home |  mappa |  glossario |  guida alla navigazione |  rss |  cerca 
   Istituzione        Composizione        Lavori        Giurisprudenza        Documentazione        Attualità        Rapporti con i cittadini    



Relazioni annuali
Interventi dei Presidenti
Atti di convegni e seminari
Studi e ricerche
Pubblicazioni
Statistiche
Siti suggeriti
Patrimonio documentario

       
Home - Documentazione - Relazioni annuali - Oggi - 2001


Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del Presidente  Dott. Franco Bile
La giustizia costituzionale nel 2006


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Franco Bile


Sezione III
I rapporti economici

1. La tutela del lavoro
Numerose sono le pronunce che, nell’anno in esame, hanno affrontato tematiche inerenti il lavoro in senso lato, con riferimento, in particolare, all’attività dei pubblici dipendenti (e tra essi degli insegnanti), ai diritti dei soggetti diversamente abili, ai caratteri del lavoro temporaneo, a tempo parziale e a tempo determinato, alla tutela dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro.

1.1. Il pubblico impiego
In materia di pubblico impiego il maggior numero di provvedimenti concerne, a diverso titolo, l’attività di insegnamento.
In ordine cronologico deve in primis essere segnalata l’ordinanza n. 56, con la quale la Corte, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione e, laddove non transiti, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dal collocamento fuori ruolo, oltre il quale si procede alla risoluzione del rapporto, ha ribadito le ragioni già espresse in numerosi precedenti ed in particolare nella sentenza n. 322 del 2005. I Giudici costituzionali hanno posto in risalto che «le tre categorie di personale che operano nel mondo della scuola – personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico, ausiliario (personale ATA) – presentano discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore – con scelta discrezionale non irragionevole – in ordine al collocamento fuori ruolo e all’assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originari». A ciò va aggiunto, con riferimento agli ulteriori parametri dell’art. 2 e dell’art. 35 Cost., che «i principi generali di tutela della persona e del lavoro […] non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro» e non garantiscono neppure «il diritto al mantenimento di specifiche mansioni […], dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario».
Problematiche legate all’attività di insegnamento sono state affrontate anche nella sentenza n. 108, con la quale è stato escluso che il paragrafo A.4 della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, violi l’art. 3 Cost ove non consente di attribuire a chi ha conseguito l’abilitazione presso le scuole SIS a seguito di iscrizione in soprannumero al secondo anno del corso il medesimo punteggio previsto per coloro che hanno conseguito l’abilitazione frequentando l’intero biennio di corso.
Argomenta la Corte che «i trenta punti aggiuntivi attribuiti a chi frequenta i corsi SIS – scindibili in ventiquattro punti assegnati per due anni di frequenza e sei punti per titoli di studio – compensano, nei limiti dei ventiquattro punti, il mancato punteggio derivante dal servizio effettivo», però tale punteggio «non è assegnato ai docenti che conseguono l’abilitazione presso le scuole SIS al termine di un solo anno di corso, perché essi possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio»: si tratta, infatti, «di due distinti percorsi formativi, le cui caratteristiche giustificano l’attribuzione di punteggi diversi, rapportati alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso», con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento censurabile.
Di rilievo appare la sentenza n. 297, in cui la Corte affronta il delicato tema della posizione degli insegnanti di religione cattolica: l’art. 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, che prevede l’indizione del concorso per l’immissione in ruolo di tali insegnanti e ne riserva il primo a coloro che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni negli ultimi dieci, era considerato dal TAR della Puglia in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissa il requisito del servizio continuativo e non prevede, invece, il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso arco di tempo. Premesso che «nel valutare la conformità a Costituzione della norma impugnata occorre tener conto del suo carattere eccezionale rispetto al contesto normativo in cui essa è inserita», poiché disciplina il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso, la Corte ha concluso che «solo in virtù di tale carattere eccezionale, la norma sfugge al dubbio di costituzionalità»: infatti, «la scelta di introdurre una norma del genere è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile […] se non esercitata in modo palesemente irragionevole» e nella specie, la lamentata irragionevolezza non è riscontrabile, dato che «i tre criteri prescelti, il quadriennio, l’ambito dell’ultimo decennio e la continuità, sono tra di loro congruenti e, nell’insieme, non palesemente irragionevoli», in quanto il legislatore «ha ritenuto che l’espletamento continuativo, nell’ultimo decennio, per quattro anni, dell’insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una più sicura professionalità».
In termini di illegittimità costituzionale si è espressa la sentenza n. 190. I Giudici, accogliendo le censure mosse dal medesimo TAR della Puglia nei confronti dell’art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui prevedeva quote di riserva per i soggetti disabili nell’attribuzione degli incarichi annuali di presidenza e nelle procedure concorsuali per la dirigenza scolastica, hanno evidenziato come «le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postul[i]no necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato», con la conseguenza che «l’art. 8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di disoccupazione» per i soli dirigenti scolastici.
La Corte ha posto l’accento sul fatto che «nella ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene all’accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati», con la conseguenza che «la legge ordinaria che, oltre a favorire l’accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell’eguaglianza e del merito, a danno dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione» ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima.
Con la sentenza n. 390 la Corte è tornata sul tema delle incompatibilità con l’esercizio della professione forense per i pubblici dipendenti, affrontando tre diverse questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Napoli e Cuneo, riguardanti gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339
