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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Franco Bile
Sezione III
I rapporti economici
1. La tutela del lavoro
Numerose sono le pronunce che, nell’anno in esame, hanno affrontato tematiche
inerenti il lavoro in senso lato, con riferimento, in particolare, all’attività
dei pubblici dipendenti (e tra essi degli insegnanti), ai diritti dei
soggetti diversamente abili, ai caratteri del lavoro temporaneo, a tempo
parziale e a tempo determinato, alla tutela dei crediti vantati dai lavoratori
nei confronti del datore di lavoro.
1.1. Il pubblico impiego
In materia di pubblico impiego il maggior numero di provvedimenti concerne,
a diverso titolo, l’attività di insegnamento.
In ordine cronologico deve in primis essere segnalata l’ordinanza n. 56,
con la quale la Corte, dichiarando la manifesta infondatezza della questione
di legittimità dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione,
nella parte in cui prevede che il personale docente collocato fuori ruolo
o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti
di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione
scolastica o di altra amministrazione e, laddove non transiti, viene mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dal collocamento fuori
ruolo, oltre il quale si procede alla risoluzione del rapporto, ha ribadito
le ragioni già espresse in numerosi precedenti ed in particolare
nella sentenza n. 322 del 2005. I Giudici costituzionali hanno posto in
risalto che «le tre categorie di personale che operano nel mondo
della scuola – personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico,
ausiliario (personale ATA) – presentano discipline di stato giuridico
distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore
– con scelta discrezionale non irragionevole – in ordine al collocamento
fuori ruolo e all’assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla
qualifica di appartenenza originari». A ciò va aggiunto,
con riferimento agli ulteriori parametri dell’art. 2 e dell’art. 35 Cost.,
che «i principi generali di tutela della persona e del lavoro […]
non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un
determinato posto di lavoro» e non garantiscono neppure «il
diritto al mantenimento di specifiche mansioni […], dovendosi piuttosto
riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento
arbitrario».
Problematiche legate all’attività di insegnamento sono state affrontate
anche nella sentenza n. 108, con la quale è stato escluso che il
paragrafo A.4 della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno
2004, n. 143, violi l’art. 3 Cost ove non consente di attribuire a chi
ha conseguito l’abilitazione presso le scuole SIS a seguito di iscrizione
in soprannumero al secondo anno del corso il medesimo punteggio previsto
per coloro che hanno conseguito l’abilitazione frequentando l’intero biennio
di corso.
Argomenta la Corte che «i trenta punti aggiuntivi attribuiti a chi
frequenta i corsi SIS – scindibili in ventiquattro punti assegnati per
due anni di frequenza e sei punti per titoli di studio – compensano, nei
limiti dei ventiquattro punti, il mancato punteggio derivante dal servizio
effettivo», però tale punteggio «non è assegnato
ai docenti che conseguono l’abilitazione presso le scuole SIS al termine
di un solo anno di corso, perché essi possono espletare supplenze
sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante
la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio»: si
tratta, infatti, «di due distinti percorsi formativi, le cui caratteristiche
giustificano l’attribuzione di punteggi diversi, rapportati alle modalità
di svolgimento proprie di ciascun percorso», con la conseguenza
che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento censurabile.
Di rilievo appare la sentenza n. 297, in cui la Corte affronta il delicato
tema della posizione degli insegnanti di religione cattolica: l’art. 5,
comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che prevede l’indizione del
concorso per l’immissione in ruolo di tali insegnanti e ne riserva il
primo a coloro che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno
quattro anni negli ultimi dieci, era considerato dal TAR della Puglia
in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, nella parte
in cui fissa il requisito del servizio continuativo e non prevede, invece,
il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso arco
di tempo. Premesso che «nel valutare la conformità a Costituzione
della norma impugnata occorre tener conto del suo carattere eccezionale
rispetto al contesto normativo in cui essa è inserita», poiché
disciplina il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti
che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito
mediante incarico annuale e non in base a concorso, la Corte ha concluso
che «solo in virtù di tale carattere eccezionale, la norma
sfugge al dubbio di costituzionalità»: infatti, «la
scelta di introdurre una norma del genere è espressione di discrezionalità
legislativa, non censurabile […] se non esercitata in modo palesemente
irragionevole» e nella specie, la lamentata irragionevolezza non
è riscontrabile, dato che «i tre criteri prescelti, il quadriennio,
l’ambito dell’ultimo decennio e la continuità, sono tra di loro
congruenti e, nell’insieme, non palesemente irragionevoli», in quanto
il legislatore «ha ritenuto che l’espletamento continuativo, nell’ultimo
decennio, per quattro anni, dell’insegnamento della religione cattolica
costituisca indice di una più sicura professionalità».
In termini di illegittimità costituzionale si è espressa
la sentenza n. 190. I Giudici, accogliendo le censure mosse dal medesimo
TAR della Puglia nei confronti dell’art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004,
n. 186, nella parte in cui prevedeva quote di riserva per i soggetti disabili
nell’attribuzione degli incarichi annuali di presidenza e nelle procedure
concorsuali per la dirigenza scolastica, hanno evidenziato come «le
quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni
postul[i]no necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato»,
con la conseguenza che «l’art. 8-bis, che deve essere riferito al
personale in servizio, risultando altrimenti privo di destinatari, introduce
una deroga al necessario stato di disoccupazione» per i soli dirigenti
scolastici.
La Corte ha posto l’accento sul fatto che «nella ponderazione degli
interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del
merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente
la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all’accesso al
lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei
disabili già occupati», con la conseguenza che «la
legge ordinaria che, oltre a favorire l’accesso dei disabili al lavoro,
ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi
dell’eguaglianza e del merito, a danno dell’efficienza e del buon andamento
della pubblica amministrazione» ed è, pertanto, costituzionalmente
illegittima.
