudizio (ordinanza n. 348). I restanti
10 casi sembrano, invece, assumere diversi significati: così, in
tre giudizi in cui lo Stato è rimasto l’unico soggetto presente
si è avuta una dichiarazione di incostituzionalità (sentenze
numeri 40, 247 e 322) ed in un quarto una dichiarazione di incostituzionalità
ed una di estinzione del giudizio (sentenza n. 81). In due casi si è
fatto luogo ad una pronuncia di merito, ma di rigetto (sentenze numeri
42 e 62). Nei restanti 4 giudizi non si è proceduto ad uno scrutinio
di merito per la rinuncia al ricorso, prodromo dell’estinzione (ordinanze
numeri 11, 99, 163 e 418).
In taluni casi la costituzione di una Regione è stata dichiarata
inammissibile.
Nel giudizio concluso con la sentenza n. 12 è stata dichiarata
inammissibile, ai sensi degli artt. 25, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e dell’art. 23, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo,
per la quale era stato depositato un atto privo della procura ad litem.
Nella specie, la stessa risultava conferita “in relazione ad un ricorso
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale
5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno
all’economia ittica) e non invece avverso lo statuto regionale”. Ugualmente,
sempre per il deposito di un atto privo della procura ad litem, è
stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della Regione
Abruzzo, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 22 e nel giudizio
conclusosi con la sentenza n. 29, nella quale la Corte ha precisato che
“il difetto di una valida procura alle liti, rende (…) tamquam non esset
l’attività processuale svolta dalla difesa regionale”.
Al di là di questi casi inerenti alla costituzione delle parti,
uno dei profili che maggiormente hanno caratterizzato il processo in via
principale nel corso del 2006 è rappresentato dalla frequenza degli
atti di intervento spiegati da terzi, che hanno riguardato i giudizi conclusi
da nove pronunce (sentenze numeri 51, 59, 80, 103, 116, 129, 245, 265
e 450), per un numero totale di 18 interventi.
Per ciò che concerne l’intervento nel giudizio in via principale
spiegato da soggetti che non siano titolari di competenze legislative,
la Corte ha ribadito, anche nella giurisprudenza di quest’anno, il costante
orientamento, secondo il quale “le parti del giudizio di costituzionalità
delle leggi promosso ai sensi dell’art. 127 Cost. sono esclusivamente
i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione”
(sentenze numeri 51, 59, 80, 116 e 450). Ugualmente, con la stessa motivazione,
sono stati dichiarati inammissibili gli interventi della Rai-Radiotelevisione
Italiana S.p.a. e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da
Vodafone Omnitel N.V. (quest’ultima, tra l’altro, con atto depositato
tardivamente) nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 103, nella quale,
peraltro, si dà atto che “le argomentazioni in senso contrario
addotte dagli interventori” non sono idonee a determinare un mutamento
di indirizzo interpretativo”. Ancora, con la sentenza n. 129, nel dichiarare
l’inammissibilità degli interventi di Tim Italia S.p.a. e di Vodafone
Ominitel N.V., la Corte ha ribadito che “alla stregua della normativa
in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte
(…) non è ammissibile l’intervento in tali giudizi di soggetti
privi di potere legislativo”. Nello stesso senso è pure la sentenza
n. 265, con la quale viene dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio
della Wind telecomunicazioni s.p.a., mentre, per quanto concerne l’intervento
spiegato da Telecom Italia Mobile s.p.a.. (TIM), si dà atto che
quest’ultima ha rinunciato all’intervento stesso, peraltro, secondo la
Corte, inammissibile alla stregua delle motivazioni sopra esposte. Infine,
nella sentenza n. 245, la Corte ha rinviato ogni decisione sull’intervento
espletato dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature
Onlus (WWF), essendosi pronunciata soltanto sull’istanza di sospensione
dell’esecuzione delle norme impugnate, proposta dalla Regione Emilia-Romagna,
ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato
dall’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
8. Le decisioni della Corte
Le decisioni rese nel 2006, sono, come detto, 113, di cui 82 sono sentenze
e 31 sono ordinanze. Le ordinanze emesse nell’anno in esame sono state
conseguenza di decisioni di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
al ricorso (14 decisioni), di cessazione della materia del contendere
(25 decisioni), mentre in un caso si è trattato di pronuncia di
manifesta inammissibilità in quanto il ricorso era stato presentato
fuori termine e, in un altro caso, di improcedibilità del ricorso
sempre perché depositato fuori termine. Infine, una decisione ha
dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione per mancanza
dei presupposti legittimanti la sospensione stessa.