Considerato che le censure mosse dal primo Tribunale per violazione degli artt. 3 e 4 Cost. sono state ritenute inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, sono da analizzare in questa sede i dubbi prospettati dal secondo Giudice nei confronti del solo art. 1, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., giudicati dalla Corte non fondati.
L’art. 1 stabilisce che non si applicano agli avvocati i commi 56, 56-bis e 57, che consentono l’iscrizione agli albi professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo parziale, quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno: secondo il rimettente, la norma violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto analogo divieto non vale per tutte le altre libere professioni ed appare ingiustificato, l’art. 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, l’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme, e l’art. 41, poiché il divieto, limitativo della concorrenza, non può dirsi dettato da “fini sociali”.
Secondo la Corte le suddette censure sono da disattendere.
Di particolare interesse la motivazione relativa alla violazione dell’art. 3 Cost.: la Corte ha concluso che non appare manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle – cioè tutte le altre per l’esercizio delle quali è prescritta l’iscrizione ad un albo – alle quali i pubblici dipendenti a part time c.d. ridotto possono accedere, poiché tale professione presenta maggiori e più frequenti rischi di inconvenienti dalla “commistione” fra pubblico impiego e libera professione; ciò anche considerando che tale opzione è coerente con la caratteristica – peculiare della professione forense – dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull’ordinamento della professione di avvocato).
Inoltre, è priva di consistenza anche la censura secondo cui la legge contestata creerebbe una disparità di trattamento ancor più accentuata considerando la normativa comunitaria, in particolare gli artt. 2 e 5, comma 1, della direttiva 98/5/CE, poiché l’avvocato straniero che sia pubblico dipendente può esercitare in Italia mentre l’omologo italiano non può esercitare neppure negli altri Stati membri. Tale censura trascura, infatti, l’art. 8 della direttiva de qua, secondo cui “l’avvocato iscritto nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come lavoratore subordinato di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale che esso rilascia”.
Questa norma «esclude in radice che possa realizzarsi la disparità di trattamento ipotizzata dal rimettente», come chiarisce inequivocabilmente il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, che alla direttiva ha dato attuazione, «il cui art. 5, comma 2, estende agli avvocati di altri Stati membri – sia stabiliti sia integrati in Italia – le norme sull’incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato».
Significativa è l’ordinanza n. 194, in cui viene analizzato il problema della esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facoltà di ottenere il trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età. Nel giudicare manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., avverso l’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, la Corte ha osservato che «la particolare natura delle funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e l’esistenza di un ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono di invocare il principio di eguaglianza né quello di buon andamento della P.A. per censurare una delle diversità esistenti tra l’ordinamento speciale dei diplomatici e quello generale degli altri pubblici dipendenti».
Deve essere citata anche la sentenza n. 138, che ha ritenuto inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, il dubbio di costituzionalità dell’art. 34, comma 3, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, che, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro, in corso alla data di entrata in vigore della legge, dei direttori generali con le soppresse USL, era considerato dai rimettenti in contrasto con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento fra i direttori generali delle USL dell’Umbria e “tutti coloro che hanno stipulato contratti analoghi sulla base della normativa statale e non vedono compromessa la loro posizione dalla legge regionale”.
Sul tema della mancata corresponsione ai magistrati dell’indennità giudiziaria nel periodo di congedo straordinario per malattia, la sentenza n. 287, nel solco di precedente giurisprudenza conforme, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, evidenziando come non sussista la lamentata violazione dell’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, «a causa della mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e del diverso meccanismo di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi», nonché della «diversità ormai riscontrabile sul piano delle fonti della disciplina dei rispettivi rapporti di impiego».
La Corte ha, altresì, respinto le censure relative alla violazione dell’art. 36 Cost., poiché, «al fine di verificare la legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei lavoratori dipendenti in relazione al disposto dell’art. 36 […] occorre far riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso».
Con considerazioni in parte analoghe in merito alla violazione del principio di eguaglianza, l’ordinanza n. 290 ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del suddetto art. 3 della legge n. 27 del 1981 per la parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza.
Non risultano vulnerati neppure l’art. 37 Cost., poiché la mancata erogazione dell’indennità «non vale a far considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale», né gli artt. 29 e 30 Cost., «perché la tutela della famiglia e dei minori non esige necessariamente la corresponsione, oltre che dello stipendio, anche dell’indennità giudiziaria», né l’art. 97 Cost., «poiché quel precetto costituzionale non può essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici», nè, infine, gli artt. 104 e 108 Cost., «perché la norma, limitandosi a stabilire le modalità di erogazione di una componente del trattamento economico dei magistrati, non può certo essere considerata come disposizione che lede le garanzie di quel trattamento in maniera tale da configurare un attentato all’indipendenza dei giudici».
Sullo stesso tema si registrano altresì le ordinanze n. 10 (restituzione atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica normativa ex legge 30 dicembre 2004, n. 311) e n. 302 (manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione alla luce della modifica normativa ex legge n. 311 del 2004).