Con la sentenza n. 390 la Corte è tornata sul tema delle incompatibilità
con l’esercizio della professione forense per i pubblici dipendenti, affrontando
tre diverse questioni di legittimità costituzionale, sollevate
dai Tribunali di Napoli e Cuneo, riguardanti gli artt. 1 e 2 della legge
25 novembre 2003, n. 339
Considerato che le censure mosse dal primo Tribunale per violazione degli
artt. 3 e 4 Cost. sono state ritenute inammissibili per difetto di rilevanza
nel giudizio a quo, sono da analizzare in questa sede i dubbi prospettati
dal secondo Giudice nei confronti del solo art. 1, per contrasto con gli
artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., giudicati dalla Corte non fondati.
L’art. 1 stabilisce che non si applicano agli avvocati i commi 56, 56-bis
e 57, che consentono l’iscrizione agli albi professionali dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo parziale,
quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a
tempo pieno: secondo il rimettente, la norma violerebbe l’art. 3 Cost.,
in quanto analogo divieto non vale per tutte le altre libere professioni
ed appare ingiustificato, l’art. 4, che riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro, l’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue
forme, e l’art. 41, poiché il divieto, limitativo della concorrenza,
non può dirsi dettato da “fini sociali”.
Secondo la Corte le suddette censure sono da disattendere.
Di particolare interesse la motivazione relativa alla violazione dell’art.
3 Cost.: la Corte ha concluso che non appare manifestamente irragionevole
la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal
novero di quelle – cioè tutte le altre per l’esercizio delle quali
è prescritta l’iscrizione ad un albo – alle quali i pubblici dipendenti
a part time c.d. ridotto possono accedere, poiché tale professione
presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti dalla
“commistione” fra pubblico impiego e libera professione; ciò anche
considerando che tale opzione è coerente con la caratteristica
– peculiare della professione forense – dell’incompatibilità con
qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione
di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico
o letterario” (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento
della professione di avvocato).
Inoltre, è priva di consistenza anche la censura secondo cui la
legge contestata creerebbe una disparità di trattamento ancor più
accentuata considerando la normativa comunitaria, in particolare gli artt.
2 e 5, comma 1, della direttiva 98/5/CE, poiché l’avvocato straniero
che sia pubblico dipendente può esercitare in Italia mentre l’omologo
italiano non può esercitare neppure negli altri Stati membri. Tale
censura trascura, infatti, l’art. 8 della direttiva de qua, secondo cui
“l’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale
di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato
di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta
agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia”.
Questa norma «esclude in radice che possa realizzarsi la disparità
di trattamento ipotizzata dal rimettente», come chiarisce inequivocabilmente
il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione,
«il cui art. 5, comma 2, estende agli avvocati di altri Stati membri
– sia stabiliti sia integrati in Italia – le norme sull’incompatibilità
che riguardano l’esercizio della professione di avvocato».
Significativa è l’ordinanza n. 194, in cui viene analizzato il
problema della esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica
dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio sino al
settantesimo anno di età. Nel giudicare manifestamente infondata
la questione di costituzionalità sollevata, per contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost., avverso l’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27
luglio 2004, n. 186, la Corte ha osservato che «la particolare natura
delle funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e
l’esistenza di un ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non
consentono di invocare il principio di eguaglianza né quello di
buon andamento della P.A. per censurare una delle diversità esistenti
tra l’ordinamento speciale dei diplomatici e quello generale degli altri
pubblici dipendenti».
Deve essere citata anche la sentenza n. 138, che ha ritenuto inammissibile,
per difetto di motivazione sulla rilevanza, il dubbio di costituzionalità
dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria
20 gennaio 1998, n. 3, che, nella parte in cui prevede la risoluzione
di diritto dei rapporti di lavoro, in corso alla data di entrata in vigore
della legge, dei direttori generali con le soppresse USL, era considerato
dai rimettenti in contrasto con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità
di trattamento fra i direttori generali delle USL dell’Umbria e “tutti
coloro che hanno stipulato contratti analoghi sulla base della normativa
statale e non vedono compromessa la loro posizione dalla legge regionale”.
Sul tema della mancata corresponsione ai magistrati dell’indennità
giudiziaria nel periodo di congedo straordinario per malattia, la sentenza
n. 287, nel solco di precedente giurisprudenza conforme, ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità dell’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, evidenziando come non sussista la lamentata violazione
dell’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento
tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie
giudiziarie, «a causa della mancanza di omogeneità tra le
due categorie di dipendenti e del diverso meccanismo di determinazione
dei rispettivi trattamenti retributivi», nonché della «diversità
ormai riscontrabile sul piano delle fonti della disciplina dei rispettivi
rapporti di impiego».
La Corte ha, altresì, respinto le censure relative alla violazione
dell’art. 36 Cost., poiché, «al fine di verificare la legittimità
delle norme in tema di trattamento economico dei lavoratori dipendenti
in relazione al disposto dell’art. 36 […] occorre far riferimento, non
già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione
nel suo complesso».
Con considerazioni in parte analoghe in merito alla violazione del principio
di eguaglianza, l’ordinanza n. 290 ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità del suddetto art. 3 della legge
n. 27 del 1981 per la parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità
durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza.
Non risultano vulnerati neppure l’art. 37 Cost., poiché la mancata
erogazione dell’indennità «non vale a far considerare il
trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente
ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale», né
gli artt. 29 e 30 Cost., «perché la tutela della famiglia
e dei minori non esige necessariamente la corresponsione, oltre che dello
stipendio, anche dell’indennità giudiziaria», né l’art.