8.1. Le decisioni interlocutorie
Nel corso del 2006 non constano ordinanze istruttorie emanate nel corso
del giudizi in via principale. Anche per ciò che concerne gli interventi
di terzi, la Corte ha sempre provveduto sugli stessi con sentenza. Si
rinvia, in proposito, a quanto si è avuto modo di rilevare supra,
par. 7.
8.2. L’estinzione del giudizio
I casi di estinzione a seguito di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art.
25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
sono stati, in totale 14. Di questi, tre sono stati estinti parzialmente
(sentenze numeri 81, 365 e 422), mentre negli altri undici casi la rinuncia
ha prodotto una preclusione assoluta alla trattazione del merito dei ricorsi
(ordinanze numeri 5, 11, 85, 99, 163, 230, 348, 356, 379, 417 e 418).
Da notare che in 5 casi la rinuncia è intervenuta in relazione
a giudizi che non avevano visto la costituzione del resistente (ordinanze
numeri 11, 99, 163, 348 e 418), donde l’assenza della necessità
di una accettazione della rinuncia, altrimenti indefettibile.
8.3. Le decisioni processuali
Le decisioni processuali sono ripartite tra dichiarazioni di cessazione
della materia del contendere, inammissibilità e manifeste inammissibilità.
A] Si sono avuti 25 casi di cessazione della materia del contendere. La
maggior parte di queste ipotesi sono dovute – come più dettagliatamente
riferito supra, par. 5 – all’avvenuta abrogazione, sostituzione o modifica
delle disposizioni impugnate (sentenze numeri 20, 80, 181, 370, 425 e
ordinanza n. 345). Nella sentenza n. 103, l’intervenuta abrogazione di
una delle disposizioni ha comportato anche la cessazione della materia
del contendere delle altre disposizioni impugnate per illegittimità
consequenziale, mentre nella sentenza n. 216 la cessazione della materia
del contendere è dovuta al fatto che non risultano emanati i decreti
attuativi delle norme impugnate e “risultando, inoltre, scaduto il termine
previsto per l’espletamento di tale incombente”. In tale gruppo si colloca
anche la sentenza n. 214, nella quale la cessazione della materia del
contendere è stata pronunciata a seguito all’accordo raggiunto
in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
In 15 casi, si è riproposta la cessazione della materia del contendere
conseguente alla promulgazione parziale delle leggi siciliane sottoposte
allo scrutinio di legittimità costituzionale (ordinanze numeri
111, 136, 147, 171, 204, 231, 309, 330, 340, 347, 349, 358, 389, 404 e
410). Nella sentenza n. 385, successivamente all’impugnazione, la delibera
legislativa non è stata proprio promulgata.
B] Il numero più cospicuo di decisioni processuali è costituito,
comunque, dalle 29 pronunce di inammissibilità, sovente presenti
in numero plurimo all’interno di una decisione (ad esempio, si contano
quattro capi di dispositivi di inammissibilità nelle sentenze n.
49, 216 e 246, tre capi nella sentenza n. 233), per un totale di 45 dispositivi.
Siffatte pronunce sono motivate principalmente da difetti riscontrati
in ordine alla motivazione delle censure (sentenze numeri 20, 51, 129,
253, 365, 399 e 246). In merito si rileva che, nella sentenza n. 49, la
mancanza di argomentazioni in ordine alla disposizione oggetto di impugnazione
ha condotto ad una pronuncia di inammissibilità della stessa impugnazione.
Altri vizi sono stati riscontrati nella individuazione dei termini delle
questioni (sentenze numeri 139, 214, 215, 233 e 397), nell’invocazione
di parametri diversi da quelli concernenti il riparto di competenze tra
lo Stato e le Regioni (sentenza n. 116) e nel difetto di interesse, variamente
argomentato (sentenza n. 3).