1.2. I lavoratori disabili
In tema di tutela del soggetto portatore di handicap, oltre alla sopra citata sentenza n. 190, merita attenzione la sentenza n. 140 che, nel giudicare non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, avrebbe consentito di concedere l’indennità di mansione solo ai centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via ordinaria, ha ritenuto possibile un’interpretazione della norma impugnata coerente con i parametri costituzionali indicati dal rimettente: infatti, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa in materia, si evince che l’indennità de qua è essenzialmente «“corrispettivo” dell’obiettiva gravosità della prestazione lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della particolare natura delle mansioni espletate, nonchè dell’impossibilità per i non vedenti di essere adibiti a mansioni alternative», con la conseguenza che appare «del tutto irrilevante la particolare modalità di accesso all’occupazione dei centralinisti non vedenti». Non sarebbe, invero, ragionevole la distinzione tra un lavoratore non vedente che, in regime di piena libertà, sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore non vedente che, avviato obbligatoriamente a copertura dei posti di riserva di cui alla legge n. 113 del 1985, venga occupato nelle medesime mansioni.

1.3. Tipologie particolari di rapporto di lavoro
Con la sentenza n. 58 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 35 ed assorbito l’ulteriore parametro invocato, dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, novellando il testo dell’art. 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice, in caso di mancanza della forma scritta, si trasforma in contratto di lavoro “a tempo determinato” anziché “a tempo indeterminato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice.
La Corte ricostruisce in primis la normativa vigente in materia di “lavoro temporaneo” desumibile dalla citata legge n. 196 del 1997: «in sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell’impresa fornitrice, svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo di questa». Il testo originario dell’art. 10 prevedeva che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo privo della forma scritta si trasformasse in contratto “a tempo indeterminato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice, a tutela del lavoratore. La sostituzione, ad opera della norma censurata, della locuzione “a tempo indeterminato” con quella “a tempo determinato” comporta, secondo la Corte, violazione del principio di ragionevolezza e del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme: «la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è [infatti] contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato)». A conferma dell’irrazionalità della modifica, la Corte richiama infine anche la «mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto» e «la sua sostanziale inoperatività in caso di contratto […] stipulato sin dall’origine a tempo determinato (e però privo della forma scritta …)».
Alla tutela dei lavoratori agricoli stagionali si riferisce l’ordinanza n. 252, in cui la Corte, disponendo la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di costituzionalità degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati in quanto sopprimono il diritto di precedenza nelle assunzioni di tali lavoratori, già occupati negli anni precedenti con contratti a termine, ha sottolineato come la sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia, che costituisce ius superveniens, nel fornire una lettura complessiva della direttiva 1999/70/CE di cui le norme censurate rappresentano attuazione, abbia affermato che «una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall’accordo quadro quando non sia in alcun modo collegata con l’applicazione di questo», con conseguente necessità per il rimettente di meditare sulla persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione propostagli.
Il lavoro stagionale non può essere equiparato al lavoro a tempo parziale verticale, rispetto al quale presenta notevoli elementi di differenziazione: sulla base di questo assunto nella sentenza n. 121 viene dichiarata non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 45, terzo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, il quale non contempla fra gli aventi diritto alla indennità per la disoccupazione involontaria i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua semestrale che abbiano chiesto di rimanere iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività, così violando, secondo il rimettente, il disposto degli artt. 3 e 38 Cost..
La Corte ha anzitutto richiamato il precedente rappresentato dalla sentenza n. 160 del 1974, secondo la quale la questione di costituzionalità dell’art. 76 del medesimo regio decreto-legge, che esclude la spettanza dell’indennità nel caso di disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, non è fondata “nei sensi indicati in motivazione “, poiché «il lavoratore, rimasto privo di lavoro durante tale periodo di sosta, può senz’altro acquisire il diritto all’indennità di disoccupazione, purché chieda la iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni» e considerato che, nel lavoro stagionale, la prevedibilità del rischio di disoccupazione, fisiologico per la naturale alternanza di periodi di attività produttiva e periodi di sosta, non basta a rendere la disoccupazione volontaria.
Peraltro, secondo la sentenza n. 121 in esame, «rispetto al lavoro stagionale […] il tipo contrattuale del tempo parziale verticale presenta sicuri elementi di differenziazione. In particolare, nel lavoro stagionale il rapporto cessa a “fine stagione”, sia pure in vista di una probabile nuova assunzione stagionale; nel lavoro a tempo parziale verticale invece il rapporto “prosegue” anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell’inizio della nuova fase lavorativa. Pertanto il lavoratore stagionale non può contare sulla retribuzione derivante dall’eventuale nuovo contratto, mentre il lavoratore a tempo parziale può fare affidamento sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa». Conseguentemente, conclude la Corte, l’esclusione del diritto all’indennità per questa seconda categoria di lavoratori non viola il disposto dell’art. 3 Cost., «per le differenze esistenti tra le due situazioni poste a confronto», né viola l’art. 38 Cost., «perché nel tempo parziale verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione».