97 Cost., «poiché quel precetto costituzionale non può
essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di
miglioramenti economici», nè, infine, gli artt. 104 e 108
Cost., «perché la norma, limitandosi a stabilire le modalità
di erogazione di una componente del trattamento economico dei magistrati,
non può certo essere considerata come disposizione che lede le
garanzie di quel trattamento in maniera tale da configurare un attentato
all’indipendenza dei giudici».
Sullo stesso tema si registrano altresì le ordinanze n. 10 (restituzione
atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica normativa ex legge 30
dicembre 2004, n. 311) e n. 302 (manifesta inammissibilità per
omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione
alla luce della modifica normativa ex legge n. 311 del 2004).
1.2. I lavoratori disabili
In tema di tutela del soggetto portatore di handicap, oltre alla sopra
citata sentenza n. 190, merita attenzione la sentenza n. 140 che, nel
giudicare non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge
29 marzo 1985, n. 113, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,
nella parte in cui, secondo il rimettente, avrebbe consentito di concedere
l’indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati
in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche
a quelli assunti in via ordinaria, ha ritenuto possibile un’interpretazione
della norma impugnata coerente con i parametri costituzionali indicati
dal rimettente: infatti, attraverso una ricostruzione sistematica della
normativa in materia, si evince che l’indennità de qua è
essenzialmente «“corrispettivo” dell’obiettiva gravosità
della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che
della particolare natura delle mansioni espletate, nonchè dell’impossibilità
per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative», con
la conseguenza che appare «del tutto irrilevante la particolare
modalità di accesso all’occupazione dei centralinisti non vedenti».
Non sarebbe, invero, ragionevole la distinzione tra un lavoratore non
vedente che, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a
mansioni di centralinista, ed altro lavoratore non vedente che, avviato
obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva di cui alla legge n.
113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni.
1.3. Tipologie particolari di rapporto di
lavoro
Con la sentenza n. 58 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale,
per contrasto con gli artt. 3 e 35 ed assorbito l’ulteriore parametro
invocato, dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, novellando il testo dell’art. 10 della legge 24 giugno
1997, n. 196, dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
presso l’impresa utilizzatrice, in caso di mancanza della forma scritta,
si trasforma in contratto di lavoro “a tempo determinato” anziché
“a tempo indeterminato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice.
La Corte ricostruisce in primis la normativa vigente in materia di “lavoro
temporaneo” desumibile dalla citata legge n. 196 del 1997: «in sostanza
il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell’impresa fornitrice,
svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice,
la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo
di questa». Il testo originario dell’art. 10 prevedeva che il contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo privo della forma scritta si trasformasse
in contratto “a tempo indeterminato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice,
a tutela del lavoratore. La sostituzione, ad opera della norma censurata,
della locuzione “a tempo indeterminato” con quella “a tempo determinato”
comporta, secondo la Corte, violazione del principio di ragionevolezza
e del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme: «la
finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è [infatti]
contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto
in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore,
parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale
voluto dalle parti (a tempo indeterminato)». A conferma dell’irrazionalità
della modifica, la Corte richiama infine anche la «mancanza di alcuna
indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza
della trasformazione del contratto» e «la sua sostanziale
inoperatività in caso di contratto […] stipulato sin dall’origine
a tempo determinato (e però privo della forma scritta …)».
Alla tutela dei lavoratori agricoli stagionali si riferisce l’ordinanza
n. 252, in cui la Corte, disponendo la restituzione degli atti al giudice
rimettente in ordine alla questione di costituzionalità degli artt.
10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
censurati in quanto sopprimono il diritto di precedenza nelle assunzioni
di tali lavoratori, già occupati negli anni precedenti con contratti
a termine, ha sottolineato come la sopravvenuta sentenza della Corte di
giustizia, che costituisce ius superveniens, nel fornire una lettura complessiva
della direttiva 1999/70/CE di cui le norme censurate rappresentano attuazione,
abbia affermato che «una reformatio in peius della protezione offerta
dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a
tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro
quando non sia in alcun modo collegata con l’applicazione di questo»,
con conseguente necessità per il rimettente di meditare sulla persistente
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione propostagli.
Il lavoro stagionale non può essere equiparato al lavoro a tempo
parziale verticale, rispetto al quale presenta notevoli elementi di differenziazione:
sulla base di questo assunto nella sentenza n. 121 viene dichiarata non
fondata la questione di costituzionalità dell’art. 45, terzo comma,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, il quale non contempla fra gli aventi
diritto alla indennità per la disoccupazione involontaria i lavoratori
occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua semestrale
che abbiano chiesto di rimanere iscritti nelle liste di collocamento per
i periodi di inattività, così violando, secondo il rimettente,
il disposto degli artt. 3 e 38 Cost..
La Corte ha anzitutto richiamato il precedente rappresentato dalla sentenza
n. 160 del 1974, secondo la quale la questione di costituzionalità
dell’art. 76 del medesimo regio decreto-legge, che esclude la spettanza
dell’indennità nel caso di disoccupazione nei periodi di stagione
morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, non è
fondata “nei sensi indicati in motivazione “, poiché «il
lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale periodo di sosta, può
senz’altro acquisire il diritto all’indennità di disoccupazione,
purché chieda la iscrizione nelle liste di collocamento per altre
occupazioni» e considerato che, nel lavoro stagionale, la prevedibilità
del rischio di disoccupazione, fisiologico per la naturale alternanza
di periodi di attività produttiva e periodi di sosta, non basta
a rendere la disoccupazione volontaria.