Piuttosto numerosi sono anche i casi nei quali l’inammissibilità
deriva dall’assenza, nella deliberazione del Consiglio dei ministri o
della Giunta regionale, di riferimenti relativi alle disposizioni oggetto
di impugnazione (sentenze numeri 49, 155, 323, 365, 396, 423 e 450); non
mancano, poi, decisioni che censurano la genericità della delibera
in questione (sentenza n. 216).
C] Ad esaurire il novero delle decisioni di tipo processuale, deve menzionarsi
l’ordinanza n. 218, con la quale il deposito tardivo del ricorso è
stato all’origine di una declaratoria di manifesta inammissibilità.
8.4. Le decisioni di rigetto
La maggioranza relativa delle formule contenute nei dispositivi delle
decisioni è rappresentata da quelle che constatano la non fondatezza
delle questioni poste, che sono, in totale, 82. Tra queste, due (sentenze
numeri 233 e 248) sono interpretative di rigetto, presentando il riferimento
a “i sensi di cui in motivazione”.
Il dato così esiguo delle decisioni interpretative non osta alla
constatazione del notevole impiego di strumenti ermeneutici anche nell’ambito
del giudizio in via principale. Sono, infatti, assai frequenti le sentenze
di rigetto che, pur non recando traccia nel dispositivo, possono dirsi,
nella sostanza, interpretative (sentenze numeri 3, 42, 62, 82, 102, 129,
156, 213 e 214). Ad esse possono aggiungersi le statuizioni che muovono
dal riconoscimento di un erroneo presupposto interpretativo (sentenze
numeri 103, 323, 365, 406 e 412).
Lo sviluppo dell’attività ermeneutica nel giudizio in via principale
ha fatto sì che anche in esso la declaratoria di illegittimità
costituzionale si configurasse alla stregua di una extrema ratio, avendo
la Corte ribadito “la validità del principio secondo il quale una
disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente
illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative
e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali”
(sentenze numeri 238 e 239) e preferendo, quindi, tra le varie interpretazioni
possibili della norma censurata, quella costituzionalmente orientata (si
veda in proposito la sentenza n. 412).
8.5. Le decisioni di accoglimento
I capi di dispositivo che recano una declaratoria di illegittimità
costituzionale sono 75. Le tipologie di accoglimento presentano forti
profili di comunanza con quelle che si sono riscontrate nel giudizio in
via incidentale (accoglimento tout court, ablativo, additivo, sostitutivo),
con l’aggiunta della declaratoria in via consequenziale.
A] Per quel che concerne le illegittimità costituzionali tout court,
si segnalano 48 dispositivi (sentenze numeri 12 – 4 capi di dispositivo
–, 29, 30, 40 e 49 – 2 capi di dispositivo –, 59, 75, 80, 81, 87, 116,
118, 129, 132, 153, 173, 181, 205, 211, 212, 213, 214, 237, 246, 247,
248 – 4 capi –, 253, 265, 284, 363, 364, 405 e 412 – 2 capi –, 422, 423,
424, 440, 447, 449 e 450 – 1 capo – ).
Da notare è che, se generalmente queste formule si rivolgono ad
uno o più articoli o commi, talvolta colpiscono un atto nel suo
complesso. A tal proposito si segnala la sentenza n. 59, in cui la disciplina
contenuta nell’atto legislativo della Provincia autonoma di Bolzano introduceva
una disciplina in materia di divieto di fumo alternativa a quella statale.
Ugualmente, la sentenza n. 247 ha dichiarato l’atto legislativo regionale
in materia di rifiuti radioattivi incostituzionale nel suo complesso,
perché esorbitante dai limiti della competenza legislativa della
regione.
B] Le decisioni di tipo additivo sono piuttosto limitate (9 capi di dispositivo)
e presentano una certa varietà nella formulazione. Così,
se nella maggior parte dei casi, l’incostituzionalità di una disposizione
viene pronunciata “nella parte in cui non prevede” un determinato contenuto
(sentenze numeri 29, 49, 129, 133, 182 – 1 capo – e 214), non mancano
altri tipi di dichiarazioni: dall’incostituzionalità della disposizione
“nella parte in cui non stabilisce” un certo contenuto (sentenza n. 213),
all’incostituzionalità “nella parte in cui non dispone” (sentenza
numero 182 – 1 capo –) ovvero nella parte “in cui non esclude” qualcosa
(sentenza n. 396).