1.4. La tutela dei crediti del lavoratore
In tema di pignoramento dei crediti del lavoratore, la sentenza n. 259 ha sancito la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1246, comma primo, numero 3, cod. civ. e dell’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. che, secondo consolidata interpretazione della Suprema Corte costituente “diritto vivente”, non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro.
L’orientamento giurisprudenziale ricordato muove dalla premessa in base alla quale «l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, autonomia che non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto». Secondo la Corte, questo orientamento «non può certamente ritenersi confliggente con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui vieta ingiustificate disparità di trattamento (qui, tra creditori)». La circostanza che il credito del datore di lavoro abbia il fatto costitutivo in un delitto «non è idonea a rendere in toto equiparabile il credito del datore di lavoro a quello di un qualsiasi altro creditore, e quindi a rendere privo di razionale giustificazione l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la specificità di quel credito nella circostanza che l’obbligazione risarcitoria dell’ex dipendente scaturisce da un comportamento che non solo ha nell’esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma che costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore». Non sussiste neppure la violazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 545, comma quarto, cod. proc. civ., dal momento che «la norma del codice di rito – se è vero che contempera l’interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo […] – non costituisce una modalità obbligata per realizzare tale contemperamento […] e, tanto meno, per realizzarlo nella misura ivi prevista nei confronti di qualsiasi credito».
In materia di prescrizione dei diritti dei lavoratori di particolare interesse si presenta la sentenza n. 354. La Corte, respingendo le censure di violazione degli artt. 3 e 24 Cost., rivolte agli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo i quali, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo, assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti da lavoro decorre non in costanza di rapporto ma dalla cessazione dello stesso, ha posto l’accento sulle peculiarità che caratterizzano i due tipi di rapporto: «la ratio delle norme censurate affonda le sue radici in alcune caratteristiche tipiche del contratto di arruolamento e del contratto con il personale di volo, le cui persistenti peculiarità rispetto al lavoro ordinario sono connesse sia al momento genetico del rapporto di lavoro e sia alle particolari modalità di erogazione della prestazione lavorativa». Il fondamento razionale delle disposizioni censurate ricavabile dal sistema del codice della navigazione, consiste nel fatto che le prestazioni «del personale di bordo o di volo sono destinate ad espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e di residenza del dipendente», con conseguente «impossibilità (per i rapporti a viaggio) o [..] particolare difficoltà (nel rapporto a più viaggi, in quello a tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del diritto, connesse alla fisica lontananza dal foro competente». Pertanto, la specificità del fondamento razionale delle norme giustifica, secondo la Corte, la diversità di regime rispetto al lavoro comune, con conseguente infondatezza delle censure di violazione dell’art. 3 Cost..
Quindi, ammesso il regime differenziato di decorrenza della prescrizione, «la posizione del datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del lavoratore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico», inidoneo a compromettere il diritto di difesa del datore di lavoro.

2. La previdenza
Come la giurisprudenza degli anni passati, anche la produzione del 2006 si caratterizza per un elevato numero di pronunce in materia previdenziale, pronunce che toccano temi assai diversificati, quali l’indebito previdenziale, le pensioni privilegiate, le pensioni dei dipendenti pubblici, il trattamento di fine rapporto, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Oltre ai provvedimenti di seguito analizzati, ineriscono a tematiche riconducibili alla previdenza anche la sentenza n. 274, sulla riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprese agricole site in zone montane o svantaggiate, e la sentenza n. 324, sul riconoscimento della pensione di inabilità ai soli stranieri in possesso della carta di soggiorno: dal momento che i principi di diritto da queste enucleabili coinvolgono più direttamente il tema della efficacia retroattiva delle norme, per un esame delle stesse si rinvia al capitolo relativo alle fonti. A tali pronunce si aggiungono la sentenza n. 311, che, analizzata nel capitolo sul principio di eguaglianza, viene in questa sede menzionata in quanto qualifica la pensione indiretta di guerra come «diritto che spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare», e la sentenza n. 137, per la quale si veda il paragrafo sul diritto al lavoro.