Peraltro, secondo la sentenza n. 121 in esame, «rispetto al lavoro
stagionale […] il tipo contrattuale del tempo parziale verticale presenta
sicuri elementi di differenziazione. In particolare, nel lavoro stagionale
il rapporto cessa a “fine stagione”, sia pure in vista di una probabile
nuova assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece
il rapporto “prosegue” anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione
delle corrispettive prestazioni, in attesa dell’inizio della nuova fase
lavorativa. Pertanto il lavoratore stagionale non può contare sulla
retribuzione derivante dall’eventuale nuovo contratto, mentre il lavoratore
a tempo parziale può fare affidamento sulla retribuzione per il
lavoro che presterà dopo il periodo di pausa». Conseguentemente,
conclude la Corte, l’esclusione del diritto all’indennità per questa
seconda categoria di lavoratori non viola il disposto dell’art. 3 Cost.,
«per le differenze esistenti tra le due situazioni poste a confronto»,
né viola l’art. 38 Cost., «perché nel tempo parziale
verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando
al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono
di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa
della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione».
1.4. La tutela dei crediti del lavoratore
In tema di pignoramento dei crediti del lavoratore, la sentenza n. 259
ha sancito la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, comma
quarto, cod. proc. civ. che, secondo consolidata interpretazione della
Suprema Corte costituente “diritto vivente”, non prevedono che la compensazione
dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità
relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in
cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto
di lavoro.
L’orientamento giurisprudenziale ricordato muove dalla premessa in base
alla quale «l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia
dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, autonomia
che non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano
origine da un unico rapporto». Secondo la Corte, questo orientamento
«non può certamente ritenersi confliggente con l’art. 3 della
Costituzione nella parte in cui vieta ingiustificate disparità
di trattamento (qui, tra creditori)». La circostanza che il credito
del datore di lavoro abbia il fatto costitutivo in un delitto «non
è idonea a rendere in toto equiparabile il credito del datore di
lavoro a quello di un qualsiasi altro creditore, e quindi a rendere privo
di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa
la specificità di quel credito nella circostanza che l’obbligazione
risarcitoria dell’ex dipendente scaturisce da un comportamento che non
solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile
occasione, ma che costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore
di lavoro verso il datore». Non sussiste neppure la violazione dell’art.
36 Cost., in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., dal
momento che «la norma del codice di rito – se è vero che
contempera l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e
quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del
credito retributivo […] – non costituisce una modalità obbligata
per realizzare tale contemperamento […] e, tanto meno, per realizzarlo
nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito».
In materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori di particolare interesse
si presenta la sentenza n. 354. La Corte, respingendo le censure di violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., rivolte agli artt. 373 e 937 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, secondo i quali, in caso di rapporto di lavoro
nautico e con il personale di volo, assistito da tutela reale, la prescrizione
biennale dei crediti da lavoro decorre non in costanza di rapporto ma
dalla cessazione dello stesso, ha posto l’accento sulle peculiarità
che caratterizzano i due tipi di rapporto: «la ratio delle norme
censurate affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del
contratto di arruolamento e del contratto con il personale di volo, le
cui persistenti peculiarità rispetto al lavoro ordinario sono connesse
sia al momento genetico del rapporto di lavoro e sia alle particolari
modalità di erogazione della prestazione lavorativa». Il
fondamento razionale delle disposizioni censurate ricavabile dal sistema
del codice della navigazione, consiste nel fatto che le prestazioni «del
personale di bordo o di volo sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi
da quello di assunzione e di residenza del dipendente», con conseguente
«impossibilità (per i rapporti a viaggio) o [..] particolare
difficoltà (nel rapporto a più viaggi, in quello a tempo
determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del diritto,
connesse alla fisica lontananza dal foro competente». Pertanto,
la specificità del fondamento razionale delle norme giustifica,
secondo la Corte, la diversità di regime rispetto al lavoro comune,
con conseguente infondatezza delle censure di violazione dell’art. 3 Cost..
Quindi, ammesso il regime differenziato di decorrenza della prescrizione,
«la posizione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel
tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla
stregua di un mero inconveniente pratico», inidoneo a compromettere
il diritto di difesa del datore di lavoro.
2. La previdenza
Come la giurisprudenza degli anni passati, anche la produzione del 2006
si caratterizza per un elevato numero di pronunce in materia previdenziale,
pronunce che toccano temi assai diversificati, quali l’indebito previdenziale,
le pensioni privilegiate, le pensioni dei dipendenti pubblici, il trattamento
di fine rapporto, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Oltre ai provvedimenti di seguito analizzati, ineriscono a tematiche riconducibili
alla previdenza anche la sentenza n. 274, sulla riduzione dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti da imprese agricole site in zone
montane o svantaggiate, e la sentenza n. 324, sul riconoscimento della
pensione di inabilità ai soli stranieri in possesso della carta
di soggiorno: dal momento che i principi di diritto da queste enucleabili
coinvolgono più direttamente il tema della efficacia retroattiva
delle norme, per un esame delle stesse si rinvia al capitolo relativo
alle fonti. A tali pronunce si aggiungono la sentenza n. 311, che, analizzata
nel capitolo sul principio di eguaglianza, viene in questa sede menzionata
in quanto qualifica la pensione indiretta di guerra come «diritto
che spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare», e
la sentenza n. 137, per la quale si veda il paragrafo sul diritto al lavoro.