C] Le decisioni di tipo ablativo sono 11. La maggior parte di esse sono
strutturate come illegittimità costituzionali di una disposizione
“limitatamente alle parole” specificate nel dispositivo (sentenze numeri
23 e 322 – 2 capi –). Negli altri casi, l’incostituzionalità della
norma è dichiarata “nella parte in cui prevede” qualcosa (sentenze
numeri 82, 102, 103 e 449) o “nella parte in cui determina” l’ammontare
di un certo tributo (sentenze n. 412 e 413).
Nell’ambito di tale categoria si segnalano il dispositivo della sentenza
n. 88, nella quale l’incostituzionalità ha avuto riguardo alla
disposizione “nella parte in cui si applica” a determinati soggetti (nella
specie, alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e uno dei dispositivi della
sentenza n. 233, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità
della disposizione “nella parte in cui si applica anche alla nomina del
direttore generale di azienda ospedaliera-universitaria”.
D] In 2 casi, la Corte ha adottato un dispositivo di tipo sostitutivo,
dichiarando la illegittimità della disposizione “nella parte in
cui prevede che il regolamento del Ministero della salute (...), sia adottato
‘sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano’, anziché ‘previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano’” (sentenza n. 134), ovvero la
illegittimità dell’articolo 34, comma 3, della legge regionale
della Toscana n. 1 del 2005 “nella parte in cui stabilisce che sia il
piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione
degli interventi non è soggetta all’autorizzazione paesaggistica
di cui all’art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale
paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici” (sentenza
n. 182).
E] Nel corso del 2005, sono state adottate anche 5 dichiarazioni di illegittimità
costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, secondo periodo,
della legge n. 87 del 1953.
Nella sentenza n. 40, alla declaratoria principaliter di alcune disposizioni
ha fatto seguito la incostituzionalità di tutte le altre disposizioni
della legge regionale censurata, in quanto la Corte non poteva omettere
di rilevare che l’intera legge regionale in esame è inscindibilmente
connessa con le disposizioni specificatamente censurate dal ricorrente,
in quanto gli artt. (….) non impugnati, sono palesemente funzionali al
raggiungimento dello scopo della legge stessa”. Analoga è stata
la motivazione addotta per l’incostituzionalità in via consequenziale
di cui alla sentenza n. 424, nella quale, la pronuncia è stata
resa una volta constatato che “l’intera legge regionale in esame è
inscindibilmente connessa con le disposizioni specificatamente censurate
dal ricorrente”.
Nelle sentenze numeri 12, 116 e 253, l’illegittimità costituzionale
consequenziale è stata estesa a tutti i commi degli articoli impugnati
sempre per l’inscindibile connessione con quelli colpiti dalla declaratoria
di incostituzionalità.
9. Il controllo degli statuti ordinari ai
sensi dell’art. 123 della Costituzione
Nel corso del 2006, la Corte ha reso una sola decisione in merito al controllo
degli statuti ordinari, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (sentenza
n. 12).
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato molteplici disposizioni
dello statuto della Regione Abruzzo approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004. Il giudizio
si è concluso con una pronuncia che reca quattro declaratorie di
incostituzionalità tout court, una pronuncia di illegittimità
costituzionale consequenziale e due pronunce di non fondatezza. La Corte,
inoltre, con la medesima sentenza, ha dichiarato inammissibile l’intervento
della Regione Abruzzo giacché la procura depositata risultava conferita
in relazione al un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio avverso
una legge regionale e non già avverso lo Statuto (supra par. 7).
10. La sospensiva nel giudizio sulle leggi
Nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 245, la Corte è stata
sollecitata a dare applicazione al recente istituto della sospensione
di atti legislativi di cui all’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003.
Tale ultima disposizione, come noto, prevede la possibilità della
sospensione, in pendenza di giudizio, degli atti impugnati nell’ambito
del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
Il giudizio, tuttavia, si è concluso con una declaratoria di non
luogo a provvedere sull’istanza di sospensione, avendo il ricorrente prospettato
“in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti,
omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte” ad eventualmente
adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge
n. 87 del 1953”.
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