2.1. L’indebito previdenziale
Nel 2006 si registrano due interessanti provvedimenti in tema di indebito previdenziale. Con la sentenza n. 1 la Corte ha risolto nel senso della non fondatezza due distinti dubbi di costituzionalità che, avendo il medesimo oggetto, sono stati affrontati congiuntamente: in particolare, concernono l’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’art. 38, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, censurati, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, laddove prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, rispettivamente per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 e al 1 gennaio 2001, non si faccia luogo al recupero dell’indebito qualora il reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 1995 e per l’anno 2000 sia pari o inferiore rispettivamente a £ 16.000.000 o a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l’indebito sia irripetibile nei limiti di un quarto del riscosso. La Corte, dopo una scrupolosa ricostruzione della normativa succedutasi in materia, evidenzia come la sentenza n. 39 del 1993 richiamata dai rimettenti, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità della previgente disciplina di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione dell’indebito previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, si riferisse ad una fattispecie ben diversa, in quanto il legislatore del 1991, nel rendere più rigorosa la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, ne aveva previsto l’applicazione retroattiva. Viceversa, la normativa censurata non interviene sulla disciplina a regime bensì ne introduce una speciale e derogatoria rispetto al passato. Secondo la Corte, «nelle norme impugnate non è ravvisabile una lesione, costituzionalmente rilevante, dell’affidamento dei percettori di prestazioni pensionistiche non dovute»: infatti, nel nostro ordinamento norme retroattive sono ammissibili, purché non irragionevoli, soprattutto laddove la retroattività sia giustificata dalla sistematicità dell’intervento innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e di quelle future. A ciò si aggiunga che l’affidamento del pensionato nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede è tanto più meritevole di tutela quanto più si tratti di pensionati con reddito non elevato, che destinano le prestazioni pensionistiche al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. Sotto questo profili, conclude la Corte, la normativa censurata, attraverso il criterio reddituale, garantisce l’irripetibilità degli indebiti ai pensionati più deboli e, comunque, ne esclude la ripetibilità totale.
L’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001 è al centro anche dell’ordinanza n. 178, che non ha ravvisato il contrasto con l’art. 3 Cost. ipotizzato dal rimettente sotto il profilo dell’ingiustificata disparità fra i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, per i quali vale la nuova disciplina dell’indebito previdenziale, e quelli erogati dall’INPDAP, per i quali non è prevista. La Corte ha, infatti, rimarcato che «non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, atteso che […] rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione»; inoltre, la normativa censurata, stante il «carattere straordinario ed eccezionale», è intrinsecamente inidonea a fungere da tertium comparationis: «trattandosi di una disciplina del tutto speciale, rientra nella discrezionalità del legislatore definirne l’ambito di applicabilità nel senso della sua limitazione alle prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall’INPS».

2.2. Le pensioni privilegiate
In materia di pensioni privilegiate, la sentenza n. 83, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che, ai fini della pensione diretta di privilegio dei dipendenti degli enti locali, per infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A di cui al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, l’aliquota indicata alla lettera a) dello stesso articolo deve essere considerata in nessun caso inferiore a 0,66667 invece che a 0,80, così come previsto per i dipendenti statali, ha posto l’accento sulla non comparabilità tra il trattamento pensionistico privilegiato dei dipendenti degli enti locali e quello dei dipendenti statali, posti a confronto dal rimettente, non comparabilità che si collega al fatto che, mentre «per i dipendenti degli enti locali la percentuale dello 0,66667 assicura una soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato», viceversa, per i dipendenti statali, «la percentuale dello 0,80 prevista per il calcolo della pensione di privilegio nei casi in cui ricorrano le infermità citate – lungi dall’introdurre una soglia siffatta – costituisce l’unica aliquota applicabile». Pertanto, la sentenza additiva richiesta «non parificherebbe le due discipline» ma avrebbe come unico effetto «elevare il limite minimo della pensione privilegiata dei dipendenti degli enti locali, mediante l’applicazione ad essa di una fra le plurime aliquote utilizzate per il calcolo delle pensioni privilegiate delle varie categorie di dipendenti statali». La Corte ha ribadito che, come già evidenziato nella precedente giurisprudenza, «i diversi sistemi pensionistici hanno una loro specificità, e la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sé il principio di eguaglianza, salvo il caso […] di un’eventuale irragionevolezza della differenza di disciplina», che nella specie la Corte ha escluso, stante la diversità di funzione cui assolve l’aliquota prevista dalla norma censurata rispetto a quella evocata come tertium comparationis.
In ordine alle pensioni privilegiate militari, l’ordinanza n. 166 ha disatteso le censure mosse all’art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall’art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 riguardo alla denunciata ingiustificata applicazione ai ratei pensionistici della medesima prescrizione quinquennale relativa ai ratei arretrati delle pensioni di quiescenza anziché della prescrizione decennale applicabile ai crediti di natura indennitaria. Il rimettente contesta che la norma, con il termine “rate di pensione e differenze arretrate dovute dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere”, accomuna di fatto, relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza “retributiva” e quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati “indennizzatori”. Perciò, posto che le pensioni privilegiate avrebbero carattere reintegrativo della lesione da fatto lecito e dovrebbero seguire la regola di tutti i diritti personali di credito soggetti a prescrizione decennale, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.
Il rimettente invoca come tertium comparationis la disciplina dettata dagli artt. 934 e ss. cod. civ. per la prescrizione del diritto del proprietario del fondo privato acquistato dalla P.A. per accessione invertita, assumendo che, in base all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, «verrebbe qui in considerazione – al pari della pensione privilegiata che avrebbe una funzione di indennizzo derivante da fatto lecito – un risarcimento per fatto lecito e, segnatamente, “un diritto personale di credito soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale in materia di risarcimento del danno da fatto illecito»; invece, secondo la Corte, fra il termine di raffronto e la norma denunciata «non è dato ravvisare, con tutta evidenza, alcuna omogeneità» e il prescelto tertium comparationis, «oltre ad essere inconferente, viene assunto in base ad un’interpretazione quasi isolata del giudice di legittimità»; inoltre, il rimettente «erra nel ritenere che le pensioni privilegiate dei militari di carriera, a differenza di quelle normali, present[i]no la peculiarità di non postulare un precedente rapporto contributivo, ma di servizio», poiché, viceversa, «è orientamento consolidato di questa Corte […] che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, hanno titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresentano la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del quale condividono la natura reddituale di retribuzione differita e ciò al pari delle pensioni normali di quiescenza, tanto da potersi ravvisare l’unicità della figura del diritto al trattamento pensionistico sia normale sia privilegiato».