2.1. L’indebito previdenziale
Nel 2006 si registrano due interessanti provvedimenti in tema di indebito
previdenziale. Con la sentenza n. 1 la Corte ha risolto nel senso della
non fondatezza due distinti dubbi di costituzionalità che, avendo
il medesimo oggetto, sono stati affrontati congiuntamente: in particolare,
concernono l’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e l’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, censurati,
con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, laddove prevedono
che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche
a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, rispettivamente
per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 e al 1 gennaio 2001, non si faccia
luogo al recupero dell’indebito qualora il reddito personale imponibile
ai fini IRPEF per l’anno 1995 e per l’anno 2000 sia pari o inferiore rispettivamente
a £ 16.000.000 o a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore,
l’indebito sia irripetibile nei limiti di un quarto del riscosso. La Corte,
dopo una scrupolosa ricostruzione della normativa succedutasi in materia,
evidenzia come la sentenza n. 39 del 1993 richiamata dai rimettenti, con
la quale era stata dichiarata l’illegittimità della previgente
disciplina di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella
parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione
dell’indebito previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata
in vigore, si riferisse ad una fattispecie ben diversa, in quanto il legislatore
del 1991, nel rendere più rigorosa la disciplina a regime dell’indebito
previdenziale, ne aveva previsto l’applicazione retroattiva. Viceversa,
la normativa censurata non interviene sulla disciplina a regime bensì
ne introduce una speciale e derogatoria rispetto al passato. Secondo la
Corte, «nelle norme impugnate non è ravvisabile una lesione,
costituzionalmente rilevante, dell’affidamento dei percettori di prestazioni
pensionistiche non dovute»: infatti, nel nostro ordinamento norme
retroattive sono ammissibili, purché non irragionevoli, soprattutto
laddove la retroattività sia giustificata dalla sistematicità
dell’intervento innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento
delle situazioni giuridiche pendenti e di quelle future. A ciò
si aggiunga che l’affidamento del pensionato nell’irripetibilità
di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede è
tanto più meritevole di tutela quanto più si tratti di pensionati
con reddito non elevato, che destinano le prestazioni pensionistiche al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Sotto questo
profili, conclude la Corte, la normativa censurata, attraverso il criterio
reddituale, garantisce l’irripetibilità degli indebiti ai pensionati
più deboli e, comunque, ne esclude la ripetibilità totale.
L’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 è al centro
anche dell’ordinanza n. 178, che non ha ravvisato il contrasto con l’art.
3 Cost. ipotizzato dal rimettente sotto il profilo dell’ingiustificata
disparità fra i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, per
i quali vale la nuova disciplina dell’indebito previdenziale, e quelli
erogati dall’INPDAP, per i quali non è prevista. La Corte ha, infatti,
rimarcato che «non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga
per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina,
atteso che […] rientra nella discrezionalità del legislatore porre
distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una
o dell’altra prestazione»; inoltre, la normativa censurata, stante
il «carattere straordinario ed eccezionale», è intrinsecamente
inidonea a fungere da tertium comparationis: «trattandosi di una
disciplina del tutto speciale, rientra nella discrezionalità del
legislatore definirne l’ambito di applicabilità nel senso della
sua limitazione alle prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall’INPS».
2.2. Le pensioni privilegiate
In materia di pensioni privilegiate, la sentenza n. 83, dichiarando non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, censurato, in riferimento
all’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che, ai fini della pensione
diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali, per infermità
ascrivibili alla prima categoria della tabella A di cui al d.P.R. 30 dicembre
1981, n. 834, l’aliquota indicata alla lettera a) dello stesso articolo
deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667 invece che
a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali, ha posto l’accento
sulla non comparabilità tra il trattamento pensionistico privilegiato
dei dipendenti degli enti locali e quello dei dipendenti statali, posti
a confronto dal rimettente, non comparabilità che si collega al
fatto che, mentre «per i dipendenti degli enti locali la percentuale
dello 0,66667 assicura una soglia minima di quantificazione del trattamento
privilegiato», viceversa, per i dipendenti statali, «la percentuale
dello 0,80 prevista per il calcolo della pensione di privilegio nei casi
in cui ricorrano le infermità citate – lungi dall’introdurre una
soglia siffatta – costituisce l’unica aliquota applicabile». Pertanto,
la sentenza additiva richiesta «non parificherebbe le due discipline»
ma avrebbe come unico effetto «elevare il limite minimo della pensione
privilegiata dei dipendenti degli enti locali, mediante l’applicazione
ad essa di una fra le plurime aliquote utilizzate per il calcolo delle
pensioni privilegiate delle varie categorie di dipendenti statali».
La Corte ha ribadito che, come già evidenziato nella precedente
giurisprudenza, «i diversi sistemi pensionistici hanno una loro
specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste
non siano uniformi non lede di per sé il principio di eguaglianza,
salvo il caso […] di un’eventuale irragionevolezza della differenza di
disciplina», che nella specie la Corte ha escluso, stante la diversità
di funzione cui assolve l’aliquota prevista dalla norma censurata rispetto
a quella evocata come tertium comparationis.
In ordine alle pensioni privilegiate militari, l’ordinanza n. 166 ha disatteso
le censure mosse all’art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.
295, come modificato dall’art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985,
n. 428 riguardo alla denunciata ingiustificata applicazione ai ratei pensionistici
della medesima prescrizione quinquennale relativa ai ratei arretrati delle
pensioni di quiescenza anziché della prescrizione decennale applicabile
ai crediti di natura indennitaria. Il rimettente contesta che la norma,
con il termine “rate di pensione e differenze arretrate dovute dallo Stato
che si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui il
diritto può esser fatto valere”, accomuna di fatto, relativamente
alla maturazione della prescrizione estintiva, i ratei accessori arretrati
delle pensioni con valenza “retributiva” e quelli derivanti da pensioni
privilegiate aventi connotati “indennizzatori”. Perciò, posto che
le pensioni privilegiate avrebbero carattere reintegrativo della lesione
da fatto lecito e dovrebbero seguire la regola di tutti i diritti personali
di credito soggetti a prescrizione decennale, la norma sarebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 36 Cost.