2.3. Le pensioni dei pubblici dipendenti
In merito al trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, la Corte è stata chiamata a valutare problematiche inerenti al riscatto degli anni di studio e, con la sentenza n. 367, ha stabilito la non fondatezza della questione di legittimità dell’art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall’art. 2, terzo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881, e dell’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, che violerebbero l’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedono la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi presso l’Accademia di belle arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quando il corso di studi sia propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte dell’interessato.
Le norme de quibus riconoscono il diritto al riscatto del corso legale di laurea ai lavoratori privati iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e prevedono la riscattabilità dei titoli universitari individuati dalla legge 19 dicembre 1990, n. 341, con l’unica condizione che si tratti di titolo riscattabile presso l’INPS. Diversamente, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è prevista, come condizione necessaria per il riscatto, la strumentalità dei titoli rispetto all’immissione in servizio o alla progressione in carriera, strumentalità «preordinata a garantire che la preparazione professionale riceva ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza» nonché ad «immettere nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, in armonia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione». Pertanto, ha concluso la sentenza, «il nesso di strumentalità tra titolo di studio e attività lavorativa è essenziale al lavoro pubblico per il quale rileva l’art. 97 Cost., mentre è estraneo al lavoro privato. Non sussiste, dunque, quella omogeneità di situazioni che renderebbe ingiustificata la diversa regolamentazione adottata in ordine alle condizioni che legittimano il diritto di riscatto nel settore pubblico rispetto a quello privato».
In tema di trattamento pensionistico dei magistrati interessante appare l’ordinanza n. 202, in cui la Corte, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 considerati dal rimettente in contrasto con gli artt. 36, 38 e 53 Cost. laddove si limitano a prevedere un meccanismo di perequazione dell’importo dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita, così determinando un significativo depauperamento del trattamento pensionistico dei magistrati collocati a riposo, sia nei riguardi dei colleghi in servizio attivo, sia nei riguardi dei magistrati collocati a riposo successivamente, ha ribadito, in linea con i precedenti in materia, che «il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia – […] non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall’art. 38 della Costituzione». E’ di tutta evidenza, quindi, che «non rappresenta vulnerazione dei canoni costituzionali evocati dal rimettente il fatto che il legislatore […], nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. E questo tanto più quando tale meccanismo – sottolinea significativamente la Corte – appaia elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, avendo la peculiare ratio di attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri».