Il rimettente invoca come tertium comparationis la disciplina dettata
dagli artt. 934 e ss. cod. civ. per la prescrizione del diritto del proprietario
del fondo privato acquistato dalla P.A. per accessione invertita, assumendo
che, in base all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, «verrebbe
qui in considerazione – al pari della pensione privilegiata che avrebbe
una funzione di indennizzo derivante da fatto lecito – un risarcimento
per fatto lecito e, segnatamente, “un diritto personale di credito soggetto
alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale in materia
di risarcimento del danno da fatto illecito»; invece, secondo la
Corte, fra il termine di raffronto e la norma denunciata «non è
dato ravvisare, con tutta evidenza, alcuna omogeneità» e
il prescelto tertium comparationis, «oltre ad essere inconferente,
viene assunto in base ad un’interpretazione quasi isolata del giudice
di legittimità»; inoltre, il rimettente «erra nel ritenere
che le pensioni privilegiate dei militari di carriera, a differenza di
quelle normali, present[i]no la peculiarità di non postulare un
precedente rapporto contributivo, ma di servizio», poiché,
viceversa, «è orientamento consolidato di questa Corte […]
che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, hanno titolo
in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresentano
la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del
quale condividono la natura reddituale di retribuzione differita e ciò
al pari delle pensioni normali di quiescenza, tanto da potersi ravvisare
l’unicità della figura del diritto al trattamento pensionistico
sia normale sia privilegiato».
2.3. Le pensioni dei pubblici dipendenti
In merito al trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, la Corte
è stata chiamata a valutare problematiche inerenti al riscatto
degli anni di studio e, con la sentenza n. 367, ha stabilito la non fondatezza
della questione di legittimità dell’art. 2-novies del decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n. 114, come modificato dall’art. 2, terzo comma, del decreto-legge
1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29
novembre 1982, n. 881, e dell’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184,
che violerebbero l’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedono la facoltà
di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi presso
l’Accademia di belle arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, quando il corso di studi sia propedeutico allo svolgimento
dell’attività lavorativa da parte dell’interessato.
Le norme de quibus riconoscono il diritto al riscatto del corso legale
di laurea ai lavoratori privati iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e prevedono la riscattabilità dei titoli universitari
individuati dalla legge 19 dicembre 1990, n. 341, con l’unica condizione
che si tratti di titolo riscattabile presso l’INPS. Diversamente, per
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è prevista, come
condizione necessaria per il riscatto, la strumentalità dei titoli
rispetto all’immissione in servizio o alla progressione in carriera, strumentalità
«preordinata a garantire che la preparazione professionale riceva
ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza» nonché
ad «immettere nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione
e cultura, in armonia con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione». Pertanto, ha concluso la sentenza, «il nesso
di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa
è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva l’art. 97 Cost.,
mentre è estraneo al lavoro privato. Non sussiste, dunque, quella
omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa
regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il
diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato».
In tema di trattamento pensionistico dei magistrati interessante appare
l’ordinanza n. 202, in cui la Corte, concludendo per la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità degli art. 2 della legge 8
agosto 1991, n. 265, 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
considerati dal rimettente in contrasto con gli artt. 36, 38 e 53 Cost.
laddove si limitano a prevedere un meccanismo di perequazione dell’importo
dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita, così
determinando un significativo depauperamento del trattamento pensionistico
dei magistrati collocati a riposo, sia nei riguardi dei colleghi in servizio
attivo, sia nei riguardi dei magistrati collocati a riposo successivamente,
ha ribadito, in linea con i precedenti in materia, che «il principio
della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità
del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze
di vita del lavoratore e della sua famiglia – […] non impone affatto il
necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché
spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità
di attuazione del principio sancito dall’art. 38 della Costituzione».
E’ di tutta evidenza, quindi, che «non rappresenta vulnerazione
dei canoni costituzionali evocati dal rimettente il fatto che il legislatore
[…], nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del
personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento
ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. E questo tanto
più quando tale meccanismo – sottolinea significativamente la Corte
– appaia elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati,
avendo la peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza
e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti
di altri poteri».
2.4. Il tetto della retribuzione pensionabile
L’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e l’art.
11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono al centro della
decisione assunta con la sentenza n. 120.
La prima disposizione è stata contestata in riferimento all’art.
3 Cost., perché determina la retribuzione da porre a base del calcolo
per la pensione corrisposta ai lavoratori dello spettacolo dall’ENPALS
in misura inferiore alla retribuzione effettivamente percepita ed a quella
su cui vengono calcolati i contributi, dando così luogo, secondo
il rimettente, ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto
agli assicurati presso l’INPS. La seconda, invece, viene censurata in
riferimento anche agli artt. 36, primo comma, e 38, primo comma, Cost.,
nella parte in cui, insieme alla introduzione di una più elevata
contribuzione previdenziale sui compensi dati agli artisti lirici, non
ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della
retribuzione calcolabile ai fini della pensione.
La Corte, rilevato che la tesi sostenuta dai giudici a quibus si fonda
sul presupposto che, «mentre per i lavoratori assicurati presso
l’INPS la misura della retribuzione pensionabile è stata elevata
dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 […], il limite della
retribuzione pensionabile sarebbe rimasto invariato per i lavoratori assicurati
presso l’ENPALS», sottolinea come i rimettenti non si siano fatti
carico di esaminare l’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, che reca
la rubrica “interpretazione autentica” e stabilisce che “le disposizioni
di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere
interpretate nel senso che si applicano anche all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita
dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo”.