2.4. Il tetto della retribuzione pensionabile
L’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e l’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono al centro della decisione assunta con la sentenza n. 120.
La prima disposizione è stata contestata in riferimento all’art. 3 Cost., perché determina la retribuzione da porre a base del calcolo per la pensione corrisposta ai lavoratori dello spettacolo dall’ENPALS in misura inferiore alla retribuzione effettivamente percepita ed a quella su cui vengono calcolati i contributi, dando così luogo, secondo il rimettente, ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli assicurati presso l’INPS. La seconda, invece, viene censurata in riferimento anche agli artt. 36, primo comma, e 38, primo comma, Cost., nella parte in cui, insieme alla introduzione di una più elevata contribuzione previdenziale sui compensi dati agli artisti lirici, non ha disposto un corrispondente proporzionale aumento del massimo della retribuzione calcolabile ai fini della pensione.
La Corte, rilevato che la tesi sostenuta dai giudici a quibus si fonda sul presupposto che, «mentre per i lavoratori assicurati presso l’INPS la misura della retribuzione pensionabile è stata elevata dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988 […], il limite della retribuzione pensionabile sarebbe rimasto invariato per i lavoratori assicurati presso l’ENPALS», sottolinea come i rimettenti non si siano fatti carico di esaminare l’art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, che reca la rubrica “interpretazione autentica” e stabilisce che “le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.

2.5. La pignorabilità del trattamento pensionistico
Con la sentenza n. 256 la Corte è tornata sul tema, già più volte affrontato, della pignorabilità delle pensioni e ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui esclude – a differenza di quanto disposto da altre norme con riguardo alle retribuzioni, alle pensioni e alle indennità erogate dall’INPS, nonché alle pensioni erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione – la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza di giornalisti italiani anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Secondo la Corte, non esiste alcuna ragione che giustifichi il peculiare trattamento riservato alle pensioni erogate dall’INPGI rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati, in quanto, «poiché l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale […] e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste fra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo […] della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata».

2.6. Il trattamento di fine rapporto
Tutti i trattamenti di fine rapporto – a prescindere dalla denominazione e dall’ente erogatore – hanno natura di retribuzione differita e ad essi, pertanto, deve essere estesa la particolare tutela di cui all’art. 36 Cost.. Confermando questo principio consolidato, la Corte, con la sentenza n. 366, ha ritenuto privi di fondamento i dubbi di costituzionalità dell’art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contestato nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l’indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell’ente poste italiane alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni per il periodo corrente fra detta data e la cessazione del rapporto.
La pronuncia ha escluso i denunciati profili di contrasto con l’art. 3 Cost., non ravvisando alcuna ingiustificata disparità di trattamento né tra i dipendenti della società poste italiane e gli altri lavoratori privati – poiché «la trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato e la correlativa distinzione del trattamento globale in due elementi, regolati da norme diverse, connotano la condizione dei suddetti lavoratori postali, ma sono estranee a quella di coloro che hanno prestato la propria opera esclusivamente in regime di rapporto lavorativo privato» – né «all’interno della disciplina propria dei lavoratori postali», in quanto, «anche trascurando il rilievo che il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina, si può osservare che il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. sarà tanto più lungo quanto minore sarà l’incidenza della prima sull’entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro».
Neppure l’art. 36 Cost. risulta essere stato violato. Ribadendo un proprio costante orientamento, la Corte ha rimarcato che «il rispetto dell’art. 36 Cost. – in ipotesi, come quella ricorrente nella specie, di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2010 cod. civ.) – deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell’emolumento»: la buonuscita costituisce «uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego» e l’entità della sua svalutazione «è inversamente proporzionale alla misura dell’incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato».
Quindi, riguardata la disposizione de qua nell’ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell’azienda postale, «si deve osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell’erogazione dell’indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell’unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni».
Concludendo, la violazione dell’art. 36 Cost. «non si determina semplicemente per la mancata previsione di un qualsivoglia adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, bensì per il prodursi di un’apprezzabile riduzione in termini di potere di acquisto».

2.7. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
«L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali non è ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l’ambito della sua operatività in relazione sia all’aspetto oggettivo, che a quello soggettivo». Così si è espressa la Corte, nella sentenza n. 426 (per la quale si veda anche il paragrafo sulla delegazione legislativa), in merito al lamentato contrasto con l’art. 38 Cost. dell’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi prima dell’entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 (le c.d. tabelle di indennizzo del danno biologico) e di quelli successivi. Non vi è violazione dell’art. 38 Cost. anche in considerazione del fatto che detta norma costituzionale «<rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie».
Inoltre, secondo la Corte, «la separata considerazione degli enti lesivi» è conseguenza di una «ragionevole scelta discrezionale del legislatore e quindi rispettosa del principio di eguaglianza», poiché «l’obiettiva differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili richiedeva un’articolazione che tenesse conto delle diversità ed al tempo stesso non lasciasse, nell’ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela»: considerato, infatti, che mentre nel precedente sistema l’INAIL erogava prestazioni economiche riferite all’attitudine al lavoro, che di fatto comprendevano il danno biologico, e che, invece, nella norma impugnata, le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità reddituale del danneggiato, la scelta del legislatore si spiega, allora, con la «oggettiva impossibilità [… di considerare unitamente i postumi permanenti disomogenei, essendo valutati, gli uni, in termini di riduzione dell’attitudine al lavoro, e gli altri, in termini di menomazione dell’integrità psicofisica, con criteri necessariamente diversi tra loro».