2.5. La pignorabilità del trattamento pensionistico
Con la sentenza n. 256 la Corte è tornata sul tema, già
più volte affrontato, della pignorabilità delle pensioni
e ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto
con l’art. 3 Cost., l’art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella
parte in cui esclude – a differenza di quanto disposto da altre norme
con riguardo alle retribuzioni, alle pensioni e alle indennità
erogate dall’INPS, nonché alle pensioni erogate ai dipendenti della
pubblica amministrazione – la pignorabilità per ogni credito dell’intero
ammontare della pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza
di giornalisti italiani anziché prevedere l’impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola
parte della pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati
alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto
della residua parte. Secondo la Corte, non esiste alcuna ragione che giustifichi
il peculiare trattamento riservato alle pensioni erogate dall’INPGI rispetto
a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati,
in quanto, «poiché l’impignorabilità si risolve in
una limitazione della garanzia patrimoniale […] e in una compressione
del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste fra le pensioni
spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo
[…] della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata».
2.6. Il trattamento di fine rapporto
Tutti i trattamenti di fine rapporto – a prescindere dalla denominazione
e dall’ente erogatore – hanno natura di retribuzione differita e ad essi,
pertanto, deve essere estesa la particolare tutela di cui all’art. 36
Cost.. Confermando questo principio consolidato, la Corte, con la sentenza
n. 366, ha ritenuto privi di fondamento i dubbi di costituzionalità
dell’art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contestato
nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento
monetario per l’indennità di buonuscita maturata dai dipendenti
dell’ente poste italiane alla data di trasformazione dell’ente in società
per azioni per il periodo corrente fra detta data e la cessazione del
rapporto.
La pronuncia ha escluso i denunciati profili di contrasto con l’art. 3
Cost., non ravvisando alcuna ingiustificata disparità di trattamento
né tra i dipendenti della società poste italiane e gli altri
lavoratori privati – poiché «la trasformazione del rapporto
di lavoro da pubblico a privato e la correlativa distinzione del trattamento
globale in due elementi, regolati da norme diverse, connotano la condizione
dei suddetti lavoratori postali, ma sono estranee a quella di coloro che
hanno prestato la propria opera esclusivamente in regime di rapporto lavorativo
privato» – né «all’interno della disciplina propria
dei lavoratori postali», in quanto, «anche trascurando il
rilievo che il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono
i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina,
si può osservare che il periodo intercorrente tra la determinazione
della buonuscita e il pagamento del t.f.r. sarà tanto più
lungo quanto minore sarà l’incidenza della prima sull’entità
globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro».
Neppure l’art. 36 Cost. risulta essere stato violato. Ribadendo un proprio
costante orientamento, la Corte ha rimarcato che «il rispetto dell’art.
36 Cost. – in ipotesi, come quella ricorrente nella specie, di un trattamento
globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita
determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto
disciplinato dall’art. 2010 cod. civ.) – deve essere valutato non con
riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell’emolumento»:
la buonuscita costituisce «uno degli elementi del trattamento globale
spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del
rapporto in regime di pubblico impiego» e l’entità della
sua svalutazione «è inversamente proporzionale alla misura
dell’incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto
a quella che si matura in regime di rapporto privato».
Quindi, riguardata la disposizione de qua nell’ambito di tutta la normativa
che ha regolato la trasformazione dell’azienda postale, «si deve
osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell’erogazione
dell’indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione,
trova compensazione nella previsione dell’unicità del rapporto
e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi
sui livelli delle retribuzioni».
Concludendo, la violazione dell’art. 36 Cost. «non si determina
semplicemente per la mancata previsione di un qualsivoglia adeguamento
di una componente del trattamento retributivo complessivo, bensì
per il prodursi di un’apprezzabile riduzione in termini di potere di acquisto».
2.7. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
«L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali non è ispirata al criterio della piena socializzazione
del rischio, giacché il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l’ambito
della sua operatività in relazione sia all’aspetto oggettivo, che
a quello soggettivo». Così si è espressa la Corte,
nella sentenza n. 426 (per la quale si veda anche il paragrafo sulla delegazione
legislativa), in merito al lamentato contrasto con l’art. 38 Cost. dell’art.
13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n.
38, che non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi
conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi
prima dell’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 (le c.d. tabelle
di indennizzo del danno biologico) e di quelli successivi. Non vi è
violazione dell’art. 38 Cost. anche in considerazione del fatto che detta
norma costituzionale «<rimette alla discrezionalità del
legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle
prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la
soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti,
e nei limiti delle compatibilità finanziarie».
Inoltre, secondo la Corte, «la separata considerazione degli enti
lesivi» è conseguenza di una «ragionevole scelta discrezionale
del legislatore e quindi rispettosa del principio di eguaglianza»,
poiché «l’obiettiva differenza dei parametri valutativi e
delle conseguenze indennizzabili richiedeva un’articolazione che tenesse
conto delle diversità ed al tempo stesso non lasciasse, nell’ambito
di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela»: considerato,
infatti, che mentre nel precedente sistema l’INAIL erogava prestazioni
economiche riferite all’attitudine al lavoro, che di fatto comprendevano
il danno biologico, e che, invece, nella norma impugnata, le prestazioni
per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità reddituale del danneggiato, la scelta del legislatore
si spiega, allora, con la «oggettiva impossibilità [… di
considerare unitamente i postumi permanenti disomogenei, essendo valutati,
gli uni, in termini di riduzione dell’attitudine al lavoro, e gli altri,
in termini di menomazione dell’integrità psicofisica, con criteri
necessariamente diversi tra loro».