3. L’autonomia privata e l’iniziativa economica
Nell’ordinanza n. 95 la Corte ha affrontato il dubbio di costituzionalità, in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost., dell’art. 1260, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede che la cessione del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore, in relazione agli artt. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 2, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 385, e degli artt. 58, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco) e dell’art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Secondo i Giudici, le questioni sono manifestamente infondate sotto tutti i profili prospettati dal rimettente, «dal momento che il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili» e non può essere certamente assimilato alla cessione del contratto (assunta come tertium comparationis) che, invece, «presuppone l’esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente».
In materia di titoli di credito interessante appare l’ordinanza n. 319, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost., per la parte in cui, in caso di mancato pagamento di un assegno per carenza di provvista, richiedono, perché non abbia luogo l’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio informatico della Banca d’Italia e la conseguente revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione, venga fornita prova dell’avvenuto pagamento dell’assegno, invece di ritenere sufficiente che, nel rispetto dei limiti temporali innanzi indicati, il titolo sia pagato. La Corte ha censurato la mancata descrizione della fattispecie, «non essendo dato comprendere se, nel caso di specie, la banca trattaria abbia provveduto a trasmettere il nominativo del traente all’archivio informatico della Banca d’Italia dopo che le era stata fornita la prova […] dell’avvenuto pagamento in “tempestivo ritardo” ovvero se la prova era stata fornita dopo che la banca trattaria aveva provveduto alla trasmissione del nominativo del traente all’archivio informatico»; osserva, infatti, la Corte che «l’onere di tempestiva produzione della prova dell’avvenuto pagamento ha ben altra rilevanza – in quanto funzionale a dimostrare il “ravvedimento operoso” del traente – nell’una ipotesi e nell’altra, e pertanto ai fini della sussistenza dell’obbligo – oggetto di controversia nel giudizio a quo – della banca trattaria di provvedere alla trasmissione del nominativo del traente all’archivio».
In questa sede deve essere ricordata anche la questione di costituzionalità affrontata nella sentenza n. 279, avente ad oggetto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, laddove stabilisce che, per l’anno 2004, il produttore, in relazione ai farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, dovrà calcolare, sul proprio margine, uno sconto ulteriore del 6,8% pari al 4,12% sul prezzo al pubblico Iva compresa, e dell’art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui attribuisce all’Agenzia italiana del Farmaco il compito di procedere, nel rispetto degli accordi fra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica e alla relativa variazione annua percentuale e, in caso di superamento del tetto, di ridefinire, nella misura del 60% del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dalla legge 23 dicembre 1966, n. 662.
La Corte ha giudicato non fondata la questione in primis sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., poiché «l’imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN, che comporta la determinazione indiretta di un nuovo e minore prezzo, non è che una delle misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall’altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l’inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell’elenco di quelli rimborsabili dal SSN»; inoltre, «la scelta normativa di limitare l’imposizione dello sconto ai soli produttori non è […] manifestamente irragionevole, ove si consideri la particolare posizione che questi ultimi occupano nel settore. Sono, infatti, i soggetti della filiera che concorrono direttamente a determinare il prezzo (“contrattato”) dei farmaci rimborsabili» e che possono «incidere significativamente sulla variabile della domanda, essendo in grado di incrementarne il volume attraverso la promozione e la diffusione».
La sentenza prosegue ricordando i precedenti con i quali la Corte ha già riconosciuto la ragionevolezza di norme volte ad imporre uno sconto obbligatorio ai soli produttori di medicinali, «giustificando la predetta misura – tenuto conto della finalità pubblica perseguita (la tutela della salute), della destinazione del provento a favore degli enti pubblici e della coattività della prestazione, istituita con atto dell’autorità e senza il concorso del soggetto passivo – come prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 della Costituzione».
Parimenti infondate sono le censure riferite all’art. 41 Cost.: infatti, considerando sia che il comparto dei farmaci di fascia “A” non costituisce un mercato concorrenziale, sia che il meccanismo di determinazione dello sconto è ancorato alla quota di utile spettante al produttore, a sua volta calcolata in percentuale rispetto al prezzo di vendita al pubblico del farmaco, non si può dire che il sacrificio imposto ai produttori determini una illegittima lesione della libertà di iniziativa economica, libertà che, peraltro, «non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta, sì che la sua lamentata compressione nella determinazione del prezzo non è costituzionalmente illegittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti», quali, nella specie, l’obiettivo di contenimento della spesa sanitaria «in vista del fine di utilità sociale costituito dalla garanzia del più ampio godimento del diritto alla assistenza farmaceutica».


Torna all‘indice    << 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >>  


Note legali    Accessibilità    Avvertenze   

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it
Versione PDF della relazione del Presidente Franco Bile Versione WORD della relazione del Presidente Franco Bile