3. L’autonomia privata e l’iniziativa economica
Nell’ordinanza n. 95 la Corte ha affrontato il dubbio di costituzionalità,
in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost., dell’art. 1260, comma primo,
cod. civ., nella parte in cui prevede che la cessione del credito può
avvenire anche senza il consenso del debitore, in relazione agli artt.
1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 2, comma 1, del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come
integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 385, e degli artt. 58, commi
1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cessione a banche di
aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili
in blocco) e dell’art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Secondo i Giudici, le questioni sono manifestamente infondate sotto tutti
i profili prospettati dal rimettente, «dal momento che il diritto
di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento
della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili» e non
può essere certamente assimilato alla cessione del contratto (assunta
come tertium comparationis) che, invece, «presuppone l’esistenza,
al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso
unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità
del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni
attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente».
In materia di titoli di credito interessante appare l’ordinanza n. 319,
che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione
di costituzionalità degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre
1990, n. 386, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost., per
la parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno per carenza
di provvista, richiedono, perché non abbia luogo l’iscrizione del
nominativo del traente nell’archivio informatico della Banca d’Italia
e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni che,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione,
venga fornita prova dell’avvenuto pagamento dell’assegno, invece di ritenere
sufficiente che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il
titolo sia pagato. La Corte ha censurato la mancata descrizione della
fattispecie, «non essendo dato comprendere se, nel caso di specie,
la banca trattaria abbia provveduto a trasmettere il nominativo del traente
all’archivio informatico della Banca d’Italia dopo che le era stata fornita
la prova […] dell’avvenuto pagamento in “tempestivo ritardo” ovvero se
la prova era stata fornita dopo che la banca trattaria aveva provveduto
alla trasmissione del nominativo del traente all’archivio informatico»;
osserva, infatti, la Corte che «l’onere di tempestiva produzione
della prova dell’avvenuto pagamento ha ben altra rilevanza – in quanto
funzionale a dimostrare il “ravvedimento operoso” del traente – nell’una
ipotesi e nell’altra, e pertanto ai fini della sussistenza dell’obbligo
– oggetto di controversia nel giudizio a quo – della banca trattaria di
provvedere alla trasmissione del nominativo del traente all’archivio».
In questa sede deve essere ricordata anche la questione di costituzionalità
affrontata nella sentenza n. 279, avente ad oggetto l’art. 1, comma 3,
del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, laddove stabilisce che, per l’anno
2004, il produttore, in relazione ai farmaci destinati al mercato interno
e rimborsabili dal SSN, dovrà calcolare, sul proprio margine, uno
sconto ulteriore del 6,8% pari al 4,12% sul prezzo al pubblico Iva compresa,
e dell’art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nella parte in cui attribuisce all’Agenzia italiana del Farmaco il
compito di procedere, nel rispetto degli accordi fra Stato e Regioni relativi
al tetto programmato di spesa farmaceutica e alla relativa variazione
annua percentuale e, in caso di superamento del tetto, di ridefinire,
nella misura del 60% del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dalla legge 23 dicembre 1966, n. 662.
La Corte ha giudicato non fondata la questione in primis sotto il profilo
della violazione dell’art. 3 Cost., poiché «l’imposizione
dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, che
comporta la determinazione indiretta di un nuovo e minore prezzo, non
è che una delle misure stabilite discrezionalmente dal legislatore
al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato di contenimento
della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall’altro,
di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla
salute mediante l’inserimento del maggior numero di farmaci essenziali
nell’elenco di quelli rimborsabili dal SSN»; inoltre, «la
scelta normativa di limitare l’imposizione dello sconto ai soli produttori
non è […] manifestamente irragionevole, ove si consideri la particolare
posizione che questi ultimi occupano nel settore. Sono, infatti, i soggetti
della filiera che concorrono direttamente a determinare il prezzo (“contrattato”)
dei farmaci rimborsabili» e che possono «incidere significativamente
sulla variabile della domanda, essendo in grado di incrementarne il volume
attraverso la promozione e la diffusione».
La sentenza prosegue ricordando i precedenti con i quali la Corte ha già
riconosciuto la ragionevolezza di norme volte ad imporre uno sconto obbligatorio
ai soli produttori di medicinali, «giustificando la predetta misura
– tenuto conto della finalità pubblica perseguita (la tutela della
salute), della destinazione del provento a favore degli enti pubblici
e della coattività della prestazione, istituita con atto dell’autorità
e senza il concorso del soggetto passivo – come prestazione patrimoniale
imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione».
Parimenti infondate sono le censure riferite all’art. 41 Cost.: infatti,
considerando sia che il comparto dei farmaci di fascia “A” non costituisce
un mercato concorrenziale, sia che il meccanismo di determinazione dello
sconto è ancorato alla quota di utile spettante al produttore,
a sua volta calcolata in percentuale rispetto al prezzo di vendita al
pubblico del farmaco, non si può dire che il sacrificio imposto
ai produttori determini una illegittima lesione della libertà di
iniziativa economica, libertà che, peraltro, «non riceve
dall’ordinamento una protezione assoluta, sì che la sua lamentata
compressione nella determinazione del prezzo non è costituzionalmente
illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento
contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti»,
quali, nella specie, l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria
«in vista del fine di utilità sociale costituito dalla garanzia
del più ampio godimento del diritto alla assistenza farmaceutica».
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